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6 Gennaio 2024
11:00

Sostituzione di persona: cos’è e cosa si rischia per il reato di cui all’art. 494 c.p.

Spacciarsi per un’altra persona ingenerando un inganno nell’altra persona e allo scopo di servirsene per ottenere un vantaggio, può costituire il reato di cui all’art. 494 c.p.

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Sostituzione di persona: cos’è e cosa si rischia per il reato di cui all’art. 494 c.p.
Dottoressa in Giurisprudenza
Sostituzione di persona: cos'è e cosa si rischia per il reato di cui all'art. 494 c.p.

In alcuni casi, stando alla legge italiana, fingersi qualcun altro con lo scopo di ottenere un vantaggio oppure di arrecare un danno ad altri, è un illecito penalmente rilevante.

Si tratta del reato di sostituzione di persona e non deve essere confuso con quei comportamenti scherzosi oppure ilari inscenati tra amici, ma intende punire il comportamento di chi si attribuisca delle false connotazioni allo scopo di indurre altri in errore.

Vediamo insieme l’art. 494 c.p. e quando si può parlare di sostituzione di persona.

Il reato di sostituzione di persona: l'art. 494 c.p.

Il reato di sostituzione di persona è un reato che intende punire chi inganni qualcuno circa la propria reale identità, servendosi di una delle quattro modalità descritte dalla legge, allo scopo di coneguire un vantaggio oppure danneggiare la vittima.

Il legislatore disciplina il delitto in questione all'art. 494 del Codice Penale:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”.

Stiamo parlando di un delitto di natura plurioffensiva, dal momento che è preordinato sia alla tutela degli interessi del privato ma anche di interessi pubblici.

E' un reato a forma vincolata commissiva, poichè la condotta deve essere compiuta attraverso una delle quattro modalità esplicitamente e tassativamente richiamate dalla legge.

La competenza è rimessa innanzi al Tribunale monocratico.

Il fatto costitutivo del reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., consiste nell’indurre la vittima in errore, sostituendosi illegittimamente a un’altra persona, oppure attribuendo a sè o ad altri un falso nome, un falso stato oppure una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come lo scopo dell’agente di voler arrecare a sé o ad altri un vantaggio con la propria condotta.

Per questa ragione, il delitto si consuma nel momento in cui la vittima è indotta in errore con le modalità descritte dalla legge e non occorre che l’autore del reato consegua effettivamente il vantaggio che intendeva perseguire.

Il vantaggio che l’autore del reato intende conseguire può essere patrimoniale e non patrimoniale, illecito oppure lecito. Ciò significa che non occorre che sia costituito da un’utilità economica.

Ecco qualche esempio per capire il reato di sostituzione di persona:

  • Dichiarare false generalità a seguito di un incidente stradale nel momento di compilazione del modello di contestazione amichevole (Cass., sez. 5, 19 settembre 2019 – 24 gennaio 2020, n. 3012);
  • Sostituirsi a un altro concorrente nell’effettuazione di una prova di lingua italiana per il rilascio del titolo scolastico necessario per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2021 – 17 febbraio 2022, n. 5717);
  • Attribuirsi falsamente una qualifica professionale (es. avvocato, commercialista ecc.), pur non compiendo atti riservati in via esclusiva dalla legge a soggetti dotati di speciale abilitazione, ma a cui la stessa ricollega specifici effetti giuridici (Cass., sez. 2, 17 aprile 2019 – 17 maggio 2019, n. 21705);
  • Esibire la paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo all’amministrazione (Cass., sez. 5, 21 ottobre 1998 – 3 dicembre 1998, n. 12753);
  • Attribuirsi un falso nome in modo da avviare una corrispondenza con altri soggetti che, altrimenti, non avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza (Cass., sez. 5, 27 settembre 2006 – 31 ottobre 2006, n. 36094);
  • Fingersi divorziato pur essendo regolarmente sposato e convivente con l’intento di prolungare la relazione con l’amante (Cass., sez. 5, 15 giugno 2016 – 10 ottobre 2016, n. 34800).

Può parlarsi di sostituzione di persona nel caso di chi falsifica una firma? Vediamo di seguito.

Sostituzione di persona e firma falsa

Falsificare la firma altrui oppure firmare un documento al posto della persona interessata possono costituire molteplici reati, a seconda del contesto specifico di riferimento.

Per “falsità” infatti si intende tutto ciò che non corrisponde al vero o all’originale e che, in ragione di ciò, è capace di indurre in errore altrui e abusando così della genuinità e della veridicità di quanto formato.

Firmare falsamente un documento allo scopo di convincere il proprio interlocutore di essere una persona diversa da quella che in realtà si è, può integrare il reato di sostituzione di persona.

Sostituzione di persona: cos'è e cosa si rischia per il reato di cui all'art. 494 c.p.

Sostituzione di persona online

Spacciarsi per un’altra persona in rete allo scopo di sfruttare l’altrui credulità, ingenerando un inganno nell’altra persona e allo scopo di servirsene per ottenere un vantaggio, può costituire il reato di cui all’art. 494 c.p.

E’ il caso di chi si finga qualcun altro sui social, oppure crei indirizzo email sfruttando i dati altrui.

In questa stessa direzione, nel corso del tempo, sono anche andate le pronunce emesse dalla giurisprudenza. Vediamo alcune delle sentenze rese dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di sostituzione di persona online.

Integra il reato di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità.
(Corte di Cassazione, sez. 5, 8 novembre 2007 – 14 dicembre 2007, n. 46674)

Integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di chi inserisca nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato a un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito con il fine di arrecare danno alla medesima, poichè in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale.
(Corte di Cassazione, sez. 5, 28 novembre 2012 – 29 aprile 2013, n. 18826)

Integra il reato di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), nel caso di chi crei e utilizzi un account e una casella di posta elettronica, ovvero si iscriva a un sito e-commerce, servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso e inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali.
(Corte di Cassazione, sez. 5, 22 giugno 2018 – 27 settembre 2018, n. 4572)

Si ritiene configurato il reato di cui all’art. 494 c.p. nel caso di chi crea e utilizza un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata a un “nickname” di fantasia e a caratteristiche personali negative.
(Corte di Cassazione, sez. 5, 23 aprile 2014 – 16 gennaio 2014, n. 25774)

Integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei e utilizzi una "sim card" servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto inconsapevole, con il fine di far ricadere su questi l’attribuzione delle connessioni eseguite in rete, dissimulandone così il personale utilizzo.
(Corte di Cassazione, sez. 5, 13 luglio 2020 – 7 settembre 2020, n. 25215)

Reato di sostituzione di persona: quando si consuma

Il reato previsto all’art. 494 c.p., ovvero quello di sostituzione di persona, si intende consumato a partire dal momento in cui la vittima è stata indotta in errore.

Ciò prescinde dall’effettivo o meno conseguimento dello scopo che l’autore del reato si era prefisso all’inizio della sua condotta.

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile anche nella forma del tentativo, ovverosia quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti descritti dalla norma, pur senza riuscire a ingannare la vittima.

Ricordiamo che i mezzi illeciti cui fa riferimento l’art. 494 c.p. sono: attribuire a sé o altri un falso nome, un falso stato oppure una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici.

Cosa si rischia per il delitto di sostituzione di persona: la pena prevista

Chi sostituisce la propria identità con quella altrui allo scopo di ingannare la persona offesa, commette il reato di sostituzione di persona per il quale la legge dispone il carcere fino a 1 anno.

Quando si prescrive il delitto ex art. 494 c.p.? Il termine di prescrizione del reato di sostituzione di persona è di 6 anni.

La procedibilità del reato di sostituzione di persona nel 2023: querela o denuncia?

E’ bene ricordare che il reato di cui all’art. 494 c.p. è procedibile d’ufficio.

Per questa ragione, occorrerà sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria affinché vengano avviate le indagini che accerteranno le circostanze del reato.

La persona offesa dal reato (cioè la vittima), non avrà bisogno di presentare querela, poichè il procedimento comincerà a seguito della segnalazione della p.o. oppure dell’Autorità.

Una volta concluse le indagini preliminari, il Pubblico Ministero competente potrà chiedere l’archiviazione del caso – qualora ritenga insussistenti gli elementi ricostruiti – oppure notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) e a partire dal quale, l’indagato avrà conoscenza della situazione a suo carico e potrà esercitare i propri diritti difensivi.

Il reato di sostituzione di persona è stato depenalizzato?

No, il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non è depenalizzato. Il legislatore rinvia alla sua disciplina all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo IV del Codice Penale.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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