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29 Gennaio 2024
11:00

Scatti di anzianità CCNL Metalmeccanici PMI Confapi

Gli scatti di anzianità nel CCNL metalmeccanici PMI Confapi sono aumenti periodici di anzianità biennali spettanti ai lavoratori per un numero massimo di 5 scatti. Vanno dai 18,49 euro mensili del livello 1 ai 45,96 euro mensili per il livello 9. Vediamo tutte le informazioni sugli aumenti periodici di anzianità nel contratto collettivo della piccola e media industria metalmeccanica.

Scatti di anzianità CCNL Metalmeccanici PMI Confapi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Scatti di anzianita CCNL Metalmeccanici PMI Confapi

Gli scatti di anzianità nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi maturano ogni due anni di rapporto di lavoro e vanno dai 18,49 euro mensili del livello 1 ai 45,96 euro mensili per il livello 9.

Gli scatti di anzianità nel contratto dei metalmeccanici piccola e media industria firmato da Unionmeccanica-Confapi, Confapi, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil sono disciplinati dall'articolo 41 che tratta gli "aumenti periodici di anzianità".

Vediamo tutte le informazioni sugli aumenti periodici di anzianità nel settore della piccola e media industria metalmeccanica.

Tabella importi scatti di anzianità metalmeccanici PMI Confapi

L‘articolo 41 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi stabilisce che "Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, pari agli importi di cui alla successiva tabella:

Livello Scatti di anzianità biennali
Livello 1 18.49 €
Livello 2 21.59 €
Livello 3 25.05 €
Livello 4 26.75 €
Livello 5 29.64 €
Livello 6 32.43 €
Livello 7 36.41 €
Livello 8 40.95 €
Livello 9 45.96 €

Il lavoratore ha quindi diritto all'aumento periodico di anzianità, alla maggiorazione della retribuzione mensile, dopo due anni di rapporto di lavoro, che decorrono dalla data di assunzione, e nei bienni successivi.

Lo stesso contratto collettivo estende il conteggio anche al gruppo aziendale, che è il complesso industriale facente capo alla stessa società.

Continua l'articolo 41 prevedendo che "Il numero massimo degli aumenti periodici maturabili è pari a 5".

Questo vuol dire che il lavoratore ha diritto agli aumenti periodici di anzianità dopo 2 anni, dopo 4 anni, dopo 6 anni, dopo 8 anni e dopo 10 anni. Oltre i 10 anni di rapporto di lavoro, essendo già stati maturati gli scatti di anzianità cinque volte, il lavoratore ha già raggiunto il numero massimo di aumenti periodici di anzianità.

Ciò significa che dopo 12 anni di rapporto non avrà diritto ad ulteriori aumenti di retribuzione, nonostante sia passato un ulteriore biennio. E così per tutto il rapporto di lavoro.

Al lavoratore spetteranno solo gli aumenti retributivi legati al rinnovo del contratto collettivo.

Ecco la tabella contenente i cinque scatti di anzianità per un periodo massimo di 10 anni (5 aumenti periodici di anzianità):

Livello Dopo 2 anni Dopo 4 anni Dopo 6 anni Dopo 8 anni Dopo 10 anni
Livello 1 18.49 € 36.98 € 55.47 € 73.96 € 92.45 €
Livello 2 21.59 € 43.18 € 64.77 € 86.36 € 107.95 €
Livello 3 25.05 € 50.10 € 75.15 € 100.20 € 125.25 €
Livello 4 26.75 € 53.50 € 80.25 € 107.00 € 133.75 €
Livello 5 29.64 € 59.28 € 88.92 € 118.56 € 148.20 €
Livello 6 32.43 € 64.86 € 97.29 € 129.72 € 162.15 €
Livello 7 36.41 € 72.82 € 109.23 € 145.64 € 182.05 €
Livello 8 40.95 € 81.90 € 122.85 € 163.80 € 204.75 €
Livello 9 45.96 € 91.92 € 137.88 € 183.84 € 229.80 €

Continua l'articolo 41 prevedendo che "Gli aumenti periodici di anzianità non devono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto".

Assorbimento scatti di anzianità

Sempre l'articolo 41 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che "Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare".

Sostanzialmente, se l'azienda decide di riconoscere un aumento di merito al lavoratore, legato al suo rendimento, non potrà stabilire l'assorbibilità degli aumenti al momento della maturazione, da parte del lavoratore, degli aumenti periodici di anzianità.

Decorrenza scatti di anzianità nel contratto metalmeccanici PMI Confapi

In merito alla decorrenza degli aumenti periodici di anzianità, il contratto collettivo della piccola e media industria metalmeccanica stabilisce che "Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo".

Questo vuol dire che il lavoratore vedrà aggiungersi in busta paga, gli aumenti periodici di anzianità accanto al minimo stipendiale, a partire dal 25 esimo mese dall'inizio del rapporto di lavoro. E dopo quattro anni dal 49 esimo mese, ecc.

Scatti di anzianità e passaggi di categoria o livello

L'articolo 41 conclude conclude stabilendo che "In caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva:

  • la anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità,
  • nonché il numero degli stessi, il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo".

Quindi ad esempio, se un lavoratore è assunto al primo livello metalmeccanico PMI Confapi e dopo alcuni mesi passa al livello secondo, avrà diritto al momento del passaggio agli scatti di anzianità già maturati e comunque agli scatti già maturati. E quando matura un biennio, gli verrà attribuito in busta paga direttamente l'aumento periodico di anzianità del livello 2.

Il contratto collettivo contiene poi delle norme transitorie riguardo ai lavoratori con una elevata anzianità aziendale.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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