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25 Ottobre 2023
17:00

Potere di veto ONU: cos’è e come funziona

Il diritto di veto è il potere esercitato dai 5 membri permanenti del Coniglio di Sicurezza ONU, ovvero la possibilità di esercitare il proprio voto contrario rispetto ai progetti di risoluzione in tema di sicurezza e pace internazionale.

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Potere di veto ONU: cos’è e come funziona
Dottoressa in Giurisprudenza
Potere di veto ONU: cos’è e come funziona

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), fondata il 24 ottobre 1945 all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, ha il compito di promuovere la pace e la sicurezza internazionale attraverso la cooperazione dei suoi membri e la tutela dei diritti umani.

Ai sensi dell’art. 7 della Carta delle Nazioni Unite, i suoi organi principali sono l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, la Corte Internazionale di Giustizia e il Segretariato.

Tra questi assume particolare importanza il Consiglio di Sicurezza il quale è composto di 15 membri, di cui alcuni riconosciuti per il diritto di veto.

Ad oggi, a causa dell’invasione della Russia in Ucraina e i recenti attacchi tra Hamas e Israele ci si domanda quanto ancora occorrerà aspettare per una risoluzione che conceda una tregua umanitaria, senza incorrere nelle strategie geopolitiche delle potenze mondiali incarnate da pochi uomini capaci di decidere delle sorti di milioni di civili innocenti.

Vediamo che funzione ha il diritto di veto e perché è un potere controverso.

Cos’è il potere di veto

Il Consiglio di Sicurezza ONU è l’organismo di maggiore rilievo nel diritto internazionale poiché ha il compito di promuovere la pace e la sicurezza internazionale nel rispetto dei diritti umani: per questa ragione gode di particolari poteri decisionali e competenze specifiche.

Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna sono i 5 membri permanenti ai quali è riconosciuto il diritto di veto. Questi hanno infatti il potere di esercitare un voto contrario con cui impedire l’adozione di qualsiasi risoluzione, eccetto quelle di carattere procedurale.

Gli ulteriori 10 seggi del Consiglio sono invece assegnati a rotazione per una durata di 2 anni ai cd. membri non permanenti.

L’articolo 27 della Carta delle Nazioni Unite prevede il potere di veto e il meccanismo delle votazioni in seno al Consiglio di Sicurezza:

1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto”.

Sebbene la norma non richiami esplicitamente il potere di veto, si comprende come il voto negativo di uno solo tra i membri permanenti possa arrestare l’adozione di una risoluzione. Anche se voluta per ragioni umanitarie.

Pensiamo ai recenti progetti di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU con cui veniva richiesto il cessate il fuoco nel corso del conflitto tra Israele e Hamas:

  • 17 ottobre 2023, il Consiglio di Sicurezza non ha adottato la risoluzione presentata dalla Russia per il voto contrario di Francia, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito perchè la proposta russa non avrebbe condannato il gruppo terroristico Hamas ma chiedeva unilateralmente il cessate il fuoco per Israele;
  • 19 ottobre 2023, il Consiglio di Sicurezza non ha adottato la risoluzione presentata dal Brasile per il voto contrario degli Stati Uniti. Questa volta, sebbene la risoluzione condannasse aspramente l’attacco terroristico e chiedesse a gran voce il cessate il fuoco per ragioni umanitarie, secondo gli USA avrebbe colpevolmente taciuto invece sul diritto di legittima difesa internazionale di Israele.

Il rischio al momento è che gli sforzi diplomatici tradiscano le esigenze di pace e sicurezza di cui il Consiglio è portavoce, sacrificando i civili all’altare dei crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimine di aggressione.

Chi ha ideato e introdotto il potere di veto nella Carta delle Nazioni Unite

Già con l’avvento della Società delle Nazioni che ha gettato le basi per L’ONU così come noi oggi la conosciamo, ogni Paese membro era riconosciuto per il diritto di veto.

Il potere all’epoca, proprio come adesso, poteva essere esercitato per qualunque progetto di risoluzione ma ad eccezione delle questioni di carattere procedurale.

Il Consiglio delle Società, tuttavia, fu ampliato nel 1936 e riconosceva il potere di veto a 11 membri permanenti contro 5 non permanenti: un numero così elevato di membri con il potere di paralizzare le decisioni in tema di sicurezza internazionale giacevano in una fase di stallo.

Fu solo con la Conferenza di Dumbarton Oaks del 1944 e successivamente con la Conferenza di Jalta del 1945 che le Nazioni Unite presero forma, con la consapevolezza che le potenze mondiali unanimemente riconosciute a seguito della Seconda Guerra Mondiale erano Unione Sovietica, Francia, Regno Unito, Cina e Stati Uniti.

Perché il potere di veto è controverso

Il diritto di veto riconosciuto nelle mani di pochi Membri delle Nazioni Unite è particolarmente controverso.

L’opinione infatti è spaccata tra chi sostiene che l’espressione del veto sia una garanzia di stabilità politica, inteso come un freno costruttivo alle riflessioni internazionali in tema di intervento militare indiscriminato paventato da alcuni Paesi e giustificato sotto l’egida di una supposta guerra preventiva o, ancor peggio, tentativo di esportazione della democrazia.

Altra parte della dottrina invece si schiera contro il veto, ritenendolo uno strumento troppo potente per essere esercitato solo da alcuni tra i membri del Consiglio di Sicurezza e che, in ragione di ciò, porrebbe su di un piedistallo alcuni Paesi a discapito di altri.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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