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21 Febbraio 2024
9:00

L’intelligenza Artificiale e il diritto d’autore, quali potrebbero essere le problematiche?

Approvato il testo finale dell'IA Act, il primo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Gli sviluppatori dovranno far sapere di quali fonti si è servita l’Intelligenza Artificiale da loro utilizzata e consentire ai detentori del copyright il diritto di ritirare la propria opera dal bagaglio dei grandi archivi digitali. Ma come si articola il dibattito tra tutela del Diritto D'Autore e Intelligenza Artificiale? Cerchiamo di fare chiarezza.

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L’intelligenza Artificiale e il diritto d’autore, quali potrebbero essere le problematiche?
Avvocato - Comitato Diritto Lexplain
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L’Intelligenza Artificiale, nel caso di specie quella generativa, è oggi nel campo delle intelligenze artificiali, quella di maggior diffusione soprattutto a seguito del lancio gestito da Open AI con Chat GPT, ma come si gestisce l’articolato e complesso rapporto tra queste IA e il Diritto D’Autore lo vedremo di seguito.

Cos’è una IA Generativa?

Ma cos’è un Intelligenza Artificiale Generativa? Ebbene, per Intelligenza Artificiale Generativa, si intende qualsiasi tipo di intelligenza artificiale che può essere utilizzata per la creazione di nuovi testi, video, immagini, audio, codici o dati sintetici e sono ricompresi in questo termine così ampio sia gli algoritmi che possono utilizzare suggerimenti di un operatore esterno (“prompt”) quanto gli algoritmi predittivi.
Così facendo le “IA” sono in grado di scrivere autonomamente articoli o creare immagini in alcuni casi coadiuvando l’autore in altri sostituendosi ad esso.

Queste tecnologie però se da un lato possono essere per il privato un mezzo con cui divertirsi, pongono diversi problemi sotto il profilo squisitamente commerciale in quanto possono essere utilizzate diffusamente nell’informazione, nel marketing, così come nell’editoria e nell’industria cinematografica sostituendosi all’essere umano in operazioni routinarie o coadiuvare l’autore in varie professioni intellettuali.

E’ noto a tutti lo sciopero degli attori di Hollywood, dovuto tra le altre ragioni alla proposta di raccogliere e conservare in archivio l’immagine degli attori per agevolarne lo sfruttamento nonchè ai timori sulla sostituzione degli sceneggiatori con il “Large Language Models”, e forse è meno nota la sostituzione di alcune testate giornalistiche che hanno sostituito i propri giornalisti con Chat GPT, questo perchè con l’IA c’è il rischio, che queste tecnologie vadano ad erodere e depotenziare il valore economico che viene oggi attribuito allo sforzo intellettuale puramente umano.

L’UE infatti ha varato da poco l’”AI Act” che è per le intelligenze artificiali ciò che il GDPR è per la regolamentazione della privacy, ossia un regolamento che pone dei limiti all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale anche relativamente ai diritti di proprietà intellettuale.

L’IA come autore delle opere d’ingegno

Veniamo quindi al punto focale di questo articolo, ovvero l’intelligenza artificiale può creare opere degne di tutela giuridica?

Abbiamo visto soprattutto nell’ultimo anno che negli Stati Uniti, i membri dell’industria dell’intrattenimento hanno scioperato per quasi un anno a causa del fatto che tramite l’intelligenza artificiale (IA) che ad oggi l’IA è in grado di scrivere sceneggiature e di creare video altamente realistici, attori e professionisti del mondo del cinema e della TV temevano e forse temono ancora di essere sostituiti da questa.

E’ quindi lecito chiedersi se sotto il profilo giuridico, un'IA possa effettivamente creare opere intellettuali meritevoli della tutela del diritto d’autore?

Ad oggi, sia l’ordinamento giuridico statunitense che quello italiano ed europeo sono contrari al riconoscimento di questa tutela.

Se infatti da una parte è necessario che un autore sia un essere umano , dall’altra parte è diretta consequenziale alla prima ipotesi che la tutela autorale si applichi solo alle opere create con un sufficiente contributo umano.

L’IA può essere definita autore ed è protetta dal diritto d’autore?

No, in quanto persona non umana, un’IA non può essere giuridicamente considerata un autore secondo quanto previsto del codice della proprietà intellettuale e quindi non è protetta dal diritto d’autore.

L’articolo 1 della legge italiana sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633),prevede infatti che la tutela viene garantita alle «opere dell’ingegno di carattere creativo […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

Il principio di diritto prevede quindi che il punto focale sia indicato quindi nel carattere creativo dell’opera, che, come stabilito dalla giurisprudenza italiana, “non coincide con quello di […] originalità e novità assoluta, ma si riferisce per converso alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate nell’articolo 1” (Cassazione, 16 gennaio 2023, n. 1107).

Ciò significa quindi che per opera dell’ingegno potranno intendersi anche  «idee e nozioni semplici», sempre chè «l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative».

Questa interpretazione è in linea col diritto dell’UE, secondo il quale quale un’opera originale esiste “se è il risultato di una creazione intellettuale dell’autore [che] rispecchia la [sua] personalità” (vedi Considerando n. 17 delle direttive 93/98 e 2006/115).

Da qui si evince che il concetto di personalità sembri riferirsi solo alle persone umane e infatti, il Parlamento europeo, nella sua Risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, ha sottolineato che, riferendosi alla personalità dell’autore, il concetto stesso di “creazione intellettuale” è legato ad una persona fisica, il che esclude, di conseguenza, la tecnologia AI.

Allo stesso modo, la legge statunitense sul diritto d’autore tutela “le opere d’autore originali fissate su qualsiasi mezzo tangibile di espressione” (articolo 102, lettera a).

Secondo quanto precisato dall'Ufficio statunitense per il diritto d’autore (“United States Copyright Office”, di seguito “USCO”) nelle proprie linee guida,infatti, è stabilito in maniera chiara e precisa che il diritto d’autore tutela esclusivamente il frutto della creatività umana.

Se leggiamo gli atti della Corte Suprema Statunitense infatti, ci rendiamo conto che essa si riferisce spesso all’autore come una “persona” oppure un “uomo” (vediamo i §56 e 58 della sentenza Burrow-Giles v. Sarony, 1884).

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte è quindi impossibile per una scimmia registrare un diritto d’autore (si veda il caso di alto profilo Naruto) e quindi se persino una scimmia è priva di umanità ai sensi della legge statunitense sul diritto d’autore, è facile ritenere che lo stesso valga per i robot e l’IA.

E’ però fuor di dubbio che gli strumenti tecnologici possano far parte del processo creativo e supportare l’autore in esso.

La fotografia è l’esempio più evidente: sebbene abbia usato una macchina fotografica per scattare la foto o addirittura Photoshop per modificarne l’intensità o i colori, il fotografo rimane l’autore di tale opera, purché rappresenti le proprie “concezioni intellettuali originali” (vedi Burrow-Gils v. Sarony, §58).

Allo stesso modo secondo il diritto d’autore dell’UE: le fotografie fruiscono della protezione del diritto d’autore a patto di essere originali, cioè una “creazione intellettuale dell’autore” (cfr. articolo 6 delle Direttive 93/98 e 2006/116).

Pertanto, come sottolineato dall’USCO, ciò che ha rilevanza nella tutela dell’opera dell’ingegno è “la misura in cui l’uomo ha avuto il controllo creativo sull’espressione dell’opera”.

L’opera deve contenere un sufficiente contributo umano per essere tutelata dal diritto d’autore

Il Parlamento europeo, che da poco ha approvato definitivamente l’Ai Act, insiste sulla “differenza tra le creazioni umane ottenute con l’assistenza dell’IA (che potrebbero essere protette dal diritto d’autore anche se in formato ibrido) e quelle generate autonomamente dall’IA”, che non sono oggetto di protezione.

L’USCO raccomanda, sempre, per poter valutare se una creazione umana assistita dall’IA è tutelabile dal diritto d’autore, un test pratico attraverso il quale venga valutato se gli “elementi tradizionali di paternità dell’opera” sono concepiti e realizzati da una macchina o da un essere umano.

Seguendo, quindi il ragionamento dell'ufficio Statunitense sulla tutela del Copyright,  possiamo concludere che, se da un lato questo non registrerà le opere generate senza o senza sufficiente apporto umano, dall’altro, sarà tutelabile l’opera contenente materiale generato da un’IA con un sufficiente grado di paternità umana.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, se facciamo una lettura combinata dell’articolo 103, lettera b) della legge statunitense sul Copyright ed esaminiamo il caso della recente sentenza Zarya of the Dawn del 21 febbraio 2023, possiamo evincere che saranno protetti da Copyritght esclusivamente quelle porzioni dell’opera creati dall’uomo, mentre il materiale generato dall’IA in sé non sarà soggetto a tale tutela.

Nella sentenza Zarya, infatti, si è posto il problema di valutare se un fumetto che combinava testi scritti dalla signora Kashtanova (persona fisica) con immagini generate dal servizio di intelligenza artificiale Midjourney fosse meritevole di tutela in materia di Copyright.

Il fumetto, facente quindi parte delle opere letterarie, era stato depositato dalla stessa autrice nel settembre 2022 presso l’Ufficio Copyright, questa però aveva tralasciato nel deposito della domanda di indicare un aspetto importante: le illustrazioni contenute nel fumetto erano state realizzate da un generatore di immagini IA.

Di talché,  se in un primo momento l’Ufficio aveva rilasciato il certificato di registrazione, successivamente questo veniva a conoscenza, tramite i social media, che la signora Kashtanova aveva creato le immagini usando l’IA.

Per questo motivo, l’ente governativo avvisava l’autrice della revoca della registrazione, procedendo ad una nuova registrazione che tutelava soltanto la porzione di testo generata dall’uomo ma non le immagini generate dall’IA.

Anche la Corte di cassazione italiana, si è espressa in merito. Infatti è stata posta alla sua attenzione una problematica relativa alla rappresentazione di un fiore elaborato grazie ad un software,in tal caso la Suprema Corte ha raccomandato uno “scrutinio maggiormente rigoroso” del tasso di creatività ad opera dei giudici i quali saranno chiamati a verificare se e in quale misura l’utilizzo dello strumento dell’Intelligenza Artificiale abbia assorbito o coadiuvato l’artista nella sua elaborazione creativa.(Cass civ. Sez. I, 16 gennaio 2023, n°1107).

Se quindi seguiamo il ragionamento della Suprema Corte Italiana, il giudice, se riterrà prevalente l’apporto umano rispetto a quello tecnologico, potrà tranquillamente garantire tutela autoriale alla persona che abbia utilizzato tale strumento.

Tuttavia, vi è una differenza con L’USCO degli Stati Uniti,nel caso della giurisprudenza italiana, questa, sembra ammettere per l’opera creata con il supporto dell’IA una protezione completa, senza distinzione tra le porzioni di opera che sarebbero attribuibili all’autore e quelle create dall’IA.

E’, infine, di pochi giorni fa infatti la notizia che secondo quanto previsto dall’Ufficio Brevetti USA, i sistemi di intelligenza artificiale non possano essere titolari di brevetto e quindi indicati come inventori, anche se gli esseri umani possono usare nel processo creativo tali stumenti e dichiararne il loro utilizzo nel momento in cui avanzano una richiesta di brevetto.

Viene così precisato che i sistemi di “intelligenza artificiale” e le “persone non fisiche” non potranno ottenere il titolo di inventore nella richiesta di invenzione.

Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto fin qui detto possiamo concludere facendo una riflessione, il diritto d’autore è stato concepito in primis per proteggere i diritti patrimoniali dell’autore (attraverso i quali egli può percepire compensi per lo sfruttamento della sua opera), e poi per dare dignità anche ai diritti morali posti alla base della tutela dell’integrità dell’opera oltre che della reputazione del suo autore.

In quanto essere non umano, si potrebbe pensare che un’IA non abbia effettivamente bisogno di tale protezione, poiché non dovrà affrontare problemi economici né morali.

Una riflessione finale però è d’obbligo: le soluzioni che fino ad ora sono state adottate, ovvero la tutela delle opere dell'ingegno umano e non quelle create dall’IA potrebbero, ad avviso di chi scrive, avere ripercussioni negative sulla creatività, l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie: ebbene infatti, se così fosse, sorgerebbe spontaneo chiedersi chi sarebbe disposto a investire in tecnologie IA se il lavoro che generano non può essere tutelato?

E se invece la tutela fosse riconosciuta un ulteriore interrogativo sorgerebbe ovvero, chi sarà il titolare del diritto d’autore?

La questione è ancora oggi aperta e pone molti dubbi che solo attraverso la creazione di nuove norme che vadano di pari passo con la tecnologia potranno essere risolti.

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Marco D'Amico
Avvocato - Comitato Diritto Lexplain
Mi sono laureato all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con una tesi in diritto amministrativo, materia nella quale mi sono poi specializzato. Collaboro dal 2009 con Aldo Sandulli, professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli. Sono Cultore della materia in diritto amministrativo presso l’università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 2010 ho partecipato alla costituzione della Rivista Giuridica MUNUS, sui Servizi Pubblici, fondata dai professori Aldo Sandulli e Giacinto della Cananea. Nel 2022 ho conseguito un master in Diritto Pubblico Europeo presso l’European Public and Law Organizzation e nel 2023 un master in Diritto Impresa e Sicurezza Agroalimentare con una tesi sulla tutela dei prodotti agroalimentari e del marchio “Made in Italy”presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
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