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17 Settembre 2023
15:00

Lavoro notturno e indennità nel contratto Cooperative sociali

Il lavoro notturno nel CCNL Cooperative a livello retributivo va dalle ore 22 alle ore 6, mentre a livello legale per l'individuazione delle indennità spettanti ai lavoratori va dalle ore 24 alle ore 5. Ai lavoratori notturni (almeno 3 ore di lavoro dalle ore 24 alle 5 per almeno 8 mesi all'anno), spetta una indennità di 6,20 euro se svolgono da 2 a 4 ore giornaliere nel periodo notturno (oltre le ore spettano 12,39 euro). Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, nonché ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese, spetta una maggiorazione del 10% sulla paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta. Vediamo nel dettaglio.

Lavoro notturno e indennità nel contratto Cooperative sociali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Lavoro notturno e indennita CCNL Cooperative sociali

Il lavoro notturno nel CCNL Cooperative sociali a livello retributivo è stabilito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, mentre il lavoratore notturno è colui che svolge almeno 3 ore di lavoro per almeno 8 mesi all'anno dalle ore 24 alle ore 5.

Ai lavoratori che svolgono dalle 2 alle 4 ore giornaliere nel periodo notturno spetta una indennità di 6,20 euro, mentre coloro che svolgono almeno 5 ore giornaliere nel periodo notturno hanno diritto ad una indennità di 12,39 euro. 

Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, spetta una maggiorazione del 10% sulla paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.

Il CCNL Cooperative sociali contiene le definizioni di lavoro notturno dal punto di vista retributivo e legale, la definizione di lavoratore notturno nonché tutta la disciplina del lavoro notturno. Vediamo nel dettaglio tutti gli aspetti.

Quale è il lavoro notturno

Secondo l'articolo 54 del CCNL Cooperative sociali:

"Per lavoro notturno ordinario si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00".

Lo stesso CCNL richiama l'applicazione del D. Lgs n. 66 del 2003, in particolare la definizione del periodo notturno stabilito dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, che è il "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino".

Infatti, il contratto collettivo prevede che "È considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al D. Lgs. 66/2003, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l'intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all'art. 1, lett. d), del citato decreto legislativo".

Questo vuol dire che a livello retributivo il CCNL Cooperative notturne individua come lavoro notturno ordinario l'orario dalle 22 alle ore 5, mentre a livello legale il lavoro notturno è dalle 24 alle 6.

Ciò vuol dire che l'orario dalle 5 alle 6 del mattino nel settore delle cooperative sociali non è ritenuto lavoro notturno, ma lavoro diurno.

Lavoratore notturno e riduzione orario di lavoro

Sempre il CCNL Cooperative sociali stabilisce che:

"Agli effetti della lett. e), dell'art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all'orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di lavoratore notturno.

Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese.

Ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs. 66/2003, si concorda che l'orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell'arco delle 24 ore.

Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all'esame delle competenti R.S.A./R.S.U. o in loro assenza alle OO.SS. territoriali.

Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua.

Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione.

In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.

Indennità per lavoro notturno: quando spetta

Il CCNL Cooperative sociali stabilisce un diritto ad una indennità per i lavoratori che svolgono lavoro notturno ordinario dalle ore 22 alle ore 6 del mattino: "Per tale lavoro è prevista:

  • una indennità di euro 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte,
  • una indennità di euro 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte.
  • Fino alle due ore per notte non è dovuta l'indennità di cui al presente articolo".

Lo stesso CCNL stabilisce che "La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56″.

Indennità di turno del 10%

L'articolo 56 del CCNL Cooperativa tratta l'indennità di turno.

Secondo l'articolo 56, infatti, "alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore".

La quota oraria lorda si calcola ai sensi dell'art. 75 del CCNL Cooperative sociali.

Prima di tutto si individuano quali sono gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore, che sono i seguenti:

  • minimo contrattuale conglobato;
  • scatti d'anzianità;
  • elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2;
  • ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.

Poi per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.

L'indennità del 10% della paga oraria è l'indennità di turno spettante ai lavoratori o alle lavoratrici.

Indennità per lavoro notturno addetti a servizi di sorveglianza e custodia

Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.

Anche la paga oraria lorda si calcola ai sensi dell'art. 75 del CCNL.

Le modalità sono similari. Si individua la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore, sommando minimo contrattuale conglobato, scatti d'anzianità, elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2 del CCNL e ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore, poi si determina la paga oraria lorda dividendo per 165 (divisore orario). E sulla stessa va applicata la maggiorazione del 10%.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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