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7 Novembre 2023
9:00

Indennità di reperibilità nel contratto Cooperative sociali

Le indennità di reperibilità nel CCNL cooperative sociali sono previste per il servizio di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura e per il servizio di pronta disponibilità. Esse vanno da una indennità oraria di 1,55 euro lordi, nel caso della pronta disponibilità, alle indennità di 5,16 euro lordi e 77,47 euro lordi mensili per i servizi di reperibilità con obbligo di residenza. In caso di prestazione lavorativa resa in regime di reperibilità spetta la retribuzione con maggiorazione per lavoro straordinario, che va dal 15% al 50%. Vediamo nel dettaglio.

Indennità di reperibilità nel contratto Cooperative sociali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Indennita di reperibilita nel contratto Cooperative sociali

Nel contratto delle Cooperative sociali sono previste varie indennità di reperibilità, dalla reperibilità con obbligo di residenza nella struttura che può essere di 77,47 euro lordi mensili, in caso di servizi residenziali continuativi, oppure di 5,16 euro giornalieri lordi, in caso di servizi con carattere di occasionalità, alla reperibilità con pronta disponibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa per la quale il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto  ad una indennità oraria di 1,55 euro lordi.

In caso di prestazione lavorativa a seguito della reperibilità, al lavoratore o alla lavoratrice spetta la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario.

A stabilire le indennità di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura è l'art. 57 del CCNL Cooperative sociali, mentre la reperibilità con pronta disponibilità è disciplinata dall'art. 58 del CCNL.

Vediamo tutti i diritti e doveri dei lavoratori in materia di indennità di reperibilità nel contratto Cooperative sociali.

Indennità di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura

L'articolo 57 del CCNL Cooperative sociali tratta il "Servizio con obbligo di residenza nella struttura".

Si tratta di una reperibilità del lavoratore che è retribuita con una apposita indennità mensile lorda, la cui entità dipende dalla tipologia di servizio reso dal lavoratore.

Indennità di 77,47 euro mensili lordi

L'art. 57 stabilisce che "Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui e richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un'apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile lorda di euro 77,47".

Questa indennità spetta quindi  quando il lavoratore presta dei servizi residenziali che hanno la caratteristica di essere continuativi (e quindi non occasionali) e che richiedono la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura. Tale obbligo di residenza viene effettuato con una apposita programmazione.

In questo caso al lavoratore o alla lavoratrice verrà riconosciuta una indennità fisse mensile di 77,47 euro, che è lorda, quindi da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef ed addizionali.

Indennità di 5,16 euro giornalieri lordi

Un'altra indennità stabilita dall'art. 57 del CCNL Cooperative sociali è l'indennità di reperibilità riconosciuta ai lavoratori per le prestazioni non continuative ma occasionali.

Il contratto collettivo prevede che "Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera di euro 5,16,corrisposta oltre alla normale retribuzione".

Si tratta di una reperibilità che è con obbligo di residenza nella struttura ma viene definita occasionale.

Il CCNL stabilisce che l'occasionalità si verifica quando la richiesta di reperibilità con obbligo di residenza è per periodi non superiori a 10 giorni al mese. In questo caso, al lavoratore non spetta l'indennità mensile di 77,47 euro lordi ma spetta una indennità giornaliera di reperibilità di 5,16 euro.

E' chiaro che il parametro del CCNL fa considerare come diritto all'indennità mensile lorda di 77,47 euro le prestazioni di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura che superano i 10 giorni al mese, quindi da undici giorni in poi.

Reperibilità, riposo, consumazione pasti e orario di lavoro

Il contratto collettivo stabilisce, sempre all'art. 57 che "Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro così come definito all'art. 58".

Questo vuol dire che il servizio di reperibilità con obbligo di residenza, laddove non si converta in servizio effettivo, non è considerato come orario i lavoro.

Servizio effettivo e lavoro straordinario

Il contratto collettivo delle cooperative sociali prevede, sempre all'art. 57, l'ipotesi che il servizio di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura si converta in prestazione lavorativa, in servizio effettivo: "Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall'art. 53″.

L'articolo 53 riguarda il lavoro straordinario, quindi le prestazioni lavorative oltre le 38 ore settimanali di orario di lavoro. Per il lavoro diurno straordinario al lavoratore spetta, oltre alla normale retribuzione oraria, una maggiorazione oraria del 15% calcolata sulla sola voce stipendiale del minimo contrattuale conglobato.

La maggiorazione, con le stesse modalità di calcolo, sale al 30% in caso di lavoro notturno straordinario o lavoro festivo diurno straordinario e sale al 50% in caso di lavoro festivo notturno straordinario.

Accordo aziendale e rotazione dei servizi di reperibilità

Essendo il servizio di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura un impegno importante per i lavoratori, il CCNL Cooperative sociali prevede che le modalità di coinvolgimento dei lavoratori in questa attività debbano essere concordate in un accordo aziendale:

"Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, l’individuazione dei servizi e delle figure professionali corrispondenti tenute al servizio di obbligo di residenza nella struttura, nonché il numero dei servizi di cui al comma 2 (obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese), vengono definiti nell'ambito del rapporto tra le parti firmatarie del presente C.C.N.L. a livello aziendale, favorendo un equo meccanismo di rotazione".

Reperibilità con pronta disponibilità

Nel contratto collettivo delle Cooperative sociali è previsto un servizio di reperibilità senza obbligo di residenza nella struttura ed è il servizio di Reperibilità con pronta disponibilità di cui all'art. 58 del CCNL Cooperative sociali.

L'art. 58 prevede che "Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.

L'individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di pronta disponibilità vengono definite dalla direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi dell'art. 9 lettera c) punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione".

Si tratta quindi della reperibilità con l'obbligo del lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro per rendere la prestazione lavorativa in chiamata di reperibilità.

Indennità di 1,55 euro giornalieri lordi

Il contratto collettivo, sempre all'art. 53, prevede che "Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta disponibilità alla lavoratrice e al lavoratore spetta un'indennità oraria lorda di euro 1,55".

Il lavoratore per la semplice reperibilità concessa con pronta disponibilità, per un minimo di 4 ore ed un massimo di 12 ore, ha diritto ad una indennità oraria lorda di 1,55 euro. Laddove svolga prestazione lavorativa, a seguito di

Prestazione lavorativa e retribuzione maggiorata per lavoro straordinario

Il lavoratore che risponde alla chiamata di reperibilità con pronta disponibilità e svolge prestazione lavorativa, ha diritto ad essere compensato con la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario.

Il CCNL Cooperative sociali all'art. 53 prevede che "In caso di chiamata al lavoro, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 53".

Pertanto, anche in questo caso, al lavoratore per il lavoro diurno straordinario spetta, oltre alla normale retribuzione oraria, una maggiorazione oraria del 15% calcolata sulla sola voce stipendiale del minimo contrattuale conglobato. La maggiorazione, con le stesse modalità di calcolo, sale al 30% in caso di lavoro notturno straordinario o lavoro festivo diurno straordinario e sale al 50% in caso di lavoro festivo notturno straordinario.

Limite di 8 turni di reperibilità al mese

Il contratto collettivo prevede, infine, che "Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese".

Quindi per turni da 4 fino a 12 ore, il lavoratore non potrà essere chiamato a dare la propria disponibilità alla reperibilità con pronta disponibilità per più di 8 turni al mese, questo per garantire il godimento dei riposi giornalieri e settimanali del lavoratore ed il ristoro psico-fisico

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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