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15 Marzo 2024
11:00

L’amministratore che non convoca l’assemblea per l’approvazione del rendiconto è revocabile

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione 4, civile, con decreto camerale reso il 7 novembre 2023 ha ritenuto violato l'obbligo di adunanza assembleare per l'approvazione  del rendiconto finanziario, venendo meno al diritto dei condomini di ricevere una ciclica informazione sulla gestione economica-finanziaria del condominio stante la condotta del mandato di rappresentanza riconosciuto all’amministratore.

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L’amministratore che non convoca l’assemblea per l’approvazione del rendiconto è revocabile
Dottoressa in Giurisprudenza
L’amministratore che non convoca l’assemblea per l’approvazione del rendiconto è revocabile

La Quarta sezione, Civile, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è espressa sul ruolo esecutivo dell’amministratore condominiale nel caso di violazione dell’obbligo di convocazione assembleare tesa all’approvazione del rendiconto.

Stante l’articolo 1130 c.c., l’amministratore è tenuto a redigere il rendiconto condominiale e a convocare entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario l’assemblea dei condomini relativa all’approvazione.

Il fatto

La quaestio prende le mosse da una azione proposta da parte del condomino Tizio nei confronti dell’amministratore Caio che, incorso in una serie di inadempienze nel corso del mandato, aveva omesso l’adunanza dei condomini dell’edificio al fine di provvedere all’approvazione annuale del rendiconto finanziario (art. 1130, n. 10 c.c.).

Sulla scorta di questa violazione, il condominio Tizio chiedeva al Tribunale la revoca giudiziale dell’amministratore Caio.

Tuttavia, secondo l’amministratore, l’omessa approvazione annuale del rendiconto finanziario era stata già autorizzata dall'assemblea dei condomini.

La decisione

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione 4, civile, con decreto camerale reso il 7 novembre 2023 ha ritenuto violato l'obbligo di adunanza assembleare per l'approvazione  del rendiconto finanziario, venendo meno al diritto dei condomini di ricevere una ciclica informazione sulla gestione economica-finanziaria del condominio stante la condotta del mandato di rappresentanza riconosciuto all’amministratore.

L’amministratore di condominio è infatti tenuto a rendere chiarimenti, spiegazioni, informazioni, documenti se richiesti dal condomino che intenda presentare rimostranze, osservazioni e obiezioni.

Violare il dovere di convocazione assembleare impedisce all’assemblea il diritto di esercitare i poteri di verifica e controllo, pregiudicando anzi il dovere di trasparenza a cui è tenuto l’amministratore: per questa ragione, uno o più condomini possono avanzare la revoca giudiziale dell’amministratore.

Stante la pronuncia resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale, la revoca è un procedimento giudiziale che si sostanzia in una risoluzione definitiva e in via anticipata del ruolo conferito all’amministratore. Vale a dire, la risoluzione del mandato di rappresentanza conferito dai condomini all’amministratore.

Il condomino che agisca in giudizio per ottenere la risoluzione della rappresentanza ha il dovere di provare il proprio diritto e l’inadempimento subito, mentre l’amministratore ha l’onere probatorio relativo al fatto che estingue la pretesa di revoca dovuta all’aver adempiuto correttamente al ruolo esecutivo.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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