video suggerito
video suggerito
27 Gennaio 2024
15:00

Festività 1 gennaio Capodanno 2024 in busta paga: ecco quanto spetta

Il giorno del 1 gennaio Capodanno 2024 è una festività infrasettimanali e religiose, cadente di lunedì. Al lavoratore impiegato spetta la normale retribuzione comprensiva di un giorno pagato per festività goduta, agli operai una giornata pagata come festività. In caso di lavoro festivo durante Capodanno, al lavoratore spetta una giornata pagata per la festività non godute e una giornata pagata con maggiorazione per lavoro festivo, secondo la percentuale stabilita dal contratto collettivo. Vediamo come funziona la festività del 1 gennaio 2024 in busta paga.

20 condivisioni
Festività 1 gennaio Capodanno 2024 in busta paga: ecco quanto spetta
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita 1 gennaio Capodanno 2024 in busta paga ecco quanto spetta

La Festività del 1 gennaio 2024, ossia Capodanno, è capitata di lunedì, quindi in un giorno infrasettimanale. I lavoratori alle prese con la busta paga di gennaio 2024 si vedono riconoscere il pagamento della festività di Capodanno, della giornata segnata in rosso sul calendario dell'anno 2024. Ma come funziona con la retribuzione della festività infrasettimanale?

Vediamo tutti gli aspetti relativi alla normativa sulle festività e come viene retribuita una festività infrasettimanale non lavorata cadente di lunedì oppure un giorno di lavoro festivo durante il giorno di Capodanno, cadente sempre di lunedì.

Festività di Capodanno nella normativa italiana

La prima cosa da sapere è che la Festività del 1 gennaio, la festività del Capodanno è una delle festività infrasettimanali prevista dalla normativa, in particolare dalla Legge 27 maggio 1949, n. 260. E' questa la norma che ha istituito come giorni festivo "il primo giorno dell'anno", conosciuto in tutto Italia e nel mondo come Capodanno.

La seconda cosa da sapere è che la festività del 1 gennaio è anche una festività religiosa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 dell'accordo firmato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, confluito nella Legge n. 121 del 1985.

Un ulteriore cosa da sapere è che quasi tutte le festività rientrano nelle festività infrasettimanali, ivi compreso il giorno dell'Epifania 6 gennaio.

Le uniche festività definite Festività nazionali sono il 25 aprile (ricorrenza della Liberazione), il 1 maggio (festa del lavoro) ed il 2 giugno (Fondazione della Repubblica).

A livello di trattamento in busta paga, a livello di retribuzione, non c'è differenza tra la retribuzione delle festività infrasettimanali e le festività nazionali. 

I casi in cui la festività può comportare una giornata pagata in più è quando la festività è coincidente con la domenica.

Nel caso della Festività del 1 gennaio 2024, è una festività cadente di lunedì, in un un giorno infrasettimanale.

Come funziona in busta paga la festività del 1 gennaio 2024 cadente di lunedì

La festività nazionale o infrasettimanale dà diritto all'assenza da lavoro retribuita in favore del lavoratore.

A stabilire la retribuzione della festività non lavorata, quindi goduta da parte del lavoratore, è il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

I contratti collettivi non possono derogare alla legge sulle festività, quindi la festività del primo giorno dell'anno, ossia di Capodanno, spetta a tutti i lavoratori.

Ciò che cambia è la retribuzione spettante ai lavoratori, nel caso della festività lavorata. I contratti collettivi disciplinano la percentuale della maggiorazione per lavoro festivo spettante al lavoratore.

Nel caso della Festività del 1 gennaio 2024 cadente di lunedì, la retribuzione dipende dalla qualifica del lavoratore, se operaio o impiegato.

Agli impiegati spetta una giornata di festività pagata nel caso di festività goduta, ossia di assenza da lavoro il giorno 1 gennaio. In questo caso, il lavoratore impiegato riceverà la retribuzione fissa e continuativa contrattuale, in altre parole lo stipendio lordo mensile normale, generalmente espresso in 26 giorni pagati.

E riceverà la retribuzione anche per il giorno di lunedì 1 gennaio 2024, non lavorato. Quindi la festività viene pagata nel senso che viene riconosciuto un giorno pagato anche se non lavorato nell'ambito dello stipendio mensile fisso contrattuale.

Agli operai invece, essendo la loro retribuzione calcolata ad ore ed il loro stipendio pagato in ore lavorate, per il giorno di lunedì 1 gennaio 2024, saranno riconosciute le ore di quel lunedì come se fosse stato lavorato.

Quindi, concretamente, in busta paga al lavoratore operaio che generalmente lavora 8 ore la giorno, avrà diritto ad 8 ore pagate come festività non lavorata. Quindi nel concreto nella sommatoria delle ore retribuite, il lavoratore si troverà le ore del giorno 1 gennaio interamente pagate anche se non lavorate.

Il pagamento della festività non lavorata spetta al lavoratore anche se risulta assente da lavoro per infortunio, malattia, congedo di maternità, congedo parentale, congedo matrimoniale, ferie o permessi e assenze per giustificati motivi.

Lavoro festivo durante Capodanno: quanto spetta in busta paga

Nel caso della festività di Capodanno lavorata dal lavoratore, quindi nel caso in cui si configuri un giorno di lavoro festivo prestato dal lavoratore, il discorso cambia.

Al lavoratore, sia operaio che impiegato, che presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva cadente di lunedì, spetta:

  • il diritto a ricevere la retribuzione relativa alla festività (un giorno pagato);
  • ed in aggiunta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate e retribuite con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (un giorno pagato con maggiorazione).

Poiché la normativa di legge in materia di ricorrenze festive infrasettimanali integra un diritto assoluto di astensione dal lavoro, la prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose non può essere imposta dal datore di lavoro ma deve avvenire in accordo con il dipendente, senza che tale principio sia derogabile in presenza di sopravvenute esigenze aziendali o per opera di una clausola del contratto collettivo, lo ha stabilito la Cassazione.

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views