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4 Maggio 2024
11:00

Edifici fronteggianti, no alla realizzazione di balconi aggettanti se non è rispettata la distanza

I balconi aggettanti siano sporgenze solide e stabili degli edifici, destinate ad ampliare l’immobile e per cui non è possibile caratterizzare gli stessi quali meri ornamenti o installazioni artistiche. In quanto tali, sono tenuti al rispetto dei limiti legali in tema di distanze tra fabbricati.

Edifici fronteggianti, no alla realizzazione di balconi aggettanti se non è rispettata la distanza
Dottoressa in Giurisprudenza
Edifici fronteggianti, no alla realizzazione di balconi aggettanti se non è rispettata la distanza

Il Consiglio di Stato è intervenuto con un importante provvedimento in tema di distanza regolamentare tra due immobili e balconi aggettanti.

La distanza tra le costruzioni deve sempre rispettare l’obbligo legale dei 10 metri e, per questa ragione, non è possibile differire neppure nel caso si volesse realizzare un balcone sporgente che fronteggia un altro edificio.

E’ sempre necessario, infatti, compiere preliminarmente una valutazione che sia osservante della distanza legale tra gli immobili a pena dell’inibizione dell’intervento edilizio programmato.

Il fatto

Tizio, proprietario dell’immobile, impugnava al Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento emesso da parte del Comune e con cui veniva diffidato dall’esecuzione dell’intervento edilizio.

Il lavoro riguardava infatti la ristrutturazione della sua proprietà con pertinenza esclusiva ai due balconi aggettanti.

Il Comune provvedeva a motivare l’atto e indicando il fatto che il fabbricato era posto a distanza non regolamentata per legge rispetto all’edificio fronteggiante, per cui la realizzazione di un balcone sporgente avrebbe sensibilmente e ulteriormente ridotto la distanza. Il risultato sarebbe stato quello di violare ancora la normativa vigente in tema di distanza tra edifici.

Tizio tuttavia vantava il diritto di poter aprire vedute dirette e balconi, così come nei limiti stabiliti ex art. 905 c.c. e quindi di attenersi alla distanza di un metro e mezzo prescritta per legge.

Il TAR decideva di respingere il ricorso perchè la costruzione risultava confliggente con l’obbligo di distanza fissato per legge.

La decisione

Il Consiglio di Stato con sentenza del 15 aprile 2024, n. 3398 ritiene pacifico il fatto che il fabbricato oggetto di contestazione ricada in una zona in cui il rispetto rigoroso dei 10 metri risulti essere ineludibile e posto in maniera sporgente rispetto al fabbricato fronteggiante.

Il provvedimento impugnato, ovvero quello reso dal Comune, è da ritenersi del tutto legittimo laddove abbia vietato la realizzazione di balconi aggettanti e consentito solo aperture di luci.

E’ notorio che i balconi aggettanti siano sporgenze solide e stabili degli edifici, destinate ad ampliare l’immobile e per cui non è possibile caratterizzare gli stessi quali meri ornamenti o installazioni artistiche. In quanto tali, sono tenuti al rispetto dei limiti legali in tema di distanze tra fabbricati.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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