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24 Marzo 2024
13:00

Diritto di regresso: che significa e come si esercita

Si parla di diritto di regresso in riferimento all’ipotesi in cui uno dei condebitori solidali abbia adempiuto l’intera prestazione a favore del creditore: in questo caso, egli ha il diritto di richiedere agli altri condebitori la quota che ciascuno deve corrispondere.

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Diritto di regresso: che significa e come si esercita
Avvocato
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Si parla di diritto di regresso in riferimento all’ipotesi in cui uno dei condebitori solidali abbia adempiuto l’intera prestazione a favore del creditore: in questo caso, egli ha il diritto di richiedere agli altri condebitori la quota che ciascuno deve corrispondere.

Ad esempio, se Tizio, il quale è uno dei cinque condebitori solidali, paga l’intera somma dovuta al creditore di 10.000 euro, avrà diritto a chiedere a ciascuno degli altri quattro condebitori la rispettiva quota di 2.000 euro.

Ogni condebitore, cioè, dovrà adempiere la prestazione pro quota, quindi, in questo caso, ognuno dovrà pagare 2.000 euro.

Il meccanismo previsto dal Codice civile per l’adempimento delle obbligazioni solidali, infatti, è il seguente: più debitori sono obbligati tutti per la stessa prestazione e a ognuno può essere richiesto l’adempimento per intero.

L’adempimento per intero da parte di uno dei condebitori solidali libera tutti gli altri, nei confronti del creditore (art. 1292 c.c.).

Il diritto di regresso opera proprio in questa fase: il debitore che ha adempiuto può chiedere l’adempimento a ciascuno dei condebitori pro quota.

La norma di riferimento è l’art. 1299 del Codice civile.

Ci sono anche altre ipotesi di regresso contemplate nel nostro ordinamento.

Vediamole.

Diritto di regresso: significato

Il diritto di regresso è il diritto del debitore in solido che ha pagato l’intero debito di chiedere il pagamento agli altri condebitori, a ciascuno per la propria quota.

La norma di riferimento, in tema di obbligazioni solidali, è l’art. 1299 c.c., rubricato “Regresso tra condebitori”.

Viene stabilito che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta”.

Viene dunque previsto che, qualora un condebitore in solido effettui il pagamento per l’intero, possa rivalersi nei confronti degli altri condebitori, che sono tenuti all’adempimento, ciascuno pro quota.

L’eventuale insolvibilità di uno dei condebitori, dunque, danneggia gli altri, in quanto se uno dei condebitori è insolvente, la perdita viene ripartita tra gli altri condebitori, compreso colui che ha effettuato il pagamento.

Lo stesso meccanismo si verifica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.

Diritto di regresso: come si esercita

Il diritto di regresso si esercita quando un condebitore ha adempiuto l’intero pagamento.

Dopo aver adempiuto la prestazione, dunque, il condebitore solidale può rivolgersi agli altri condebitori in solido per chiedere di essere pagato: a ciascuno può chiedere il pagamento della sua quota.

Il diritto di regresso nel Codice civile

Vi sono anche altre ipotesi di regresso previste nel nostro ordinamento.

Vediamo alcune ipotesi contemplate dallo stesso Codice civile.

Art. 483 c.c.: accettazione dell’eredità

Sulla base di quanto dispone l’art. 483 c.c., l’accettazione dell’eredità non può essere impugnata se è viziata da errore.

Tuttavia, qualora si scopra un testamento del quale non si aveva notizia, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.

Qualora i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti.

Viene infine previsto che, se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro può essere esercitata azione di regresso.

Art. 1797: azione di regresso nei confronti dei giranti

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 1797 c.c., “il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno”.

Dunque, dopo la vendita, il possessore della nota può agire contro i giranti, ma “decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate”.

Tuttavia, egli continua ad avere la possibilità di agire contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore e quest'azione si prescrive in tre anni .

Articolo 1950: diritto di regresso del fideiussore

Secondo quanto stabilito dall’art. 1950, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, anche qualora questi non sia consapevole della prestata fideiussione.

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese sostenute dal fideiussore.

Il fideiussore, inoltre, ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento.

Viene inoltre previsto, ai sensi dell’art. 1954 c.c., che se più persone hanno prestato fideiussione per lo stesso debitore e per lo stesso debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione, secondo le norme stabilite in tema di obbligazioni solidali.

Secondo quanto stabilito dall’art. 1952 c.c., inoltre, il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

Art. 2055: regresso e risarcimento del danno

Secondo quanto stabilito dall’art. 2055 c.c., qualora il fatto dannoso sia stato compiuto da più soggetti, allora essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri, “nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

Differenza tra azione di regresso e azione di rivalsa

Si parla di azione di rivalsa, nel nostro ordinamento, con riguardo al diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti dell’assicurato dopo aver pagato i danni ai terzi, qualora l’assicurato abbia commesso violazioni del codice della strada.

Potrebbe essere prevista, ad esempio, una rivalsa nei confronti dell’assicurato qualora quest’ultimo abbia commesso delle violazioni e causato un incidente per guida in stato di ebbrezza.

Come ha specificato la Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza del 22 febbraio 2024, n. 4756, infatti, “l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto la domanda di rivalsa senza aver previamente accertato che il contratto di assicurazione escludesse la copertura nel caso di mezzo condotto da soggetto privo di abilitazione alla guida)”.

Diritto di regresso: prescrizione

L’individuazione del termine di prescrizione dell’azione di regresso è oggetto di dibattito in dottrina.

Secondo alcuni, la prescrizione del diritto di regresso sarebbe la stessa prevista per il diritto originario che sussiste in capo al creditore, mentre altri optano per il termine ordinario decennale di prescrizione.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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