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12 Gennaio 2024
17:00

Codice tributo 9001: cos’è e cosa fare se si riceve l’avviso

Il codice tributo 9001 identifica un debito che il contribuente è tenuto a corrispondere all’erario e che è venuto fuori nel corso di un accertamento fiscale. In pratica, quando l'Agenzia delle entrate invia un avviso con questo codice, il riferimento è a qualche irregolarità effettuata dal contribuente nel versamento di tasse e imposte. Vediamo cosa fare se si riceve un avviso bonario con codice tributo 9001.

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Codice tributo 9001: cos’è e cosa fare se si riceve l’avviso
Avvocato
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Il codice tributo F24 dà la possibilità di identificare il tributo che il contribuente deve pagare all'erario.

Se, dunque, si è raggiunti da un avviso contenente un determinato codice, si potrà agevolmente risalire alla tipologia di imposta o tassa che si è tenuti a corrispondere all’erario.

Il modello F24 serve proprio per il versamento di tributi, contributi e premi e devono utilizzarlo tutti i contribuenti, anche coloro che non hanno Partita IVA.

Con il modello F24 si possono dunque pagare, ad esempio, l’IRPEF o l’IVA.

Il codice tributo 9001 identifica un debito che il contribuente è tenuto a corrispondere all’erario e che è venuto fuori nel corso di un accertamento fiscale.

In pratica, quando l'Agenzia delle entrate invia un avviso con questo codice, il riferimento è a qualche irregolarità effettuata dal contribuente nel versamento di tasse e imposte.

A cosa si riferisce il codice tributo 9001?

Il codice tributo 9001 si riferisce a talune irregolarità che sono emerse a seguito di un accertamento fiscale.

Il controllo automatizzato è disciplinato 54-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e.

Viene infatti stabilito, all’art. 36-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che “l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta”.

Secondo quanto stabilito dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, all’art. 36-bis, sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta”.

Quando dai controlli automatici eseguiti risultano dati diversi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione, tale discrepanza viene comunicata al contribuente per evitare il ripetersi di errori e per permettere la regolarizzazione.

Qualora, a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria e può farlo entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Grazie alla procedura di controllo automatizzato, l’Agenzia delle entrate può dunque rilevare inesattezze commesse nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti e invitare il contribuente a fornire chiarimenti ovvero a regolarizzare la sua posizione.

Come chiarito nella circolare 1/E dell’Agenzia delle entrate, “La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute”.

Si tratta, in definitiva, di un avviso bonario, volto a regolarizzare la situazione ed evitare l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Cosa fare se si riceve l'avviso di accertamento con codice tributo 9001

Chi riceve un avviso con codice 9001 relativo a un accertamento per imposte o tasse non pagate può decidere di saldare l’importo dovuto o effettuare richiesta di autotutela all’Agenzia delle entrate.

Come stabilito dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità o entro 90 giorni in caso di avviso telematico (art. 2-bis, comma 3, d.l. 30 settembre 2005, n. 203) il contribuente può effettuare il versamento di quanto dovuto e beneficiare della riduzione delle sanzioni di un terzo oppure effettuare, come detto, richiesta di riesame all’Amministrazione.

Qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 90 giorni dal ricevimento di avviso telematico ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, lo stesso non paghi quanto dovuto, le somme sono iscritte a ruolo e viene anche negato il beneficio della riduzione delle sanzioni a un terzo.

La comunicazione in autotutela

Con la richiesta di autotutela il contribuente può rivolgersi all’amministrazione per ottenere il riesame di un atto e la sua eventuale correzione o l’annullamento dello stesso.

Per effettuare la richiesta di autotutela è possibile recarsi presso un Ufficio dell’Agenzia delle entrate dopo aver fissato un appuntamento oppure inviare tale richiesta via Pec all’indirizzo indicato sul documento ricevuto.

Come saldare l'importo dovuto

La somma dovuta può essere versata usufruendo del modello F24 e compilando la “sezione Erario”.

Qualora si decida di rateizzare quanto dovuto, la prima rata dovrà comunque essere versata entro 30 giorni (oppure entro 90 giorni in caso di avviso telematico).

Qualora si opti per il pagamento rateale, vanno anche versati i relativi interessi di rateazione.

La rateizzazione può essere effettuata in massimo 20 rate.

Le rate hanno cadenza trimestrale e vanno pagate puntualmente, pena la decadenza dal beneficio.

Codice tributo 9002: gli interessi di dilazione

Il codice tributo 9002 riguarda gli interessi di rateazione relativi al pagamento di una somma che deve essere versata dal contribuente.

Quindi, nel caso considerato, qualora si decida di pagare quanto dovuto a rate, il codice 9002 sarà riferito agli interessi relativi alla rateizzazione effettuata.

Chi vuole pagare a rate, dunque, deve considerare che dovrà pagare anche gli interessi di dilazione.

Il numero massimo di rate è di 20.

Per questi pagamenti, dunque, bisognerà pagare interessi di dilazione per un numero di rate fino a 20.

La prima rata va sempre versata entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso ovvero entro 90 giorni se si è ricevuto avviso telematico.

Di seguito, si riporta un esempio di rateizzazione, con l’ausilio di una tabella.

L'importo da pagare è di 5.000 euro e viene suddiviso in 6 rate, con applicazione degli interessi di dilazione.

N. rata Scadenza Importo rata Importo interessi di rateazione
1 02/09/2024 833, 35 euro 14,70
2 02/12/2024 833, 33 euro 21,97
3 28/02/2025 833, 33 euro 29,17
4 03/06/2025 833, 33 euro 36,52
5 01/09/2025 833, 33 euro 43,87
6 01/12/2025 833, 33 euro 51,14

Cosa succede se non pago entro la scadenza

Se non si effettua il pagamento dovuto entro 30 giorni (o entro 90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute dal contribuente verranno iscritte a ruolo.

Successivamente, verrà dunque notificata la cartella di pagamento al contribuente.

Secondo quanto previsto dall’art. 3-bis del d.lgs. 142/97, il mancato pagamento della prima rata entro il termine indicato, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione.

Di conseguenza, l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata

successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di una sanzione commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.

In definitiva, il contribuente può giovare del ravvedimento operoso se il versamento viene effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva.

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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