Il CCNL Trasporti, Logistica, Spedizioni e merci disciplina il caso in cui al lavoratore adibito a mansioni di autista venga ritirata la patente di guida.
L’art. 31 del contratto nazionale di lavoro CCNL Trasporti, Logistica, Merci e Spedizioni disciplina il caso in cui al lavoratore con mansioni di autista venga ritirata la patente, rendendo oggettivamente impossibile la prestazione lavorativa per il quale è stato assunto.
Ritiro della patente CCNL Trasporti e Logistica: cosa succede
Cosa succede per il lavoro in caso di ritiro della patente?
L’art. 31 del CCNL Trasporti e Logistica al primo comma prevede delle conseguenze diversificate nel caso in cui il ritiro patente sia avvenuto per fatti riguardante l’espletamento della normale attività lavorativa o sia avvenuto, come specificato dal successivo comma 5, per “comportamenti/fatti addebitabili all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni”.
Conservazione del posto di lavoro senza retribuzione
La contrattazione collettiva prevede al c.1 art 31 che “L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna”.
Dalla lettura iniziale dell’articolo appare evidente che nei casi in cui non vi sia un comportamento tale da dover legittimare il licenziamento disciplinare al lavoratore viene data la possibilità di mantenere il posto di lavoro per un periodo di 6 mesi senza percepire alcuna retribuzione.
Licenziamento del lavoratore
Come specificato dal comma 5 dell’art. 31 “Nell’ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.” Nei casi indicati, in cui il ritiro sia avvenuto per comportamenti che non riguardano la normale attività lavorativa l’azienda può decidere di procedere con il licenziamento del dipendente.
Possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni
La contrattazione prevede la possibilità anche che nel periodo in cui la patente sia ritirata “L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio”; una sorta di istituto che sembra prendere le mosse dall’obbligo di repechage, di adibire il lavoratore a mansioni differenti per conservare il posto di lavoro.
E’ indicativa la presenza nel contratto collettivo all’art. 3 comma 3 nelle aziende che occupano più di 56 dipendenti, dove oltre alla conservazione del posto di lavoro “l’azienda potrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito”.
La comunicazione deve avvenire per iscritto, con presa visione ed accettazione da parte del dipendente.
Il dipendente può rifiutarsi?
Il dipendente può non accettare la possibilità di essere adibito al lavoro a cui l’azienda lo vuole destinare, ma questa possibilità di scelta darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Al lavorare verrà riconosciuto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello a cui faceva riferimento prima del ritiro della patente.
Ritiro patente oltre 6 mesi: cosa succede
Nel caso in cui il periodo di ritiro della patente si prolunghi oltre i sei mesi previsti per la conservazione del posto di lavoro l’azienda potrà decidere di risolvere il rapporto di lavoro.
Anche in questo caso al lavorare verrà riconosciuto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello a cui faceva riferimento prima del ritiro della patente.
Mancata comunicazione ritiro patente da parte del lavoratore
Al lavoratore è fatto obbligo di informare al datore di lavoratore delle infrazioni stradali, incidenti col mezzo aziendale, multe e soprattutto ritiro della patente a prescindere se quest’ultimo avvenga nello svolgimento delle mansioni o al di fuori dell’orario di lavoro. La comunicazione al datore di lavoro deve avvenire per iscritto.
Nel caso in cui “lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall’azienda”.
Nel caso non dia questa comunicazione il lavoratore è esposto alla possibilità di essere sottoposto a procedimento disciplinare ed essere licenziato come previsto all’art. 32 del contratto collettivo nazionale Trasporti, Logistica, Spedizioni e merci.