24 Novembre 2023
11:00

Black Friday e truffe: come tutelarsi dagli sconti falsi

Black Friday: si risparmia davvero o si rischiano scorrettezze da parte dei commercianti? Vediamo insieme quali sono i loro obblighi e come possiamo tutelarci da finti sconti e prezzi gonfiati.

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Black Friday e truffe: come tutelarsi dagli sconti falsi
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Per chi non lo conosca, il Black Friday è la giornata di sconti più attesa dell’anno! Nata negli States si è ormai diffusa in tutto il mondo, soprattutto negli e-commerce online.

Ma è proprio vero che si trovano affari imperdibili o si rischia qualche scorrettezza da parte di chi applica gli sconti? E noi consumatori come possiamo tutelarci?

Com’è nato il Black Friday?

Tradizionalmente è il quarto venerdì di novembre: cade dopo il Giorno del Ringraziamento e dà ufficialmente inizio al periodo degli acquisti natalizi.

Ci sono diverse versioni sulla sua origine:

  • alcuni dicono che il nome sia legato al traffico che bloccò le strade di Philadelphia per la corsa agli sconti;
  • altri lo ricollegano ai libri contabili dei commercianti. Le perdite infatti erano segnate in rosso mentre le entrate in nero e, dopo il Thanksgiving, le pagine si riempivano di tantissime righe nere!

In realtà, nonostante le molte teorie, il Black Friday nasce nel 1924 grazie ad un’intuizione commerciale dei grandi magazzini Macy’s.
Va a loro l’idea di introdurre degli sconti speciali per invogliare le persone ad acquistare subito dopo il Thanksgiving e in vista del Natale.

La ricorrenza ebbe così tanto successo da diventare un appuntamento annuale, per poi esplodere e diffondersi in tutto il mondo dagli anni 80 in poi.

In Italia, non celebrandosi il giorno del Ringraziamento, il periodo degli sconti si è piano piano allungato, cominciando già diversi giorni prima, tanto che ormai si assiste ad una vera e propria “settimana del Black Friday”.

In occasioni simili la paura più comune tra chi vuole compiere degli acquisti, è che i venditori ne possano approfittare e gonfiare i prezzi, applicando sconti non veritieri.

DIRETTIVA OMNIBUS

In soccorso dei consumatori è intervenuta la Direttiva UE 2161/2019 (Direttiva Omnibus), recepita in Italia con il D. lgs. 26/2023 ed entrata in vigore lo scorso 2 aprile.

Le novità introdotte sono molte e riguardano obblighi, sanzioni e modalità di esposizione dei prezzi, tanto per i negozi fisici quanto per gli ecommerce.

Il Codice del Consumo

Il D. lgs. 26/2023 con cui è stata recepita la Direttiva, ha modificato parte del Codice del Consumo, ossia la normativa posta a tutela del consumatore. L’obiettivo principale è quello di scoraggiare le pratiche commerciali scorrette e adottare sanzioni omogenee in tutti i paesi dell’Unione Europea.

In particolare si parla di pratica commerciale scorretta con riferimento a tutte quelle condotte che possono falsare e alterare le scelte economiche del consumatore medio, ad esempio portandolo ad acquistare qualcosa che, apparentemente, risulta vantaggiosa.

È stata riconosciuta come tale, ad esempio, la c.d. Dual Quality, ossia quell’attività di marketing con cui uno Stato Membro promuove un bene come identico ad un altro bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante vi siano significative differenze tra i due per composizione e caratteristiche.

Questa pratica commerciale è infatti considerata ingannevole, salvo quando sia giustificata da fattori legittimi e obiettivi, ed è stata introdotta nell’ordinamento italiano tramite modifica dell’art. 21 del Codice del Consumo.

La pratica commerciale scorretta dei “finti sconti”

Altra pratica commerciale scorretta è quella costituita dai “finti sconti”, quando il commerciante aumenta il prezzo poco prima di applicare lo sconto. All’apparenza sembra esserci un ribasso ma, in realtà, l’acquisto avviene a prezzo pieno.

Fino ad ora, in mancanza di regole precise, questi comportamenti sono risultati piuttosto frequenti.

Adesso invece, grazie al nuovo art. 17 bis del Codice del Consumo, i venditori che intendono applicare uno sconto devono indicare chiaramente il prezzo più basso che hanno praticato nei 30 giorni precedenti la riduzione applicata.

Quando invece vengono avviate delle campagne di fine stagione, durante le quali possono essere applicati più ribassi nello stesso mese, bisognerà indicare come prezzo precedente quello relativo al primo dei molteplici sconti applicati.

Se il prodotto è sul mercato da meno di un mese?

Qualora il prodotto sia presente sul mercato da meno di un mese, sarà necessario indicare il prezzo precedente che, inevitabilmente, farà riferimento ad un periodo di tempo inferiore a 30 giorni.

Quanto detto però non vale per i prezzi di lancio, le vendite sottocosto o gli sconti sui prodotti deperibili come quelli alimentari.

Cosa succede al commerciante se viola gli obblighi di trasparenza?

L’utente che abbia dei dubbi o che ravvisi delle pratiche commerciali scorrette potrà inviare una segnalazione all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) tramite

  • posta ordinaria;
  • fax;
  • pec (posta elettronica certificata);

seguendo le indicazioni nell’apposita sezione sul sito del Garante.

Se le violazioni vengono accertate, l’e-commerce dovrà pagare una sanzione pecuniaria che, a seconda della gravità, potrà variare dai 500 fino ai 3000 euro.

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