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22 Aprile 2024
9:00

Art. 558 c.c. “Modo di ridurre le disposizioni testamentarie”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 558 c.c., rubricato "Modo di ridurre le disposizioni testamentarie", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo X, Sezione II del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 558 c.c. “Modo di ridurre le disposizioni testamentarie”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 558 del Codice Civile, rubricato "Modo di ridurre le disposizioni testamentarie", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.

La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 558 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 558 del Codice Civile.

Comma 1 dell'art. 558 c.c. "La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari".

Comma 2 dell'art. 558 c.c. "Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari".

Articolo 558 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma ha lo scopo di garantire il rispetto della volontà del testatore in base al principio di proporzionalità.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 558 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 558 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461
"In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 dicembre 2020, n. 29924
"Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4694
"L'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall'applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 maggio 2017, n. 13660
"La donazione fatta ad un legittimario dal defunto a valere in conto legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione, è soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559 c.c., non implicando tale clausola una volontà del "de cuius" diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell'azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto, invece, stabilito per le disposizioni testamentarie dall'art. 558, comma 2, c.c., e rimanendo, pertanto, il medesimo donatario esposto alla riduzione per l'eccedenza rispetto alla sua porzione legittima".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 dicembre 1970, n. 2782
"Qualora, per contrastare gli effetti dell'Azione di riduzione di Disposizioni testamentarie proposta dai legittimari si faccia richiamo, per la prima volta in appello, alla disposizione dell'art 550 cod civ o lascito eccedente la porzione disponibile), non si valicano i limiti della domanda fatta valere in primo grado, cioe non si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello. Invero, perche si abbia domanda nuova occorre che si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure e, modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo e piu ampio petitum sulla cui decisione verrebbe a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione, oppure che, pur restando fermo il petitum, si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 luglio 1957, n. 2989
"La collazione ereditaria, alla quale sono reciprocamente tenuti i coeredi discendenti, essendo diretta ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra costoro, ha luogo soltanto nei rapporti di quei coeredi che siano soggetti attuali della comunione ed abbiano, di conseguenza, titolo a concorrere nella divisione dell'asse. Il legittimario pretermesso dal testatore non entra a far parte della comunione ereditaria e non può quindi concorrere in alcun modo nella divisione del patrimonio relitto dal de cuius se non abbia prima esperito con successo l'Azione di riduzione delle Disposizioni lesive, la quale postula l'imputazione ex se (art. 564, 2′ comma cod. civ. e 1026 cod. civ. abrog.). Tale Azione viene, pertanto, a configurarsi come un Onere a carico dell'erede legittimario che, essendo stato pretermesso dal testatore, intenda ugualmente conseguire la propria quota di riserva. Lo scopo della Divisio inter liberos (art. 1044-1049 cod. civ. abrog.) si identifica, oltre che con l'opportunità di prevenire i dissidi che facilmente insorgono anche tra fratelli nella divisione del patrimonio ereditario, in quella di distribuire i beni tenendo conto in modo particolare sia delle attitudini che dei bisogni di ciascun discendente. Per attuare il conseguimento di tali finalità, la Divisio inter liberos, effettuata dall'ascendente tanto per atto tra vivi che con il testamento, doveva non soltanto contemplare tutti i discendenti chiamati alla successione e rispettare l'integrità della riserva ma stabilire in pari tempo, previa Determinazione dell'ammontare della quota assegnata a ciascuno di essi, i singoli beni che dovevano concorrere a costituirla. Pertanto, l'indicazione delle quote ( che possono essere anche disuguali salvo il rispetto della riserva) va intesa solo come premessa necessaria ma non sufficiente, per giungere alla divisione la quale dovendo realizzare lo stesso risultato pratico di quella giudiziale od amichevole, non sarebbe tale se lo stesso ascendente non avesse altresì provveduto alla concreta formazione delle porzioni e alla distribuzione dei suoi beni ai singoli discendenti. Quando siasi specificata in detta guisa la porzione di ciascun discendente, ma solo in questo caso, non può essere di ostacolo alla configurazione dell'istituto che qualche singolo elemento del patrimonio ereditario non sia stato volutamente o per dimenticanza compreso nella distribuzione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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