L'articolo 557 del Codice Civile, rubricato "Soggetti che possono chiedere la riduzione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 557 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 557 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 557 c.c. "La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa".
Comma 2 dell'art. 557 c.c. "Essi non possono rinunziare a questo diritto , finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione".
Comma 3 dell'art. 557 c.c. "I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario".
Articolo 557 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'azione di riduzione è rimessa nelle mani dei legittimari, dei loro eredi o aventi causa e solo nei loro confronti opera la riduzione.
Le disposizioni ereditarie lesive dei diritti dei legittimari, lesi o pretermessi nella loro quota di legittima sono prive di effetto grazie l'azione di riduzione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 557 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 557 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 gennaio 2024, n. 366
"E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 novembre 2023, n. 31125
"L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 ottobre 2023, n. 29821
"In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 luglio 2023, n. 23036
"La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 agosto 2022, n. 24836
"In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità".