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4 Maggio 2024
9:00

Art. 535 c.c. “Possessore di beni ereditari”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 535 c.c., rubricato "Possessore di beni ereditari, rientra nel Libro II, Titolo I, Capo IX del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 535 c.c. “Possessore di beni ereditari”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 535 del Codice Civile, rubricato "Possessori di beni ereditari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo IX – Della petizione dell'eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 535 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 535 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 535 c.c. "Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni".

Comma 2 dell'art. 535 c.c. "Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo".

Comma 3 dell'art- 535 c.c. "E' possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave".

Articolo 535 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma ha l'obiettivo di tutelare l'erede apparente che si trovi in buona fede, rispetto a quello in mala fede.

Nel caso di alienazione dei beni ereditari, questi è tenuto a restituire il prezzo ricevuto come corrispettivo, il secondo invece dovrà corrispondere al vero erede il valore del bene.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 535 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 535 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 20 agosto 2019, n. 21505
"L'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari; ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede – può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.".

Corte di Cassazione, sezione 6-3, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7593
"La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, alle controversie in materia agraria devolute alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie e, quindi, neppure alle controversie che, per ragione di connessione, siano attratte nella competenza di quelle Sezioni per essere trattate in un unico giudizio".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2148
"Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell'art. 723 cod. civ., per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 14 gennaio 2014, n. 640
"L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento pro quota".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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