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11 Febbraio 2024
17:00

Art. 507 c.c. “Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 507 c.c., rubricato "Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 507 c.c. “Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 507 del Codice Civile, rubricato "Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 507 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 507 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 507 c.c. "L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari".

Comma 2 dell'art. 507 c.c. "A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobili ari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili".

Comma 3 dell'art. 507 c.c. "Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari".

Comma 4 dell'art. 507 c.c. "L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari".

Articolo 507 del Codice Civile: commento e spiegazione

Tra le modalità di liquidazione dell'eredità, oltre alla liquidazione individuale (art. 495 c.c.) e  quella concorsuale (art. 498 c.c.), rientra anche il rilascio dei beni ai creditori.

Questo tipo di procedura viene compiuta a mezzo di un curatore che, nominato secondo le norme successivamente disposte dal legislatore, consente di liberare l'erede di tutti gli obblighi e li adempimenti dovuti dalla liquiazione dell'attivo ereditario.

Si tratta di un atto di abbandono, secondo la giurisprudenza dominante, che libera l'erede ma che comunque resta titolare degli stessi.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 507 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 507 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 14 giugno 2013, n. 15038
"In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza".

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 21 febbraio 2008, n. 4419
"In caso di rilascio dei beni ereditari in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all'imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l'avviso di liquidazione, oltre che all'erede, anche al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell'eredità medesima, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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