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1 Gennaio 2024
15:00

Art. 492 c.c. “Garanzia”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 492 c.c., rubricato "Garanzia", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 492 c.c. “Garanzia”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 492 del Codice Civile, rubricato "Garanzia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 492 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 492 del Codice Civile:

"Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari".

Articolo 492 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore, nella predisposizione della disciplina, ha inteso assicurare la tutela dei creditori e dei cd. legatari dell'eredità dalle possibili mal gestioni e amministrazioni del patrimonio ereditario.

Per questi sarà necessario prestare un'idonea garanzia per tutti quei beni che, per l'erede, sono di facile appropriazione. Stiamo parlando di frutti, denaro e beni mobili.

Per tanto, la disposizione è finalizzata a garantire la conservazione dei beni ereditari sui quali potranno soddisfarsi creditori e legatari, in considerazione del fatto che l'intera gestione dell'eredità beneficiata è affidata all'erede.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 492 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 492 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 aprile 1993, n. 5067
"La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati "intra vires" e "cum viribus hereditatis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 febbraio 1982, n. 1114
"Il creditore del de cuius è privo dell'interesse idoneo a legittimare il suo intervento ex art.. 105 cod. proc. civ. nel processo per azione di riduzione esperita dal legittimario, ove questi abbia accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario, poiché, in tale ipotesi, quegli, a norma dell'art.. 557 cod. civ., non può proporre in via surrogatoria l'indicata azione o approfittarne. Né detto interesse è ravvisabile in previsione di una eventuale decadenza dell'erede dal beneficio, giacché in tal caso l'estensione della responsabilità dello stesso coinvolgerebbe tutto il suo patrimonio e non soltanto i beni ottenuti mediante l'azione di riduzione, né in relazione ai vantaggi derivanti al creditore del de cuius dall'esperimento vittorioso dell'azione in questione da parte dell'erede beneficiato, trattandosi di vantaggi postulanti l'insufficienza del patrimonio personale del medesimo a sopportare i pesi riflettentisi su di esso in alcune evenienze relativa alla eredità beneficiata (art.. 492 cod. civ., etc.) e comunque connessi ad un incremento del patrimonio del debitore, configurante di per sé un interesse del creditore generico e di mero fatto".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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