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4 Febbraio 2024
15:00

Art. 491 c.c. “Responsabilità dell’erede nell’amministrazione”: commento e spiegazione semplice

L'art. 491 c.c., rubricato "Responsabilità dell'erede nell'amministrazione", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 491 c.c. “Responsabilità dell’erede nell’amministrazione”: commento e spiegazione semplice
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 491 del Codice Civile, rubricato "Responsabilità dell'erede nell'amministrazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 491 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 491 del Codice Civile:

"L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave".

Articolo 491 del Codice Civile: commento e spiegazione

In capo all'erede grava l'onere di esercitare una buona amministrazione con riguardo all'intero patrimonio ereditario.

Questi risponde solo di colpa grave.

La limitazione di responsabilità dell'erede che accetta con beneficio, esclusa in caso di colpa lieve, è dovuta al fatto che l'erede amministri i beni di sua proprietà nell'interesse proprio e dei creditori.

In caso di colpa grave, l'erede non perde i beneficio, ma ha l'obbligo di risarcire i danni ai creditori e ai legatari.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 491 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 491 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 6-3, ordinanza 24 marzo 2021, n. 8217
"In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. "

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 marzo 2003, n. 3791
"La riassunzione dei giudizi promossi dal "de cuius" e la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda commerciale caduta nell'eredità, se contenuta nei limiti del normale esercizio, effettuate dall'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario costituiscono atti di ordinaria amministrazione e, conseguentemente, non cagionano la decadenza dell'erede da detto beneficio".

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza, 21 febbraio 1984, n. 1251
"Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art.. 2248 cod. civ. (che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e seguenti dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento). Pertanto, nel caso in cui l'erede con beneficio d'inventario ed il coniuge usufruttuario ex lege (art.. 581, vecchio testo, cod. civ.) esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al de cuius, è esclusa la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le correlative limitazioni di responsabilità".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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