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7 Novembre 2023
13:00

Art. 463 bis c.c. “Sospensione dalla successione”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 463 bis c.c., rubricato “Capacità delle persone fisiche”, rientra nel Libro II, Titolo I, Capo II del Codice Civile. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 463 bis c.c. “Sospensione dalla successione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 463 bis del Codice Civile, rubricato “Sospensione dalla successione”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo III – Dell’indegnità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 463 bis c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 463 bis del Codice Civile:

Comma 1 dell’art. 463 bis c.c. “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice”.

Comma 2 dell’art. 463 bis c.c. “Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella”.

Comma 3 dell’art. 463 bis c.c. “Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo”.

Articolo 463 bis del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma è stata inserita nel Codice a seguito dei lavori normativi di cui all’art. 5, Legge 11 gennaio 2018, n. 4.

La legge in tema di crimini domestici è intervenuta nella legislazione civile e penale per rafforzare la tutela dei figli rimasti orfani: proprio in tale ottica è stata introdotta, per esempio, la misura del cambio cognome ove coincidente con quello del genitore condannato.

In tal senso, il legislatore ha inteso reprimere le condotte considerate reato anche con sanzioni civili, come quella dell’indegnità a succedere, grazie a una disposizione specifica sulla sospensione della successione, così come prevista dall’art. 463 bis c.c.

La disciplina dell’indegnità a succedere è stata modificata anche per renderne automatica l’applicazione in caso di condanna per uxoricidio: infatti, con ulteriori interventi sul Codice di procedura Penale, viene attribuito al giudice penale il compito di dichiarare l’idea a succedere, evitando così agi altri eredi di dover promuovere un’azione civile, posto che l’indegnità non impedisce la chiamata all’eredità, ma comporta la rimozione dell’acquisto successorio, su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice.

Il legislatore ha infatti provveduto alla formulazione della norma con lo scopo di sospendere dalla successione il soggetto indagato per l’omicidio volontario o tentato del coniuge oppure dell’unito civilmente.

Escludere quindi che questi possano compiere tutti quegli atti relativi alla gestione patrimoniale fino al decreto di archiviazione oppure alla sentenza di proscioglimento, rappresenta una risposta agli effetti dell’indegnità.

Inoltre la disciplina richiama la nomina del curatore dell’eredità giacente, ovvero l’incaricato della gestione dei beni ereditari e sino al momento di accettazione da parte del chiamato. Il curatore si occupa di redigere l’inventario, successivamente passa all’amministrazione dei beni sebbene sotto la vigilanza del Tribunale e provvede, previa autorizzazione, al pagamento dei debiti e dei legati.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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