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16 Agosto 2023
13:00

Art. 2801 c.c., Consegna del documento

L'articolo 2801 del Codice Civile dispone in ordine alla "Consegna del documento". Ecco la disciplina normativa, la definizione del contenuto e gli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2801 c.c., Consegna del documento
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2801 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

“Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore”.

Sebbene sia prevista la consegna del documento, il pegno in questione continua ad avere ad oggetto il credito, differenziandosi dal pegno sui titoli di credito, ove oggetto è invece il documento che incorpora il diritto.

Si segnalano i seguenti orientamenti giurisprudenziali:

  • Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2503
    "In caso di fallimento del debitore, il creditore pignoratizio cui sia stato accordato di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, restando tuttavia gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati soggetti all'originario vincolo di pegno regolare, non ha diritto di ottenere dal giudice delegato lo “svincolo” dei medesimi titoli, poiché la facoltà di disporre degli stessi è attribuita al creditore, ex art. 1851 c.c., soltanto nel pegno irregolare";
  • Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 12 giugno 2006, n. 13551
    "In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non dà luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poichè questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito. Né rileva che nella cessione dei crediti l'accettazione del debitore ceduto operi sul piano dell'efficacia e non dell'esistenza della cessione, atteso che la differenza tra le due discipline si spiega con la circostanza che la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa, mediante la comunicazione o la notificazione dell'atto di cessione, la data della sua efficacia. Al contrario, nella costituzione del pegno di credito, il debitore deve essere messo in grado di conoscere la costituzione della garanzia sul credito, perché essa opera come sostituzione sostanziale del creditore pignoratizio al concedente nell'esercizio del credito oggetto del pegno".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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