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19 Ottobre 2023
13:00

Art. 270 quinquies c.p., Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

l'art. 270 quinquies c.p., rubricato "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza.

Art. 270 quinquies c.p., Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 270 quinquies del Codice Penale, di cui al libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale".

Il testo aggiornato l'art. 270 quinquies c.p. dispone:
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies".

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 20 anni

La norma è stata introdotta ad opera dell'art. 15 del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, così come modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2005, con decorrenza dal 2 agosto 2005.

Il legislatore pone l'accento anche su un'importante clausola di riserva che si focalizza sul rapporto di sussidiarietà di cui all'art. 270 bis c.p.

La pena indicata trova luogo sia con riferimento all'addestrato che all'auto-addestrato, richiamando in ogni caso la natura di reato di pericolo presunto e assolvendo al duplice dolo specifico.

Vediamo gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 aprile 2023, n. 14885
"Il delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen., è reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito dalla volontà del soggetto agente di perseguire sia la finalità, intermedia, di addestrare altri o di conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacità all'uso di armi, di materiali esplosivi o di sostanze chimiche o batteriologiche, strumentali al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, sia quella di terrorismo, anche internazionale, come definita dall'art. 270-sexies cod. pen".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 23 luglio 2020, n. 22066
"Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7898
"Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 5 aprile 2019, n. 15089
"In tema di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-quinquies cod. pen., le due figure soggettive dell'addestratore e dell'informatore si differenziano per la diversa qualità e intensità delle condotte, entrambe divulgative e implicanti l'esistenza di destinatari, in quanto solo la prima si connota di una idoneità formativa, che mira all'obiettivo di far acquisire non solo istruzioni e notizie tecniche, specie d'ordine bellico e militare, quanto di realizzare, in coloro che si giovano dell'addestramento, la capacità di porre in essere le condotte di tipo terroristico; l'informatore, invece, si limita a trasmettere istruzioni tecniche, senza curarsi se il destinatario sia nelle condizioni di recepirle, elaborarle e quindi sfruttarle in azioni di tipo terroristico".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 9 febbraio 2017, n. 6061
"Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art.270 quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 29 novembre 2012, n. 46308
"Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 24 ottobre 2011, n. 38220
"La fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. ha quali soggetti attivi l'"addestratore", ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico, l'"informatore", ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di un'attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l'"addestrato", ossia colui che, al di là dell'attitudine soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 25 luglio 2011, n. 29670
"Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l'art. 270-quinquies, cod. pen., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270-sexies cod. pen".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 21 ottobre 2008. n. 39430
"In tema di associazioni sovversive con finalità di terrorismo internazionale, la condizione dell'arruolato (che, in quanto tale, non risponde del reato di cui all'art. 270 quater cod. pen.) o dell'addestrato (punibile, invece, ai sensi dell'art. 270 quinquies) non preclude la responsabilità di questi ultimi in ordine al reato associativo di cui all'art. 270 bis cod. pen., qualora essi non siano solo tali ma entrino a far parte dell'organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l'arruolamento o l'addestramento siano effettuati, considerato che con l'introduzione delle previsioni di cui agli art. 270 quater e quinquies cod. pen., il legislatore ha inteso estendere e non restringere l'area delle condotte penalmente sanzionabili".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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