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5 Ottobre 2023
15:00

Art. 270 bis c.p., Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

L'art. 270 bis c.p., ovvero "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, fa parte del Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza.

Art. 270 bis c.p., Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 270 bis del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”.

Il testo aggiornato dell’art. 270 bis c.p. dispone:

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 15 anni (1° comma); 30 anni (1° comma); 10 anni (2° comma); 20 anni (2° comma)

Il legislatore ha introdotto la norma all'indomani dei tragici episodi terroristici dell'11 settembre 2001, momento a partire dal quale la lotta internazionale al terrorismo ha imboccato una svolta epocale.

I delitti associativi contro la personalità dello Stato rappresentano una categoria connotata di una forte anticipazione della tutela penale: si tratta infatti di reati di pericolo presunto, la cui configurabilità richiede la semplice messa a repentaglio dell'interesse tutelato.

La condotta descritta si ritiene consumata in due ipotesi: da un lato in caso di promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione terroristica; dall'altro nel caso della mera partecipazione alla stessa.

Vediamo alcuni degli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 4 maggio 2022, n. 17758
"Integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo (nella specie "ISIS") la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, spesso di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 2 maggio 2022, n. 17079
"In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., costituisce condotta di partecipazione all'"Isis" la sistematica reiterazione – da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio – di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 4 marzo 2021, n. 8891
"In tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 11 febbraio 2021, n. 5471
"In tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, la partecipazione all'Isis o ad analoghe organizzazioni di matrice jihadista, che propongono una formula di adesione "aperta", richiede non solo la volontà del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata o indiretta, di tale adesione da parte del gruppo".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 21 dicembre 2020, n. 36816
"Ai fini della configurabilità dell'aggravante della finalità terroristica di cui all'art. 270-sexies cod. pen. non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 12 maggio 2020, n. 14704
"Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, che la condotta di adesione ideologica del soggetto si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 maggio 2020, n. 7808
"In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale (nella specie "Al Qaeda"), la mera adesione ideologica alla dottrina integralista islamica non è elemento sufficiente ad integrare la prova del ruolo di partecipe alla stessa, non potendosi prescindere dalla necessità di raccordare il contributo individuale del singolo con l'entità associativa, occorrendo, tuttavia, al fine di riscontrare un'effettiva partecipazione, una meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione e dei comportamenti dei singoli, onde coglierne la specifica portata incriminante".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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