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8 Ottobre 2023
13:00

Art. 270 bis 1 c.p., Circostanze aggravanti e attenuanti

L'art. 270 bis 1 c.p., rubricato "Circostanze aggravanti e attenuanti", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 270 bis 1 c.p., Circostanze aggravanti e attenuanti
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 270 bis 1 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato come "Circostanze aggravanti e attenuanti".

Il testo aggiornato dell'art. 270 bis 1 c.p. dispone:

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, salvo quanto disposto nell’articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l’aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell’articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico che volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.  

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio".

Il testo della disposizione di cui all'art. 270 bis 1 c.p. fa riferimento a un cospicuo numero di circostanze speciali, aggravanti e attenuanti che possono riferirsi ai delitti commessi con finalità terroristiche. La ratio del legislatore è di poter adeguare le pene alle nuove figure di reato previste dal Codice.

L'articolo è stato introdotto del codice ad opera dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, intitolato "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103", a partire dal 6 aprile 2018.

Soltanto l'ultimo comma della previsione è stato invece aggiunto più di recente, ovvero attraverso la Legge 24 maggio 2023, n. 60.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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