L’articolo 256 del Codice Penale, di cui Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato”
Il testo aggiornato dell'art. 256 c.p. dispone:
“Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise (1° e 4° comma); Tribunale monocratico (3° comma)
Arresto: obbligatorio (1° e 4° comma); facoltativo (3° comma)
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentita
Termine di prescrizione: 10 anni (1° comma); 8 anni (3° comma); imprescrittibile (4° comma: v. art. 157, comma 8)
La norma tende a tutelare la personalità internazionale, interna ed esterna, dello Stato ed evitando che notizie segrete e/o riservate possano fuoriuscire all'esterno, divenendo di dominio pubblico o del nemico, indebolendo la sicurezza dello Stato.
Soggetto attivo del reato è, non solo colui che entri in possesso della documentazione, ma anche chi sia già detentore delle notizie coperte da segreto in virtù dell’incarico che gli è conferito.
Il concetto di segreto, inteso in chiave giuridica, comporta la relazione materiale o personale con il limite imposto alla conoscibilità del fatto, dell’atto o di precise circostanze, destinate a rimanere occulte.
Il concetto di notizia riservata attiene alla valutazione condotta dall’autorità competente che prefissa l’obbligo di non divulgazione di fatti, atti, documenti e circostanze che, ancorché non coperte dal segreto, non possano essere rimesse alla divulgazione indiscriminata.
Al quarto comma è richiamata una condizione obiettiva di punibilità punita con l'ergastolo, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari complesse.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1434
"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 23 aprile 1982, n, 4240
"La normativa prevista nella legge 24 ottobre 1977 n.. 801 attiene esclusivamente al segreto di stato – cioè agli atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto – e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell'interesse dello stato, non possono essere divulgate. (Nella specie è stato ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 7 ottobre 1970, n, 395
"Il DL 11 luglio 1941, n 1161, nella parte in cui comporta la devoluzione alla p.a. della Competenza a stabilire se una notizia costituisca o meno segreto militare, senza possibilità di Sindacato da parte dello organo giurisdizionale, non contrasta con gli artt 24 e 25 della Costituzione. Nell'art 82 della stessa Costituzione, infatti, e contenuto un esplicito riconoscimento di quei limiti di natura sostanziale e processuale ai quali l'autorità giudiziaria e soggetta in rapporto a questioni nelle quali interferisca un segreto di Stato o qualsivoglia altro segreto tutelato dall'ordinamento giuridico".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 luglio 1966, n. 188
"A tutela dell'interesse militare e, perciò stesso, dell'interesse della sicurezza dello stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di Disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (art 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (art 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per se idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosità ecc.), cosi che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt 256-258, il codice penale prevede all'art 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico . Ai fini di stabilire se, nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di ‘spionaggio indiziario',il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio".