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17 Febbraio 2024
13:00

Art. 2269 c.c. “Responsabilità del nuovo socio”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2269 c.c. viene stabilito che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali precedenti all'acquisto della qualità di socio.

Art. 2269 c.c. “Responsabilità del nuovo socio”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 2269 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità del nuovo socio”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi".

All’art. 2269 c.c. viene stabilito che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali precedenti all'acquisto della qualità di socio.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2269 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 2269 del Codice Civile:

"Art. 2269.
Responsabilità del nuovo socio.

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio".

Art. 2269 c.c.: significato

All’art. 2269 c.c. è previsto che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali precedenti all'acquisto della qualità di socio.

La peculiarità della società semplice è rappresentata dal fatto che i soci rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, come stabilito dall'art. 2267 c.c.

A temperamento di tale previsione, tuttavia, sussiste la disposizione di cui all'art. 2268 c.c. ove è previsto il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale per il socio al quale sia stato richiesto il pagamento di un debito sociale.

Sul punto è interessante la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile del 20 aprile 2010, n. 9326, con cui è stato stabilito che: "In tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci – in base a quanto disposto dall'art. 2269 cod. civ., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art. 2293 cod. civ. – per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società".

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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