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16 Aprile 2024
15:00

730 semplificato 2024 online dal 30 aprile: come funziona e quali sono i vantaggi per lavoratori e pensionati

Il 730 semplificato 2024 è il nuovo percorso semplificato e guidato di presentazione della dichiarazione precompilata, disponibile online entro il 30 aprile 2024 per lavoratori dipendenti, pensionati e altri soggetti destinatari del 730 precompilato. E' stato introdotto dal Decreto Adempimenti. Vediamo come funziona, quando sarà disponibile online, quali sono i vantaggi, anche in termini di controllo, dell'utilizzo del nuovo 730 semplificato 2024, rispetto al 730 precompilato e ordinario.

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730 semplificato 2024 online dal 30 aprile: come funziona e quali sono i vantaggi per lavoratori e pensionati
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
730 semplificato 2024 online dal 30 aprile come funziona e quali sono i vantaggi per lavoratori e pensionati
730 semplificato 2024 online dal 30 aprile come funziona e quali sono i vantaggi per lavoratori e pensionati

Il 730 semplificato 2024 è un percorso semplificato e guidato di presentazione della dichiarazione precompilata, che dal 30 aprile 2024 sarà a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il 730 semplificato 2024 è quindi un modo ulteriormente guidato e semplificato di presentazione del 730 precompilato.

Il 730 semplificato 2024 è stato introdotto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 denominato "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata". Si tratta della normativa che ha introdotto in Italia il 730 precompilato, la dichiarazione precompilata, che è a disposizione dei contribuenti da alcuni anni.

730 semplificato 2024: come funziona

Il comma 3-bis dell'art. 1 del Decreto istitutivo del 730 precompilato stabilisce che "In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.

A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.

I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare".

Dalla lettura della norma, la prima novità è che l'Agenzia delle Entrate è obbligata a mettere a disposizione del contribuente tutte informazioni in proprio possesso in modo analitico.

Si tratta ad esempio delle informazioni relative ai redditi (Certificazioni uniche inviate dai datori di lavoro o dall'Inps nel caso dei pensionati), delle informazioni relative alle detrazioni fiscali, una su tutte la detrazione per spese sanitarie, quindi ad esempio tutti gli scontrini fiscali della farmacia.

730 semplificato 2024: quale è la differenza con il 730 precompilato 2024

Il 730 semplificato 2024 è un percorso guidato e semplificato che il contribuente si troverà una volta che accede al sistema della dichiarazione precompilata. E questa modalità di presentazione è prevista dal comma 3-bis dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Il 730 precompilato 2024 è la dichiarazione dei redditi precompilata prevista dal comma 1 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Si tratta quindi di una dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, resa disponibile telematicamente entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I dati indicati nella dichiarazione precompilata sono inseriti dal Fisco utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, meglio conosciute come Certificazione unica (CU).

La differenza è che il 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi precompilata dal Fisco che il contribuente trova a video dal 30 aprile e che può modificare o confermare, mentre il 730 semplificato è un percorso semplificato e guidato per consentire una compilazione dei righi del 730 direttamente dall'Agenzia delle Entrate, con il contribuente che accetta o modifica dati.

730 semplificato 2024: quali sono i vantaggi

La semplificazione del 730 semplificato 2024, rispetto al 730 precompilato 2024, sta nella circostanza che il contribuente troverà un percorso semplificato e guidato quando accederà alla dichiarazione precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Eseguendo questo percorso il contribuente permetterà al sistema di compilare la dichiarazione dei redditi, quindi sarà il sistema a mettere le cifre nei righi giusti del modello 730.

Le cifre provengono appunto dalle informazioni in proprio possesso dell'Agenzia delle Entrate, che il Fisco rende disponibili al contribuente in maniera analitica.

Queste informazioni, quindi le cifre che si trova a video il contribuente che sta eseguendo il percorso semplificato e guidato del 730 semplificato, possono essere confermate o modificate, laddove vi siano inesattezze.

La circolare n. 8/E dell'11 aprile 2014 chiarisce che "Tali informazioni, in particolare, vengono rese accessibili e disponibili ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di reddito da pensione sopra richiamati,
in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tali contribuenti, utilizzando un percorso guidato e semplificato, possono confermare o modificare dette informazioni che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando pertanto la compilazione della dichiarazione precompilata e, conseguentemente, la relativa trasmissione telematica da parte degli stessi contribuenti".

Altro aspetto da non sottovalutare è il potere di controllo della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto "Con l’articolo 1, comma 28, del decreto Adempimenti sono estese, anche alle dichiarazioni dei redditi precompilate secondo le modalità del nuovo sistema di interazione in commento, le limitazioni ai poteri di controllo di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, modulate in dipendenza delle modifiche apportate o meno alla dichiarazione precompilata, nonché in base alla natura delle modifiche stesse".

730 semplificato 2024: da quando sarà disponibile online

La normativa introduttiva del percorso semplificato e guidato del 730 semplificato nell'ambito del 730 precompilato parte dall'anno 2024, quindi dalle dichiarazioni dei redditi 2024 relative all'anno d'imposta 2023.

Pertanto, le informazioni relative al 730 precompilato 2024 ed al 730 semplificato 2024 saranno messe a disposizione del contribuente entro il 30 aprile 2024.

"Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, riguardante i dati da confermare o modificare da parte del contribuente, a decorrere dal 2024, e da parte dei soggetti delegati, a decorrere dagli anni successivi, sono demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 37, del d.lgs. n. 175 del 2014", precisa la circolare n. 8/E del 2024.

Chi può presentare il 730 semplificato 2024

Le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate sono accessibili, a decorrere dal 2024, quindi anche per il 730 precompilato 2024, direttamente da parte dei "contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1".

Si tratta dei contribuenti indicati nell'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che è il decreto che ha introdotto il 730 precompilato.

Quindi chi può presentare il 730 semplificato 2024 sono gli stessi contribuenti che possono presentare il 730 precompilato 2024.

Si tratta dei "titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Sarebbe il TUIR.

Si tratta dei seguenti contribuenti:

  • lavoratori dipendenti (titolari di redditi di lavoro dipendente);
  • titolari di pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati
  • lavoratori con redditi assimilati al lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • coloro che percepiscono somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • coloro che percepiscono somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente";
  • coloro che percepiscono remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
  • coloro che percepiscono le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli ((articoli 105, 114 e 135)) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
  • coloro che percepiscono gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

I contribuenti che non rientrano in queste categorie reddituali dovranno presentare il 730 ordinario o il modello Redditi Persone Fisiche 2024.

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva.

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.

Tra l’altro, già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente inoltre ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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