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24 Aprile 2024
11:00

Sinistro auto su strada privata, come si ottiene il risarcimento?

La Corte di Cassazione, sezione 3, civile, con ordinanza del 27 marzo 2024, n. 8244, richiamando l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private, ha chiarito che il concetto di circolazione stradale ricomprende qualunque spazio in cui il veicolo viene utilizzato, anche le strade private.

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Sinistro auto su strada privata, come si ottiene il risarcimento?
Dottoressa in Giurisprudenza
Sinistro auto su strada privata, come si ottiene il risarcimento?

Il sinistro stradale che avviene in un’area privata può essere risarcito ricorrendo a tutte le azioni previste dall’ordinamento.

Così come nel caso delle strade pubbliche, anche nel contesto delle aree private è consentito proporre le domande risarcitorie alla compagnia del responsabile del sinistro, a quella del danneggiato, ma anche all’Uci e al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La Corte di Cassazione, richiamando l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private, ha chiarito che il concetto di circolazione stradale ricomprende qualunque spazio in cui il veicolo viene utilizzato, anche le strade private.

Il caso

La Società XY srl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trieste sia l’Assicurazione Gamma, sia Tizio, chiedendo che venissero condannati al risarcimento del danno in conseguenza del sinistro avvenuto su strada privata.

La Società XY, infatti, era proprietaria di un autocarro assicurato contro i rischi RCA dalla Assicurazione Gamma. L’autocarro veniva per urtato e danneggiato dal veicolo di Tizio mentre si trovava nel “piazzale antistante la sede della … e da quest’ultima adibito allo scarico dei materiali”.

Pur presentando richiesta di risarcimento, la Assicurazione Gamma non vi aveva provveduto poiché, costituendosi in giudizio, eccepiva che il sinistro fosse avvenuto in un’area non equiparabile alla strada pubblica e per cui non fosse possibile applicare le regola sull’assicurazione rca e l’azione diretta contro l’assicuratore.

Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda che, tuttavia, veniva appellata dall’Assicurazione Gamma.

La Corte d’Appello provvedeva ad accogliere il gravame pur senza distinguere le diverse posizioni tra responsabile ed assicuratore, rigettando la domanda.

Avverso la sentenza di secondo grado, la Società XY proponeva ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione 3, civile, con ordinanza del 27 marzo 2024, n. 8244 ha censurato la pronuncia resa nel precedente grado di giudizio ritenendo che debba sempre essere risarcito dall’assicurazione Rca il danno successivo a un incidente automobilistico, anche qualora il sinistro si sia verificato in un’area privata.

I Giudici, richiamando perché 122 del Codice delle assicurazioni, ritengono che la norma debba essere interpretata nel senso di equiparare alla strada qualsiasi area in cui il veicolo possa essere utilizzato.

Il fatto che l’urto e il danneggiamento sia avvenuto su di un’area adibita dall’impresa alle manovre di carico e scarico dei materiali non esclude l’esperibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione.

E’ opportuno specificare che la polizza assicurativa costituisce il mero presupposto dell’esperibilità dell’azione diretta contro la propria assicurazione e non la fonte del diritto.

L’unico limite alla copertura assicurativa è dato dall’uso anomalo del veicolo, per cui Ili sinistro stradale che avviene in un’area privata può essere risarcito ricorrendo a tutte le azioni previste dall’ordinamento.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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