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27 Febbraio 2024
9:00

Periodo di prova CCNL Pulizie Multiservizi: chi è obbligato e come si calcola

Il periodo di prova nel CCNL Pulizie Multiservizi va da un minimo di 26 giorni di lavoro effettivo ad un massimo di 6 mesi di calendario. Consentito il patto di prova anche in caso di contratto a termine, escluso in caso di subentro nell'appalto. Il periodo di prova degli apprendisti è di massimo 30 giorni di lavoro effettivo. Vediamo nel dettaglio come si calcola e come funziona il periodo di prova nel settore delle Pulizie Multiservizi.

Periodo di prova CCNL Pulizie Multiservizi: chi è obbligato e come si calcola
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova CCNL Pulizie Multiservizi chi e obbligato e come si calcola

Il periodo di prova nel CCNL Pulizie Multiservizi va da un minimo di 26 giorni di lavoro effettivo ad un massimo di 6 mesi di calendario.

Ecco la durata massima del periodo di prova nel contratto delle Pulizie Multiservizi:

Livello: Durata massima periodo di prova
Livello Quadro 6 mesi di calendario
Livello 7° 4 mesi di calendario
Livello 6° 3 mesi di calendario
Livello 5° impiegato 2 mesi di calendario
Livello 5° operaio 30 giorni di effettivo lavoro
Livello 4° impiegato 2 mesi di calendario
Livello 4° operaio 30 giorni di effettivo lavoro
Livello 3° impiegato 2 mesi di calendario
Livello 3° operaio 26 giorni di effettivo lavoro
Livello 2° impiegato 2 mesi di calendario
Livello 2° operaio 26 giorni di effettivo lavoro
Livello 1° operaio 26 giorni di effettivo lavoro
Operai a tempo parziale di tipo verticale 3 mesi

L'art. 5 del contratto del settore Pulizie Multiservizi prevede che all'atto dell'assunzione le parti hanno la facoltà (e non l'obbligo) di indicare una durata del periodo di prova.

Se manca la stipula del patto di prova per iscritto nel contratto di lavoro, il lavoratore non è tenuto ad osservare un periodo di prova.

Vediamo come funziona il periodo di prova nel settore delle Pulizie Multiservizi, anche alla luce della differenza tra giorni di lavoro effettivo e mesi di calendario.

Durata massima periodo di prova CCNL Pulizie Multiservizi

Il contratto collettivo disciplina la durata massima del periodo di prova che può essere inserita nel contratto di lavoro individuale firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Ai sensi dell'art. 8 del CCNL Pulizie Multiservizi "Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:

  • 6 mesi per i lavoratori inquadrati al livello Quadro;
  • 4 mesi per i lavoratori inquadrati al 7° livello;
  • 3 mesi per i lavoratori inquadrati al 6° livello;
  • 2 mesi per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello;
  • 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 4° e 5° livello;
  • 26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 1°, 2° e 3° livello.

Fermi rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i lavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi".

Computo periodo di prova: come si conteggiano i giorni di preavviso

La prima cosa da sottolineare è che ci sono due conteggi del periodo di prova, uno in mesi di calendario e l'altro in giorni di effettivo lavoro.

La differenza è sostanziale, perché nel caso del conteggio in giorni di effettivo lavoro, bisognerà contare solo i giorni di presenza lavorativa del lavoratore, escludendo tutti i giorni della settimana in cui non rende la prestazione lavorativa ma anche i giorni di assenza per ferie, permessi e altre motivazioni.

Nel caso del conteggio in mesi di calendario, bisognerà calcolare dal giorno dell'assunzione esattamente i mesi di calendario successivi, compreso quindi il sabato, la domenica e tutti i giorni non lavorati per assenza da lavoro.

Ricordiamo che il periodo di prova "dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 5", lo prevede il CCNL Pulizie Multiservizi.

Sempre l'articolo 8 del CCNL Pulizie Multiservizi prevede che "Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa".

Retribuzione spettante nel mese di licenziamento durante la prova

Il contratto collettivo poi prevede un sistema di pagamento del lavoratore in caso di recesso da parte del datore di lavoro: "Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 7°livello e durante il primo mese per i lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese incorso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio".

Quindi, per fare un esempio un lavoratore assunto il 1 gennaio con il livello sesto, che riceve un recesso datoriale il giorno 3 febbraio, avrà diritto alla retribuzione fino al 15 febbraio, pur se l'ultimo giorno di lavoro è stato il 3 febbraio.

Lavoratori esenti dal periodo di prova

IL CCNL Pulizie Multiservizi prevede inoltre che "Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato".

Il riferimento è a quei lavoratori che hanno già lavorato presso il datore di lavoro oppure c'è un cambio di appalto.

Periodo di prova apprendisti: massimo 30 giorni di lavoro effettivo

L'art. 12 del CCNL Pulizie Multiservizi tratta l'apprendistato.

Il contratto collettivo prevede che "L'apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato al conseguimento, attraverso una mirata formazione, di una qualificazione attraverso un'adeguata formazione volta all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II° al VII°".

Anche nel caso del contratto di apprendistato professionalizzante, l'eventuale periodo di prova dovrà essere un patto stipulato in forma scritta.

L'art. 12 del contratto Pulizie Multiservizi prevede che "La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie, purché maturati".

Periodo di prova contratti a termine

L'art. 11 del CCNL Pulizie Multiservizi tratta il contratto a tempo determinato.

Anche nel contratto a tempo determinato è ammesso il patto di prova.

Il contratto collettivo prevede che "La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato; in caso di riassunzione a termine per le medesime mansioni non sarà previsto un nuovo periodo di prova".

Periodo di prova, cessione e subentro nell'appalto

L'art. 4 del contratto collettivo del settore delle pulizie tratta la cessione di appalto.

Il contratto prevede che "In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi.

Uno di questi prevede che "in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi".

Quindi nel subentro dell'appalto, l'assunzione dei lavoratori già esistenti nell'organico va fatto senza periodo di prova.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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