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26 Novembre 2023
11:00

Orario di lavoro bancari ridotto a 37 ore dopo rinnovo CCNL: cosa cambia

Con l'accordo di rinnovo del CCNL Credito (Bancari) del 23 novembre 2023, è stato ridotto l'orario di lavoro dei bancari a 37 ore settimanali, con una riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro a parità di stipendio. L'adeguamento dell'orario di lavoro a 37 ore scatta dal 1 luglio 2024. Vediamo la normativa del contratto bancari sull'orario di lavoro settimanale, giornaliero, sui turni di lavoro, banca ore, riduzioni orario di lavoro spettanti.

Orario di lavoro bancari ridotto a 37 ore dopo rinnovo CCNL: cosa cambia
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Orario di lavoro bancari ridotto a 37 ore dopo rinnovo CCNL cosa cambia

Con l'accordo di rinnovo del CCNL Credito (Bancari) del 23 novembre 2023, è stato ridotto l'orario di lavoro dei bancari a 37 ore settimanali, con una riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro a parità di stipendio. L'adeguamento dell'orario di lavoro a 37 ore scatta dal 1 luglio 2024, quindi sarà operativo a metà dell'anno 2024. Fino ad allora resterà in vigore l'orario di lavoro a 37 ore e 30 minuti.

A disciplinare la modifica dell'articolo 104 Orario settimanale del contratto collettivo per il settore Credito è l'art. 19 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali stipulato in data 23 novembre 2023.

Accanto all'articolo 104, il CCNL Credito, ossia il contratto dei bancari, disciplina all'art. 105 anche l'orario giornaliero.

L'articolo 106 del CCNL Credito tratta i "Turni" ossia l‘orario di lavoro articolato in turni.

Affrontiamo nel suo complesso la normativa sull'orario di lavoro settimanale e giornaliero nel contratto bancari, nonché dei turni di lavoro.

Sommario

Orario di lavoro settimanale bancari: come funziona

L'articolo 104 del CCNL Credito stabilisce che l'orario di lavoro è:

  • di 37 ore e 30 minuti (distribuito di norma dal lunedì al venerdì) fino al 30 giugno 2023;
  • di 37 ore (distribuito di norma dal lunedì al venerdì) dal 1 luglio 2024;
  • di 40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 (Attività complementari e/o accessorie appaltabili) e 4 (Insourcing);
  • di 36 ore nei casi di articolazione su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; comprendente la domenica; in turni; di cui all'art. 105, comma 4.

Questa determinazione dell'orario di lavoro da parte del contratto collettivo prescinde dai successivi diritti in termini di riduzione d'orario, che vedremo in seguito.

A chi spetta l'orario di lavoro di 37 ore (o 37 e 30 minuti) settimanali

Il contratto collettivo all'articolo 104 va a chiarire al comma 1 quanto segue: "L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono".

Il comma 2-bis introdotto dall'accordo rinnovo del CCNL del 23 novembre 2023 stabilisce che "A far tempo dal 1° luglio 2024 alla lavoratrice/lavoratore viene riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto l'orario settimanale sarà distribuito su 37 ore".

Il comma 2 stabilisce un diritto ad una opzione per una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti ulteriori, ma che vedremo in seguito.

La prima cosa da sapere è che spetta l'orario di lavoro di 37 ore dal 1 luglio 2024 e di 37 ore e 30 minuti fino al 30 giugno 2023 a tutti i lavoratori che non hanno un orario di lavoro di 40 minuti o di 36 minuti, quindi la generalità dei lavoratori.

Chi ha l'orario di lavoro di 40 ore settimanali

Il comma 1 dell'art. 104 del CCNL Credito stabilisce che l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore:

  • per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna;
  • per i guardiani notturni;
  • per il personale di cui all'art. 3 del CCNL Credito (Attività complementari e/o accessorie appaltabili);
  • per il personale di cui all'art. 4 del CCNL Credito (Insourcing).

Quali sono i lavoratori che svolgono "Attività complementari e/o accessorie appaltabili" con orario di lavoro di 40 ore settimanali?

L'articolo 3 del CCNL Credito stabilisce che "Le attività complementari e/o accessorie appaltabili" sono identificate, indicativamente, come segue:

  • Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni;
  • lavorazioni di data entry relative ad attività di back office;
  • Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.);
  • trattamento della corrispondenza e del materiale contabile;
  • trasporto valori;
  • Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
  • Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso);
  • servizi centralizzati di sicurezza;
  • vigilanza.

Questi lavoratori hanno un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Ed hanno diritto anche al riconoscimento a titolo di riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell'anno.

Quali sono i lavoratori che svolgono attività di "Insourcing" con orario di lavoro di 40 ore settimanali?

Il comma 1 dell'art. 4 del CCNL Credito stabilisce che "Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all'Appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di trasferimento d'azienda) le lavoratrici/lavoratori interessati osservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all'atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo stesso".

L'Appendice 1 del CCNL Credito riguarda "imprese presso le quali si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente normativa nazionale". Ossia le aziende che cambiano contratto collettivo passando al CCNL Credito, applicato ai loro lavoratori.

Chi ha diritto ad un orario di lavoro di 36 ore settimanali

Il comma 4 dell'articolo 104 del CCNL Credito stabilisce che "L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

  • su 4 (4 giorni x 9 ore);
  • o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
  • dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
  • comprendente la domenica;
  • in turni;
  • di cui all'art. 105, comma 4.

Quindi coloro che hanno una distribuzione dell‘orario di lavoro settimanale su 4 giorni e 9 ore di lavoro giornaliere, hanno diritto ad un orario di lavoro di 36 ore settimanali anziché 37 ore e 30 minuti (ridotti a 37 ore da 1 luglio 2024).

Analogamente tutti coloro che lavorano su 6 giorni lavorativi a settimana con un orario di lavoro giornaliero di 6 ore, hanno diritto ad un orario di lavoro di 36 ore settimanali anziché 37 ore e 30 minuti (ridotti a 37 ore da 1 luglio 2024).

In generale, poi, hanno diritto ad un orario di lavoro settimanale di 36 ore anziché 37 ore e 30 minuti (ridotti a 37 ore da 1 luglio 2024), tutti coloro che lavorano dal lunedì pomeriggio al sabato mattina.

In generale, inoltre, se l'orario di lavoro comprende la domenica, il lavoratore ha diritto ad un orario di lavoro di 36 ore settimanali anziché 37 ore e 30 minuti (ridotti a 37 ore da 1 luglio 2024).

Anche in caso di orario di lavoro articolato in turni di lavoro (2 o più turni) dà diritto ad un orario di lavoro di 36 ore settimanali anziché 37 ore e 30 minuti (ridotti a 37 ore da 1 luglio 2024).

Poi hanno diritto ad un orario di lavoro di 36 ore settimanali anziché 37 ore e 30 minuti (ridotti a 37 ore da 1 luglio 2024) anche i lavoratori che rientrano nell'articolo 105, comma 4 del CCNL Credito che testualmente riportiamo: "Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette aspecifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all'art. 107, comma 4 e 9, alle lavoratrici/lavoratori compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno diurno di cui all'allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario".

Tutti questi lavoratori hanno diritto ad un orario di lavoro di 36 ore settimanali.

Riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti settimanali: a chi spetta

Finora abbiamo affrontato i commi dell'art. 104 – Orario settimanale del CCNL Credito che riguardano l'orario di lavoro settimanale.

Affrontiamo ora il comma 2 dell'art. 104 che tratta il diritto dei lavoratori ad una riduzione dell'orario di lavoro settimanale: "A far tempo dall’1.1.2000, la lavoratrice/lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:

  • fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
  • continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali)".

Questo comma dell'art. 104 va letto in combinazione con il comma 1 (che disciplina gli orari di lavoro di 37 ore e 30 minuti e di 40 ore) e con il nuovo comma 2-bis introdotto dall'accordo di rinnovo del 23 novembre 2023 (che disciplina l'orario di lavoro settimanale di 37 ore).

Infatti il comma 2 tratta una riduzione di orario di lavoro di 30 minuti, il comma 2-bis tratta una ulteriore riduzione dell'orario di 30 minuti.

Quindi i lavoratori che hanno un orario di lavoro di 37 ore e 30 minuti (che diventano 37 ore dal 1 luglio 2024) hanno diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro settimanale di 30 minuti da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate.

Il secondo punto riguarda il diritto a riversare nella banca ore 23 ore annuali della riduzione dell'orario di lavoro. In questo caso il comma 3 dell'art. 104 stabilisce anche che "La riduzione di orario di cui all’alinea 2 del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi".

Diritto ad una giornata di riduzione d'orario

Il comma 6 dell'art. 104 del CCNL Credito dopo il rinnovo del contratto collettivo stabilisce che "A far tempo dall’1.1.2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora".

Orario settimanale (art. 104 aggiornato al Rinnovo CCNL Credito del 23/11/2023)

Ecco il testo aggiornato (con in neretto le modifiche intervenute con il rinnovo del contratto bancari del 2023):

"Orario settimanale": 

1. L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.

2. A far tempo dall’1.1.2000, la lavoratrice/lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:

  • fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
  • continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

2 bis. A far tempo dal 1° luglio 2024 alla lavoratrice/lavoratore viene riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto l'orario settimanale sarà distribuito su 37 ore.

3. La riduzione di orario di cui all’alinea 2 del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.

4. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

  • su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
  • dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
  • comprendente la domenica;
  • in turni;
  • di cui all'art. 105, comma 4.

5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.

6. A far tempo dall’1.1.2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.

7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell'art. 105 – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.

8. In via transitoria, per gli anni 2012-2026 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 37, comma 16, lett. d), del presente Contratto.

Orario giornaliero CCNL Credito

Vediamo ora la normativa dell'articolo 105 del CCNL Credito che tratta l'"Orario giornaliero".

Il comma 1 dell'art. 105 stabilisce che "L'impresa ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all'articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratrici/lavoratori, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello:

  • un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutte le lavoratrici/lavoratori;
  • un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota nonsuperiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'impresa;
  • articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese".

Questo comma quindi concede la facoltà al datore di lavoro di fissare l'orario giornaliero, che viene definito di norma di 37 ore e 30 minuti (che dal 1 luglio 2024 diventano 37 ore).

Ovviamente il contratto collettivo prevede anche "salvo le diverse previsioni di cui all'articolo che precede" perché si riferisce all'art. 104 del CCNL che oltre all'orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti (37 minuti dal 1 luglio 2024) prevede anche l'orario di lavoro di 40 ore e di 36 ore.

Orario di lavoro giornaliero per addetti allo sportello

Il contratto collettivo in deroga alla concessione all'impresa della facoltà di fissare l'orario giornaliero, provvede ad indicare l'orario giornaliero per i lavoratori che effettuano orari di sportello.

In caso di lavoratori con orario di sportello, il CCNL Credito stabilisce che l'orario deve essere compreso tra le ore 8 del mattino e le 17.15 del pomeriggio.

E stabilisce anche un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7 del mattino e le ore 19.15 del pomeriggio per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'impresa.

Anche il terzo punto stabilisce inoltre un articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.

Orario giornaliero per "Attività che richiedono specifiche regolamentazioni"

Il comma 2 dell'articolo 105 – Orario giornaliero stabilisce che "Per le attività di cui all'art. 2 – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi – il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30".

Le attività di cui all'art. 2 del contratto collettivo sono le "Attività che richiedono specifiche regolamentazioni". Le elenca stesso l'articolo 2: "Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Intermediazione mobiliare;
B) Leasing eFactoring;
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
– nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
– nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; giro fondi finanziari;
– nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
– nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
– nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
– nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
G) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.

Per queste attività l'orario di lavoro giornaliero deve essere compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.

Indennità per orario giornaliero oltre le 18.15 e fino alle 19.15

Il contratto collettivo all'articolo 105 comma 3 prevede il diritto ad una indennità giornaliera: "Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), alle lavoratrici/la-voratori compete l'indennità giornaliera di cui all'allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario".

L'indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18.15 e fino alle 19.15 è fissata in 3,68 euro lordi.

Indennità di turno per orario giornaliero oltre le 19.15

Il contratto collettivo all'articolo 105 comma 4 prevede il diritto ad una indennità giornaliera: "Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette aspecifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all'art. 107, comma 4 e 9, alle lavoratrici/lavoratori compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno diurno di cui all'allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario".

L'indennità di turno diurno è fissata in 4,30 euro lordi.

Limiti di orario di lavoro extra

Il comma 5 dell'art. 105 stabilisce che "Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall'impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest'ultimo caso i limiti generali".

Il successivo comma 6 stabilisce che "Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, alinea 2".

Esclusioni

Il comma 7 dell'articolo 105 stabilisce che "Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l'operatività nei casi di cui all'art. 107, (salvo quanto previsto al relativo comma 3),nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all'art. 106.

L'articolo 107 riguarda gli "Orari di sportello" ed il comma 1 prevede che "L'impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l'orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20".

L'articolo 106 richiamato riguarda appunto i "Turni".

Orario giornaliero (art. 105 aggiornato al Rinnovo CCNL Credito del 23/11/2023)

Ecco il testo aggiornato dell'"Articolo 105 – Orario giornaliero":

1. L'impresa ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve lediverse previsioni di cui all'articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche pergruppi omogenei di lavoratrici/lavoratori, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto intema di orari di sportello:
– un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutte le lavoratrici/lavoratori;
– un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota nonsuperiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'impresa;
– articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le qualisussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che noncomportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.

2. Per le attività di cui all'art. 2 – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite entiautonomi – il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standardè compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.

3. Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attivitàsoggette a specifiche regolamentazioni), alle lavoratrici/la-voratori compete l'indennità giornaliera dicui all'allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

4. Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette aspecifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all'art. 107, comma 4 e 9, allelavoratrici/lavoratori compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno diurno di cuiall'allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

5. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, ilpredetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personaledipendente dall'impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stessesiano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest'ultimo caso i limiti generali.

6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimodel 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% previstadal comma 1, alinea 2.

7. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personalenecessario per l'operatività nei casi di cui all'art. 107, (salvo quanto previsto al relativo comma 3),nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all'art. 106.

8. Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2%di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l'orario multiperiodale non può risultare “inflessibilità” più del 18% del personale dipendente dall'impresa.

9. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso,specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici otelematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppomedesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate.

10. In tal caso la procedura di confronto di cui all'art. 25 si svolgerà, per questo specifico aspetto,presso la capogruppo.

Turni di lavoro

L'articolo 106 del CCNL Credito stabilisce i "turni".

Il contratto collettivo all'articolo 106 comma 1 elenca le attività che possono organizzare l'orario di lavoro in turni, ossia l'elenco dei casi in cui l'impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo.

Turni di 24 ore su 7 giorni settimanali

L'impresa ha facoltà di adottare articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo con distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:

a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat,gestione sportelli automatici, Pos, banca telematica);
c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
d) gestione carte di credito e debito;

Turni di 24 ore da lunedì al sabato (domenica esclusa)

L'impresa ha facoltà di adottare articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo con distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore nei seguenti casi:

a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agliorari specifici dei mercati stessi;
b) sistemi di pagamento.

Turni da lunedì al sabato tra le ore e le ore 22

L'impresa ha facoltà di adottare articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo con distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22 nei seguenti casi:

a) autisti;
b) intermediazione mobiliare;
c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”;
d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.

Il comma 4 dell'articolo 106 stabilisce che "Alle lavoratrici/lavoratori di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio". Spetta i lavoratori dei servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.

Turni da lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22

L'impresa ha facoltà di adottare articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo con distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22 nei seguenti casi:

a) banca telefonica.

Definizione di turni e diritto all'indennità di turno

Il comma 2 dell'articolo 106 stabilisce che "Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard. Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania – compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno di cui in allegato (All. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario".

L'indennità di turno diurno è pari a 4,30 euro lordi.

Turni con orario extra standard e diritto a riduzione orario di 11 ore

Il comma 3 dell'articolo 1o6 stabilisce che "Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard l'impresa potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali:

  • l'orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità,
  • ovvero l'orario di 37 ore con diritto all'indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in Banca delle Ore.

L'indennità di turno diurno è pari a 4,30 euro lordi.

Indennità di turno per turni fra le ore 22 e le ore 6

Il comma 6 dell'articolo 106 stabilisce che "Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l'indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. 

La lavoratrice/lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.

L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore".

L'indennità di turno notturno è fissata in 30,68 euro lordi.

Nel caso la prestazione notturna è di meno di 2 ore, spettano 15,34 euro lordi.

Il comma 7 dell'articolo 106 stabilisce che "Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l'anno".

Turni (art. 160 aggiornato al Rinnovo CCNL Credito del 23/11/2023)

Ecco il testo aggiornato dell'"Articolo 106 – Turni":

1. Per le attività appresso indicate l'impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat,gestione sportelli automatici, Pos, banca telematica);
c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
d) gestione carte di credito e debito;
2. distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agliorari specifici dei mercati stessi;
b) sistemi di pagamento;
3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
a) autisti;
b) intermediazione mobiliare;
c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”;
d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
4. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
a) banca telefonica.

2. Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard. Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania – compete, oltre all'orario settimanale di 36ore, l'indennità di turno di cui in allegato (All. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard l'impresa potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali – l'orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l'orario di37 ore con diritto all'indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in Banca delle Ore.

4. Alle lavoratrici/lavoratori di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”.

6. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l'indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. La lavoratrice/lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.

7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l'anno.

8. L'eventuale effettuazione da parte dell'impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoroin casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l'impresastessa e gli organismi sindacali aziendali.

Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle lavoratrici/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art.14, D.Lgs. n. 66 del 2003
), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all'
art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 66 del 2003.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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