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4 Ottobre 2023
13:00

Non è molestia se il messaggio arriva su Facebook e si può bloccare, lo dice la Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in tema di molestie, ritenendo non sussistente la fattispecie nel caso in cui si tratti di messaggi su social networks che, per loro natura, danno al destinatario la libertà di bloccare l’utente da cui provengono e interrompere la comunicazione.

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Non è molestia se il messaggio arriva su Facebook e si può bloccare, lo dice la Cassazione
Dottoressa in Giurisprudenza
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La Corte di Cassazione ha depositato lo scorso 3 ottobre 2023 un’importante pronuncia in tema di molestie perpetrate a mezzo social network.

Secondo gli ermellini infatti, social come Instagram e Facebook permettono agli utenti di poter bloccare il mittente e le relative notifiche dei messaggi ricevuti, dando la possibilità di sottrarsi alle comunicazioni moleste.

In tal senso, quindi, i messaggi ricevuti sui social, anche se fastidiosi, non sarebbero connotati della stessa carica di offensività e interferenza nella vita della vittima, di cui invece ha oggetto il reato di molestie previsto dal Codice Penale.

Stando al Collegio, la fattispecie di cui all’art. 660 c.p. nel richiamare nella propria statuizione la molestia “col mezzo del telefono, pone un discrimen tra l’intenzione del legislatore originario di far riferimento alle linee telefoniche e non invece al caso concreto per il quale la molestia di avvalga di un telefono, inteso come dispositivo elettronico con accesso ai social network.

Il fatto

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. 1, Penale, Sentenza 3 ottobre 2023, n. 4033 (ud. 6 giugno 2023), ha accolto il ricorso dell’imputata in tema di molestie, ex art. 660 c.p., assolvendo la stessa perché il fatto non sussiste.

Viene meno così la precedente condanna alla reclusione pari a 2 mesi irrogata da parte della Corte d’Appello di Caltanissetta sui fatti oggetto di giudizio.

L’imputata tratta a giudizio era stata inizialmente ritenuta responsabile del reato di atti persecutori, ex art 612 bis c.p., e successivamente derubricato in molestie, per aver cercato insistentemente contatti via social con i propri figli naturali e la famiglia adottante.

La donna infatti dapprima avrebbe inviato la propria richiesta di amicizia su Facebook ai figli naturali, poi avrebbe cercato di contattare con messaggi via social i genitori e i nonni adottivi, e infine avrebbe cominciato a pubblicare post sul proprio profilo ritraenti i due ragazzi con la didascalia “I miei figli”.

A seguito dell’excursus processuale e della riqualificazione del reato, gli ermellini nel corso dell’udienza del 6 giugno 2023, hanno assolto l’imputata dall’accusa di molestie di cui all’articolo 660 del Codice Penale poiché la condotta, seppur petulante e fastidiosa, commessa avvalendosi dei social esorbita la definizione della fattispecie delittuosa delineata dal legislatore che, riferendosi a col mezzo del telefono, fa riferimento alla linea telefonica in sè e non al dispositivo con accesso alla navigazione online e ai social.

Le app di messaggistica istantanea e i social network danno infatti l’opportunità agli utenti di potersi sottrarre alle condotte moleste disattivando le notifiche, bloccando il mittente indesiderato, scegliendo quindi di troncare le comunicazioni, a differenza della minore capacità di reazione concessa dalla comunicazione telefonica tradizionale.

Cosa dice la sentenza

I giudici della Corte di Cassazione hanno assolto l’imputata dalle molestie di cui all’art. 660 c.p. ritenendo fondato il suo ricorso avverso la condanna ricevuta dalla Corte d’Appello di Caltanissetta e ha richiamato l’attenzione su un tema già affrontato dai giudizi di legittimità: il significato della locuzione “col mezzo del telefono” così come delineata dall’originario legislatore del 1930.

Nell’emettere il proprio giudizio, gli ermellini hanno affrontato l’intero percorso della giurisprudenza in tema di evoluzione della comunicazione, partendo dapprima dalle iniziali sentenze che si sono pronunciate in tema di molestie e messaggi di posta elettronica e secondo cui “ la comunicazione telefonica comporta, infatti, la immediata interazione tra il chiamante e il chiamato e la diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo, fenomeno che, nel caso dei messaggi di posta elettronica, non si verificherebbe”.

Successivamente richiamando la distinzione tra molestie a mezzo SMS e attraverso l’utilizzo di Whatsapp, ritenendo pacifica l’eguale intrusione nella sfera privata del destinatario.

Infine, affrontando l’evoluzione tecnologica alla luce delle nuove modalità di comunicazione dovute all’utilizzo costante dei social network, come nel caso di Facebook e Instagram, per i quali sussiste sempre l’impostazione di disattivazione degli alert sonori (notifiche) e delle preview (ovvere, l’anteprima del messaggio ricevuto).

Sulla scorta di ciò, prosegue la Corte, “la possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all'interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli di decidere di non essere raggiunto dalla stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo, rende, infatti, tale forma di comunicazione oggettivamente meno invasiva di quella effettuata a mezzo del telefono, e più vicina a quella epistolare”.

Testo integrale

E’ possibile consultare il testo integrale della Corte di Cassazione, Sezione 1, Penale, Sentenza 3 ottobre 2023, n. 40033.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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