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25 Marzo 2024
11:00

Le obbligazioni pecuniarie: caratteristiche, dove si adempiono e come si estinguono

Le obbligazioni pecuniarie sono quelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro e si estinguono attraverso il pagamento effettuato con moneta avente corso legale nello Stato per il suo valore nominale.

Le obbligazioni pecuniarie: caratteristiche, dove si adempiono e come si estinguono
Avvocato
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Le obbligazioni pecuniarie sono quelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro e si estinguono attraverso il pagamento effettuato con moneta avente corso legale nello Stato per il suo valore nominale.

Le obbligazioni pecuniarie, dunque, sono soggette al principio nominalistico.

Questo vuol dire che se il debitore deve una somma pari a 100, questa resta invariata, anche con il passare del tempo e anche se muta il potere d’acquisto.

Vediamo, in dettaglio, cosa sono le obbligazioni pecuniarie, come si estinguono e che cos’è il principio nominalistico.

Le obbligazioni in generale: cosa sono

L’obbligazione è un vincolo giuridico sulla base del quale il debitore deve compiere una prestazione a favore del creditore.

Le obbligazioni possono derivare da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).

La prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).

Entrambe le parti, debitore e creditore, sono tenute a comportarsi secondo correttezza e buona fede.

Il debitore, nell’adempiere, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

Il debitore che non adempie correttamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento siano dovuti a impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)

Le obbligazioni pecuniarie: cosa sono e quali sono le caratteristiche principali

Le obbligazioni pecuniarie sono debiti in denaro che si estinguono effettuando il pagamento con moneta avente corso legale nello Stato.

Le obbligazioni pecuniarie, dunque, sono una particolare tipologia di obbligazioni, per questo motivo presuppongono la sussistenza di un rapporto tra debitore e creditore.

Oggetto delle obbligazioni pecuniarie è il denaro.

Caratteristica tipica delle obbligazioni pecuniarie risiede nel fatto che il debitore è tenuto a pagare la stessa somma pattuita con il creditore inizialmente anche se il potere d’acquisto ha subito delle variazioni nel corso del tempo.

Questo principio che è alla base delle obbligazioni pecuniarie viene definito “principio nominalistico” ed è evidentemente a favore del debitore.

Le obbligazioni pecuniarie e il principio nominalistico

Il principio nominalistico che è alla base delle obbligazioni pecuniarie è tracciato ai sensi dell’art. 1277 c.c.

Secondo quanto dispone l’art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento per il suo valore nominale.

Questo vuol dire che se nel 2000 viene contratto un mutuo per la cifra di 200.000 euro, nel 2030 il debitore dovrà corrispondere la stessa somma di 200.000 euro.

Questo principio, come è agevolmente deducibile, salvaguarda la posizione del debitore.

Com’è noto, tuttavia, nella prassi contrattuale vengono utilizzate una serie di clausole che permettono l’adeguamento della cifra oggetto del contratto ai cambiamenti del costo della vita.

Debiti di valuta

I debiti di valuta sono quei debiti soggetti al principio nominalistico.

Il debito di valuta, dunque, si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento per il suo valore nominale.

Debiti di valore

I debiti di valore, al contrario dei debiti di valuta, non sono soggetti al principio nominalistico: la somma oggetto dell’obbligazione, dunque, aumenta se aumenta il valore della prestazione.

Il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, ad esempio, è un debito di valore.

Interessi delle obbligazioni pecuniarie

Gli interessi corrisposti sono giustificati dal fatto che il debitore ha a disposizione una data somma per un certo periodo di tempo.

Per questo motivo, è necessario remunerare il creditore per il sacrificio sopportato.

Si possono distinguere varie tipologie di interessi:

  • Interessi corrispettivi: sono quegli interessi che maturano per il solo fatto della concessione del credito. Per questo motivo, gli interessi compensativi hanno una funzione remuneratoria, in considerazione del sacrificio sopportato dal creditore. Viene infatti stabilito, all’art. 1282 c.c., che: “I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente”.
  • Interessi compensativi: sono quegli interessi che vanno pagati a causa del ritardo del pagamento anche se il credito non è liquido ed esigibile e anche se il ritardo non è imputabile al debitore. Esempio tipico è la previsione contenuta nell’art. 1499 c.c.: “Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile”.
  • Interessi moratori: sono dovuti a causa del ritardo del debitore nell’adempiere, per questo hanno funzione risarcitoria. Sul punto, dispone l’art. 1224 c.c.: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”. Il creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore può essere risarcito, a meno che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori.
  • Interessi legali: sono quegli interessi previsti, appunto, dalla legge. Il saggio degli interessi legali viene determinato in una misura pari al 5% in ragione d’anno (art. 1284 c.c., primo comma). Con D.M. può essere modificata la misura del saggio sulla base del rendimento medio lordo annuo dei titoli di Stato e tenuto conto del tasso di inflazione. Interessi convenzionali: sono quegli interessi determinati per iscritto dalle parti, in misura superiore o inferiore al saggio legale.

Interessante una sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civile, del 13 dicembre 2022, n. 36246 con cui è stato stabilito che gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda di parte.

Se la parte non specifica quale tipologia di interessi richiede, allora si presumono domandati gli interessi corrispettivi, che sono dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento.

Anatocismo

Per evitare che gli interessi divengano usurari, all’art.1283 c.c. è disposto che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Gli interessi anatocistici, dunque, sono quegli interessi che a loro volta producono interessi.

Secondo quanto dispone la legge, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

La casistica in tema di anatocismo è di rilievo.

La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 5 dicembre 2014, n. 25729, ha stabilito che: “La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana”.

Con altra interessante pronuncia del 17 agosto 2016, n. 17150, la Corte di Cassazione, sez. I, ha chiarito che: “In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”.

In tema di rimborsi per crediti IVA, la Corte di Cassazione, sez. tributaria, con ordinanza del 28 novembre 2019, n. 31122 ha invece stabilito che: “In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 n. 223 del 2006 (conv. in l.n.248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva accordato gli interessi anatocistici fino al 4 luglio 2006, in quanto la domanda di rimborso, pur riguardante l'annualità di imposta 1992, era stata proposta nel 2010)”.

Come si estinguono le obbligazioni pecuniarie

Le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta che ha corso legale nello Stato nel momento in cui si effettua il pagamento per il suo valore nominale (art. 1277 c.c., primo comma).

Se la somma era determinata in una moneta che non ha più corso legale nello Stato, bisogna ragguagliare il pagamento al valore della moneta che è stata sostituita (art. 1277 c.c., secondo comma).

L’obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (art. 1182 c.c., terzo comma).

Viene inoltre disposto che: “Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio” (art. 1182 c.c., terzo comma).

La Corte di Cassazione, con importante sentenza a Sezioni Unite del 13 settembre 2016, n. 17989 ha stabilito che: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.

In tema di modalità di estinzione delle obbligazioni, va ricordato il fondamentale principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 18 dicembre 2007, n. 26617: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno”.

Il pagamento dell’obbligazione pecuniaria con assegno circolare, dunque, estingue l’obbligazione e l’effetto liberatorio per il debitore si verifica quando quest’ultimo acquista materialmente la disponibilità giuridica della somma di denaro.

Le obbligazioni pecuniarie: un esempio pratico

Esempio pratico di obbligazione pecuniaria può essere l’obbligazione derivante da contratto di compravendita di una cucina.

In questo caso, colui che acquista la cucina è tenuto al pagamento di una somma di denaro a favore di colui che ha venduto la cucina.

Tizio si reca presso il mobilificio di Caio e compra una cucina.

Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita.

L’obbligazione derivante dal contratto di compravendita per Caio, è quella di consegnare la cucina a Tizio, mentre l’obbligazione derivante da contratto a carico di Caio ha per oggetto una somma di denaro che Caio deve pagare a Tizio.

Tizio deve pagare a Caio 10.000 euro.

L’obbligazione a carico di Tizio, dunque, è un’obbligazione pecuniaria.

Le obbligazioni pecuniarie: schema

Di seguito, un utile schema riepilogativo sulle obbligazioni pecuniarie.

Definizione: Le obbligazioni pecuniarie sono una tipologia di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro.Soggetto attivo: creditoreSoggetto passivo: debitoreOggetto: una somma di denaroCaratteristica tipica dell’obbligazione pecuniaria= il debitore è tenuto a pagare la stessa somma pattuita con il creditore inizialmente anche se il potere d’acquisto ha subito delle variazioni nel corso del tempo (principio nominalistico).Interessi corrispettivi: maturano per il solo fatto della concessione del credito.Interessi compensativi: vanno pagati a causa del ritardo del pagamento anche se il credito non è liquido ed esigibile e anche se il ritardo non è imputabile al debitore.Interessi moratori: sono dovuti a causa del ritardo del debitore nell’adempiere, per questo hanno funzione risarcitoria. Interessi legali: sono quegli interessi previsti, appunto, dalla legge. IInteressi convenzionali: sono quegli interessi determinati per iscritto dalle parti, in misura superiore o inferiore al saggio legale. Estinzione: si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento per il suo valore nominale.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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