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5 Aprile 2024
9:00

Gps in auto per spiare il coniuge è reato?

Secondo la Corte di Cassazione installare nell’automobile un rilevatore GPS dotato di microfono per ascoltare le conversazioni e le telefonate del coniuge non lede la privacy. Vediamo perchè e i precedenti della giurisprudenza sul punto.

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Gps in auto per spiare il coniuge è reato?
Dottoressa in Giurisprudenza
Gps in auto per spiare il coniuge è reato?

Secondo la sentenza n. 3446/2024 della Corte di Cassazione installare nell’automobile un rilevatore gps dotato di microfono per ascoltare le conversazioni e le telefonate del coniuge oppure dell’ex non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615 bis c.p.

La Suprema Corte, aderendo anche a precedenti orientamenti della giurisprudenza, ritiene che l’abitacolo dell’auto non è un luogo di privata dimora (come richiesto dalla legge) per cui montare un apparecchio gps con l’intento di procurarsi informazioni sulla vita privata dell’ex non lede la privacy.

Il fatto

Il Tribunale di Taranto condannava in primo grado Tizio per il reato di interferenze illecite nella vita privata e di cui all’art. 615 bis c.p. per essere riuscito indebitamente a procurarsi informazioni sulla vita privata di Caia, ex moglie.

Tizio aveva infatti provveduto a installare nell’automobile di Caia un dispositivo gps con microfono e, grazie al quale, aveva ascoltato le conversazioni personali e professionali intervenute all’interno dell’abitacolo.

L’imputato proponeva appello avverso la sentenza di condanna di primo grado e a seguito della quale la Corte provvedeva a riformare la sentenza, assolvendo Tizio perchè il fatto non sussiste.

Contro quella decisione della Corte d’Appello, l’ex moglie Caia proponeva ricorso per Cassazione e deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 615 bis c.p. per cui sarebbe stato necessario condannare l’ex marito Tizio per essersi indebitamente procurato notizie attinenti alla sua vita privata mediante l’utilizzo di un dispositivo gps con microfono installato nel veicolo e con cui gli era stato possibile ascoltare e carpire le conversazioni intrattenute.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione 5, penale, con sentenza 29 gennaio 2024, n. 3446 si è pronunciata in tema di violazione della privacy e, più propriamente, del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).

Secondo gli Ermellini l’abitacolo dell’automobile è un mero spazio destinato al trasporto della persona oppure al trasferimento di oggetti da un posto all’altro, per cui nulla ha a che vedere con il “luogo di privata dimora” richiamato dalla legge.

Alla stregua di ciò – continua la Corte di Cassazione, la condotta di colui che installa nell’auto di un soggetto un dispositivo gps con microfono integrato non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Infatti, l’articolo 615 bis c.p. intende tutelare la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati ex art. 614 c.p. e tra i quali non rientra la vettura che si trova sulla pubblica via.

I precedenti giurisprudenziali sul punto

Con riferimento a fatti analogamente contestati e in relazione alla fattispecie di cui all’art. 615 bis c.p., vediamo altri precedenti della giurisprudenza.

Secondo la Corte di Cassazione, sezione 5, 23 ottobre 2008 – 4 febbraio 2009, sent. n. 4926, collocare in maniera occulta all’interno dell’autovettura un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare (o impedire) comunicazioni o conversazioni telefoniche, ex art. 617 bis c.p., non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono, nè quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), non essendo qualificabile l'autovettura come luogo di privata dimora.

In senso conforme all’ultima parte di questa massima appena vista, va anche la Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza n. 28251 del 6 marzo 2009  e secondo cui non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di chi installi nell’auto di un soggetto (nella specie l’ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo tale da consentire la ripresa sonora di quanto accada in auto, dal momento che l’abitacolo dell’auto su strada pubblica non rientra nel novero dei luoghi di privata dimora indicati ex art. 614 del Codice Penale.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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