I dipendenti delle aziende che applicano il contratto Trasporti, Logistica e Spedizione hanno diritto, al godimento delle festività nazionali ed infrasettimanali previste dalla legge italiana. Le festività sono previste all’art. 60 del contratto Trasporti e Logistica.
Esistono tre tipologie di festività retribuite ai sensi del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione.
L’articolo 60 che tratta i “giorni festivi” prevede una festività di tipo a) che è la domenica od i giorni di riposi compensativi, poi delle festività di tipo b) che sono le festività infrasettimanali e poi, infine, dei giorni semifestivi di tipo c) che rientrano sempre nelle festività retribuite. Ma in quest’ultimo caso, vi è il diritto dei lavoratori a svolgere la prestazione lavorativa per metà dell’orario di lavoro e comunque fino alle ore 13.
I giorni di assenza dal lavoro per festività danno diritto alla retribuzione.
Nel CCNL Trasporti, Logistica e spedizione, come gli altri CCNL, sono previsti casi particolari riguardo la coincidenza delle festività con il sabato o la domenica.
Vediamo cosa prevede l’articolo 60 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione.
Festività nazionali e infrasettimanali nel CCNL Trasporti e Logistica
Secondo l’art. 60 del CCNL Trasporti e Logistica sono considerati giorni festivi oltre che la domenica od i giorni di riposo compensativi previsti all'art. 10 (festività di tipo a) del contratto collettivo anche le “seguenti festività nazionali ed infrasettimanali (festività di tipo b):
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Lunedì dopo Pasqua (mobile);
- Anniversario Liberazione (25 aprile);
- Festa del Lavoro (1° maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Stefano (26 dicembre);
- Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno SS. Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono) o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le R.S.A. o, in mancanza con le OO.SS. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono”.
Qualora la Festa del S. Patrono dovesse coincidere con un’altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime.
Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui sopra.
Sono inoltre considerate come festività (di tipo c), sempre all’art. 60 del CCNL Trasporti e Logistica:
- il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre);
- il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre);
E' infatti previsto dal contratto collettivo che in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero.
Retribuzione festività cadenti di sabato o domenica
Il contratto collettivo prevede che "Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile".
Si tratta quindi del diritto ad una giornata pagata in più in busta paga per la festività goduta che cade di sabato o di domenica.
Il contratto del settore trasporti, logistica e spedizione prevede che "Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi".
In questo caso, il contratto collettivo, sempre nel caso della coincidenza della festività con il sabato, la domenica o altra festività, garantisce il diritto al 1/22 della retribuzione, quindi una giornata pagata in più, anche se capita durante una delle assenze retribuite e tutelate dalla legge e dal contratto collettivo.
Sempre riguardo alla festività coincidenti con il sabato o la domenica, il CCNL tratta i diritti dei lavoratori in caso di lavoro festivo con riposo compensativo: "Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo".
Pertanto, se il lavoratore presta lavoro festivo durante una festività coincidente con il sabato o la domenica, e gode del riposo compensativo, avrà diritto ad 1/22 della retribuzione in busta paga.
Mentre se la festività coincide con il giorno di riposo compensativo per lavoro prestato di sabato o domenica, quindi capita in un giorno diverso dal sabato o la domenica, non spetta 1/22 della retribuzione, in quanto la festività cade in altro giorno lavorativo.
Se il lavoro festivo capita durante la coincidenza tra domenica e festività infrasettimanale, al lavoratore spetta la retribuzione come straordinario festivo. La maggiorazione per straordinario festivo diurno è del 65%, mentre la maggiorazione per straordinario festivo notturno è del 75%.
E' previsto un chiarimento a verbale sul diritto al pagamento della festività coincidente con il sabato in caso di orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni, ossia con il sabato non lavorativo: "Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva".
Lavoro festivo
Il CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione stabilisce che "In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dall’art. 12".
Quindi in caso di lavoro festivo, al lavoratore spetta 1/22 della retribuzione più le ore di lavoro festivo prestate retribuite con le maggiorazioni.
La maggiorazione in caso di lavoro straordinario feriale diurno è pari al 30%, La maggiorazione per lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato) è del 50%;
Come detto, la maggiorazione per lavoro straordinario feriale notturno è del 50%.
La maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno o notturno, come già detto, è pari rispettivamente al 65% o al 75%.
Permessi retribuiti per festività Santo Patrono
Il contratto collettivo prevede che "È facoltà dell’azienda sostituire per il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera con 10 ore di permessi retribuiti in ragione di anno.
I permessi matureranno al momento della festività in questione. I permessi non usufruiti durante l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di cui all’art. 9 comma 16".
Ossia saranno retribuiti con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
EDR per abolizione Festività del 4 novembre
Il CCNL prevede un trattamento particolare per l'ex festività del 4 novembre: "A seguito dell’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta dall’Accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro al 3° Super da riparametrare. Tale importo incide su tutti gli istituti legali e contrattuali". Ossia che rientra nella retribuzione fissa e continuativa o globale di fatto posta a base di calcolo della retribuzione.
Si tratta delle seguenti cifre:
- Livello Quadro: 12,89 euro;
- Livello 1°: 12,07 euro;
- Livello 2°: 11,07 euro;
- Livello 3° Super: 10,00 euro;
- Livello 3°: 9,75 euro;
- Livello 4°: 9,26 euro;
- Livello 5°: 8,84 euro;
- Livello 6°: 8,26 euro.
Ex festività
L'articolo 14 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione tratta le "Festività abolite": "Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio – 31 dicembre).
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.A., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo".