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21 Settembre 2023
13:00

Festività nel CCNL Metalmeccanici industria [GUIDA]

Le festività nel contratto metalmeccanici industria sono le domeniche, i giorni di riposo settimanale compensativo, le festività nazionali e infrasettimanali, nonché il giorno del Santo Patrono. Per tutti questi giorni festivi il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione per l'assenza da lavoro retribuita. Scatta il diritto ad una giornata pagata in più (1/26 della retribuzione mensile) in caso di festività coincidente con la domenica. E nel caso di lavoro festivo, con o senza riposo compensativo, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo. Per le ex festività abolite o soppresse il lavoratore ha diritto a 32 ore di permessi retribuiti, suddivisi in 4 gruppi di 8 ore. Vediamo nel dettaglio.

Festività nel CCNL Metalmeccanici industria [GUIDA]
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
festività retribuite metalmeccanici

Le festività nel contratto metalmeccanici industria sono disciplinate dall'art. 9 del titolo terzo – Orario di lavoro e comprendono la domenica, i giorni di riposo settimanale compensativo, le festività nazionali e infrasettimanali, nonché il giorno del Santo Patrono.

Per tutti questi giorni festivi il lavoratore ha diritto all'assenza da lavoro retribuita con la normale retribuzione, quindi alla festività retribuita.

Scatta il diritto ad una giornata pagata in più (1/26 della retribuzione mensile fissa) in caso di festività coincidente con la domenica.

Nel caso di lavoro festivo, con o senza riposo compensativo, quindi di lavoro prestato durante la festività ivi compreso la domenica, il lavoratore ha diritto alla retribuzione con maggiorazione per lavoro festivo.

Affrontiamo in questo approfondimento le festività secondo il CCNL Metalmeccanici industria, anche in caso di coincidenza con periodi di assenza giustificata come malattia, infortunio, gravidanza e puerperio.

Vediamo, inoltre, i diritti dei lavoratori in merito alle ex festività soppresse o abolite, ivi compreso la festività del 4 novembre.

Festività secondo il contratto Metalmeccanici industria

Le festività nel contratto metalmeccanici industria sono disciplinate dall’art. 9 del titolo III – Orario di lavoro della sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro del CCNL Metalmeccanici Industria, firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.

La prima parte dell’articolo 9 elenca tutti i giorni festivi spettanti ai lavoratori del settore metalmeccanico industria, dalle festività nazionali alle festività infrasettimanali, dalla domenica ai giorni di riposo settimanale compensativo.

Domenica e riposo settimanale compensativo

Il primo comma dell’art. 9 del CCNL metalmeccanici industria stabilisce che:

““Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente art. 8”.

Il contratto metalmeccanici, in primis, quindi, individua le domeniche come giorno festivo.

Oltre alla domenica, secondo il CCNL Metalmeccanici industria, sono considerati giorni festivi o di festività per lavoratori metalmeccanici anche i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 8 del CCNL metalmeccanici industria. Questo richiamo riguarda il riposo compensativo dovuto alle attività lavorative rese durante il riposo settimanale.

L’articolo 8 richiamato stabilisce che il giorno di riposo di regola coincide con la domenica, ma sono previsti casi di spostamento del giorno di riposo settimanale in altro giorno della settimana.

Quando il lavoratore svolge l’attività lavorativa durante il prescritto giorno di riposo, egli matura un giorno di riposo compensativo settimanale e tale giorno è equiparato ad una festività, come lo è la domenica. Quindi, in questo specifico caso, si parla di festività quale giorno di riposo settimanale compensativo.

Festività nazionali

Sempre l’art. 9 del CCNL metalmeccanici industria stabilisce che:

“Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54 , del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
1) 25 aprile (anniversario della liberazione);
2) 1° maggio (festa del lavoro);
3) 2 giugno (festa nazionale della Repubblica)”.

Il CCNL richiama le leggi (di rango superiore) che disciplinano le festività. Le prime tre festività spettanti ai lavoratori del settore metalmeccanico industria sono le tre festività nazionali. E tali festività sono quindi spettanti a tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, del settore dell’industria metalmeccanica ai quali si applica il contratto metalmeccanici industria.

Festività infrasettimanali

Accanto alle festività nazionali, l’art. 9 del CCNL Metalmeccanici industria individua ulteriori festività spettanti ai lavoratori del settore metalmeccanico. In particolare, le festività infrasettimanali, che sono elencate nell’elenco b) dell’articolo del CCNL.

Pertanto, sempre “Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54 , del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:

b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono – 29 giugno);
5) Assunzione di M. V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre)”.

Anche in questo caso hanno diritto alla festività dovuta e non lavorata tutti i lavoratori del settore metalmeccanico industria ai quali di applica il CCNL Metalmeccanici industria. Sia operai che impiegati.

Santo Patrono

L’ultima festività spettante ai lavoratori del settore metalmeccanico industria è quella di cui alla lettera c) dell’elenco dell’art. 9 del CCNL Metalmeccanici industria, ossia il giorno del Santo patrono:

"c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b)”.

Per individuare il Santo Patrono, quindi, bisogna considerare la sede di lavoro indicata nel contratto individuale del lavoratore.

Retribuzione durante la festività non lavorata

La prima cosa da sapere è che il lavoratore ha diritto al riposo durante la festività.

Quindi di norma il lavoratore non presta o non è tenuto a prestare l’attività lavorativa nei giorni di festività indicati in precedenza (domenica, giorno di riposo settimanale compensativo, festività nazionali, festività infrasettimanali e Santo Patrono).

Festività durante un giorno infrasettimanale

Il contratto collettivo dei metalmeccanici industria prevede che “La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile”.

Quindi la festività goduta e non lavorata da parte del lavoratore, cadente durante la settimana, dà diritto all’assenza retribuita con la normale retribuzione. Ossia, senza giornate pagate in più ma anche senza decurtazione della retribuzione per la giornata di assenza da lavoro.

Festività cadente di domenica

Lo stesso art. 9 del CCNL prevede che “Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa”.

E’ previsto, quindi, dal contratto collettivo dei metalmeccanici, un diritto ad una giornata pagata in più (1/26 della retribuzione di fatto), laddove la festività non lavorata coincida con la domenica (che è a sua volta un altro giorno festivo).

Vediamo ora i diritti dei lavoratori che prestano attività lavorativa durante il giorno festivo.

Lavoro domenicale con riposo compensativo: maggiorazione del 10%

Il contratto collettivo prevede che il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita in più, pari ad 1/26 della retribuzione, anche quando c’è la prestazione lavorativa durante la domenica:

“Tale trattamento è dovuto (ossia il pagamento di 1/26 della retribuzione), per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni”.

Il riferimento è all’articolo 7 del Titolo III – Orario di lavoro della Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro del CCNL Metalmeccanici industria.

Quindi coloro che lavorano di domenica, coincidente con una delle festività nazionali o infrasettimanali o con il giorno del Santo Patrono, hanno diritto al riposo compensativo in altro giorno della settimana ed hanno diritto anche ad un 1/26 della retribuzione ed al compenso previsto dall’art. 7 del CCNL Metalmeccanici industria, che sono pari ad una maggiorazione del 10% per il lavoro festivo con compensazione.

Lavoro festivo senza riposo compensativo: maggiorazione del 50%

Il CCNL prevede, inoltre, che in generale il lavoro festivo venga compensato con la maggiorazione del 50% sia per lavoro a turni, che non a turni:

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo”.

Pertanto quando il lavoratore svolge lavoro festivo senza riposo compensativo ha diritto alla retribuzione normale mensile più la retribuzione oraria, per le ore di lavoro festivo, con la maggiorazione del 50%.

Festività e assenze per malattia, gravidanza o infortunio: diritto all’integrazione datoriale

L’articolo 9 del CCNL Metalmeccanici industria stabilisce anche il trattamento della festività infrasettimanale o del Santo Patrono coincidente con assenze per malattia, gravidanza e infortunio:

“Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale”.

La norma richiama le festività di cui al punto b) che sono “1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono – 29 giugno); 5) Assunzione di M. V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) S. Stefano (26 dicembre);”.

La norma richiama anche la festività di cui al punto c) che è il “il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono”.

Tale norma sulla coincidenza con malattia, gravidanza, puerperio o infortunio non riguarda quindi le festività nazionali, di cui al punto a) dell’art. 9, ossia “le festività del 1) 25 aprile (anniversario della liberazione); 2) 1° maggio (festa del lavoro); 3) 2 giugno (festa nazionale della Repubblica)”.

L’azienda è quindi tenuta in questi casi ad assicurare al lavoratore la retribuzione globale di fatto, integrando la retribuzione ridotta a compensazione dell’assenza da lavoro.

Sul tema va segnalata una Dichiarazione a verbale: "Le Parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative".

Permessi per ex festività abolite

L'articolo 9 del CCNL Metalmeccanici Industria prevede che "In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo".

I lavoratori hanno quindi diritto a 32 ore di permessi ex festività, suddivisi in quattro gruppi di 8 ore.

La norma richiama l'art. 5 sui permessi annui retribuiti, che sono pari a 13 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite.

Festività del 4 novembre: giornata pagata in più

Il contratto metalmeccanici industria disciplina anche la specifica festività del 4 novembre: "

Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica".

Quindi i lavoratori del settore dell'industria metalmeccanica hanno diritto al trattamento economico in busta paga delle festività cadenti di domenica, quindi ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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