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20 Settembre 2024
15:00

Festività ed ex festività soppresse nel CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori

Le festività nel CCNL Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori danno diritto all'assenza da lavoro retribuita, l'ex festività soppresse a 32 ore di permessi retribuiti. Le festività cadenti di domenica e l'ex festività del 4 novembre danno diritto ad una giornata pagata in più.

Festività ed ex festività soppresse nel CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita ed ex festivita soppresse nel CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori

Le festività ed ex festività soppresse nel CCNL Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori sono stabilite dall'articolo 28 che prevede l'elenco delle festività per le quali i lavoratori hanno diritto all'assenza da lavoro retribuita nonché le 4 ex festività per le quali hanno diritto a permessi retribuiti, monetizzati eventualmente a gennaio dell'anno successivo.

L'articolo 28 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce le regole di settore in materia di "Riposo settimanale, festività, riposi compensativi".

I primi due punti dell'articolo 28 trattano il riposo settimanale, mentre il terzo punto si occupa di festività.

Festività spettanti ai lavoratori

Il punto 3) dell'articolo 28 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:

1) Capodanno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo Lunedì di Pasqua;
4) Anniversario della Liberazione 25 aprile;
5) Festa del Lavoro 1° maggio;
6) Festa della Repubblica 2 giugno;
7) Assunzione di M.V. 15 agosto;
8) Ognissanti 1° novembre;
9) Immacolata Concezione 8 dicembre;
10) S. Natale 25 dicembre;
11) S. Stefano 26 dicembre;
12) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa.

Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa.

La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali".

Ex festività soppresse: 4 giorni retribuiti

Il punto 4) dell'articolo 28 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "4) A decorrere dal 1° gennaio 1991 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977.

Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l'anno solare in gruppi di 4 o 8 ore".

Una nota a verbale stabilisce che "Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo".

In busta paga la maturazione delle ex festività avviene nel seguente modo:

Orario di lavoro Ex festività annuali Ex festività ogni mese
Orario di lavoro su cinque o sei giorni lavorativi 32 ore 2,67 ore

Mentre la fruizione deve avvenire in gruppi di 4 o 8 ore.

Pagamento ex festività soppresse non godute a gennaio di ogni anno

Lo stesso punto 4) dell'articolo 28 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà le festività non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare".

Quindi nella busta paga di gennaio di ogni anno possono essere retribuite al lavoratore le ore di ex festività dell'anno solare appena concluso che non sono state godute dal lavoratore.

Festività cadente di domenica ed ex festività 4 novembre

Lo stesso punto 4) dell'articolo 28 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "La festività civile (4 novembre) spostata alla domenica (legge n. 54/1977) e quelle di cui al punto 3 cadenti di domenica, verranno retribuite con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile".

Sostanzialmente spetta una giornata pagata in più per la festività del 4 novembre e comunque per le festività che cadono di domenica.

Cicli di apertura e chiusura e calendario festività

L'articolo 29 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori denominato "Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività" prevede che:

"In conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si impegnano ad avanzare proposte alle Amministrazioni comunali per la determinazione ai sensi di legge, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, della distribuzione oraria giornaliera e settimanale e per la fissazione del calendario delle festività.

In relazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto ai sensi delle vigenti normative di legge in materia, le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori si incontreranno per valutare le iniziative congiunte da intraprendere per una migliore applicazione delle procedure nell'interesse dei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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