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2 Luglio 2024
13:00

Ferie CCNL Metalmeccanici Confimi: quanti giorni spettano al mese e all’anno

Le ferie nel CCNL Metalmeccanici PMI Confimi vanno da 4 a 5 settimane all'anno, in base all'anzianità di servizio del lavoratore. Vediamo quanti giorni di ferie sono maturati ogni mese e in un anno per operai e impiegati.

Ferie CCNL Metalmeccanici Confimi: quanti giorni spettano al mese e all’anno
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Metalmeccanici Confimi quanti giorni spettano al mese e all'anno

Le ferie nel CCNL Metalmeccanici Confimi vanno da 4 settimane fino a 5 settimane in base all'anzianità di servizio del lavoratore. Spettano un numero di giorni di ferie ogni mese e ogni anno diverso in base all'orario di lavoro settimanale se basato su cinque o sei giorni lavorativi settimanali.

Vediamo i lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo della piccola e media industria Confimi quante settimane di ferie maturano ogni anno e quindi di conseguenza quanti giorni al mese.

Ferie maturate ogni anno

L'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Salvo quanto previsto dalle successive Norme transitorie, i lavoratori che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo".

Ecco le ferie maturate ogni anno:

Anzianità di servizio del lavoratore Ferie spettanti in un anno
Fino a 10 anni di anzianità di servizio 4 settimane di ferie
Oltre 10 anni e fino a 18 anni di anzianità di servizio 4 settimane e 1 giorno di ferie
Oltre 18 anni di anzianità di servizio 5 settimane di ferie

Ferie maturate ogni mese

L'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi stabilisce che "Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni".

Questo vuol dire che il numero di giorni di ferie spettanti in un anno e ogni mese cambia in base all'orario settimanale dei lavoratori. Quindi se un lavoratore ha un orario di lavoro basato su sei giorni lavorativi settimanali, il numero di giorni di ferie settimanali è di 6, quindi 6 x 4 = 24 giorni. Mentre, lo stesso lavoratore in caso di orario settimanale su cinque giorni avrà diritto a 5 giorni di ferie per 4 settimane, quindi 5 x 4 = 20 giorni di ferie.

Orario di lavoro di cinque giorni settimanali

Anzianità di servizio del lavoratore Giorni di ferie spettanti all'anno Giorni di ferie spettanti in un mese
Fino a 10 anni di anzianità di servizio 20 giorni 1,67 giorni di ferie
Oltre 10 anni e fino a 18 anni di anzianità di servizio 21 giorni 1,75 giorni di ferie
Oltre 18 anni di anzianità di servizio 25 giorni 2,083 giorni di ferie

Il numero di settimane di ferie resta lo stesso, ossia da 4 settimane a 5 settimane in base all'anzianità, ma il numero di giorni per ogni settimana è di cinque giorni di ferie, perché l'orario di lavoro di 40 ore settimanali è distribuito su cinque giorni lavorativi.

Orario di lavoro di sei giorni settimanali

Anzianità di servizio del lavoratore Giorni di ferie spettanti all'anno Giorni di ferie spettanti in un mese
Fino a 10 anni di anzianità di servizio 24 giorni 2 giorni di ferie
Oltre 10 anni e fino a 18 anni di anzianità di servizio 25 giorni 2,083 giorni di ferie
Oltre 18 anni di anzianità di servizio 30 giorni 2,5 giorni di ferie

Anche in questo caso, il numero di settimane di ferie resta lo stesso, ossia da 4 settimane a 5 settimane in base all'anzianità, ma il numero di giorni per ogni settimana è di sei giorni di ferie, perché l'orario di lavoro di 40 ore settimanali è distribuito su sei giorni lavorativi.

Maturazione ferie in caso di frazione di mese. Sempre l'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero".

Si tratta della classica norma di maturazione dei ratei di ferie, quindi in caso di superamento dei quindici giorni in un mese ad esempio un lavoratore assunto su sei giorni settimanali nei primi 10 anni di anzianità di servizio ha diritto a 2 giorni di ferie al mese, anche nel mese in cui la frazione è stata superiore a 15 giorni.

Norme transitorie sull'anzianità di servizio. Il CCNL Metalmeccanici Confimi prevede due norme transitorie:

"1) Ai lavoratori ai quali è attribuita la categoria giuridica "operai", l'anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio, è conteggiata a partire dall’1.1.2008 o dalla data di assunzione, se successiva.

2) In deroga al punto precedente, a decorrere dall’1.1.2008 ai lavoratori ai quali è attribuita la categoria giuridica "operai", il giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane è comunque riconosciuto in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età".

Retribuzione ferie metalmeccanici Confimi

L'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi stabilisce che "Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.

Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà contodell'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie,mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghiperiodi paga.

Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto".

Si tratta del diritto al pagamento per ogni ora o giorno di ferie della normale retribuzione fissa e continuativa generalmente indicata nella parte alta del cedolino paga.

Ferie e festività

L'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi stabilisce che "I giorni festivi di cui all'articolo 29 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale".

Quindi ad esempio il giorno di ferragosto è un giorno di festività e le ferie sono prolungate di un giorno, quindi la settimana che comprende la festività è computata non per intero, ma decurtando il giorno di ferie dal numero di giorni di ferie scalati in busta paga.

Chi decide le ferie

Sempre l'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi stabilisce che "Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda, sentite le Rappresentanze sindacali unitarie.

Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle ferie di cui al 1° comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie".

A decidere le ferie è sempre il datore di lavoro ma per legge almeno due settimane di ferie vanno godute dal lavoratore nell'anno di maturazione e le restanti settimane di ferie entro i 18 mesi successivi alla scadenza dell'anno (ossia ferie 2024 entro il 30 giugno 2025).

Se il lavoratore chiede che le due settimane di ferie siano consecutive è un suo diritto. Il contratto collettivo limita le ferie consecutive a tre settimane su quattro.

Richiamo in servizio del lavoratore in ferie. L'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio".

Dichiarazione comune sugli extra comunitari. L'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende valuteranno l'accoglimento, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, delle richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili".

Divieto di monetizzazione delle ferie

Sempre l'articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie". Questo perché l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che le ferie sono irrinunciabili perché servono per il recupero psicofisico del lavoratore e non possono essere monetizzate, tranne nel caso dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento.

In tema di cessazione del rapporto di lavoro, il CCNL prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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