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25 Febbraio 2024
9:00

Ferie CCNL Cooperative Edilizia: quanti giorni e ore retribuite spettano ad operai e impiegati

Le ferie nel contratto delle cooperative edili sono pari a 4 settimane e 160 ore retribuite per il lavoratori a tempo pieno, ore pagate da riparametrare in caso di part-time. Chi decide le ferie è il datore di lavoro, ma tenendo conto delle esigenze del lavoratore. Vediamo come funzionano le ferie di operai e impiegati nel CCNL Edilizia Cooperative.

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Ferie CCNL Cooperative Edilizia: quanti giorni e ore retribuite spettano ad operai e impiegati
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Cooperative Edilizia quanti giorni e ore retribuite spettano ad operai e impiegati

Le ferie nel CCNL Cooperativa Edilizia sono pari a 4 settimane di calendario e 160 ore di orario normale all'anno sia per operai che impiegati. La maturazione delle ferie è mensile.

Le ferie nel contratto delle cooperative edili sono decise dal datore di lavoro, tenendo conto dell'esigenze del lavoratore.

Il contratto collettivo di cui stiamo parlando è il CCNL Edilizia Cooperative firmato da Agci, Ancp-Legacoop, Federlavoro e Servizi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil.

Vediamo come funzionano le ferie nel settore delle cooperative dili.

Sommario

Ferie operai cooperative edili

A disciplinarle è l'art. 55 del CCNL delle cooperative edilizie, che stabilisce che "Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità conseguita presso la cooperativa ad un periodo di ferie pari a quattro settimane di calendario (160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 57 del presente contratto".

L'art. 57 punto 3) richiamato dalla norma riguarda "le seguenti festività: 
– 1° gennaio – Capodanno;
– 6 gennaio – Epifania;
– lunedì successivo alla Pasqua;
– 25 aprile – Anniversario della liberazione;
– 1° maggio – Festa del lavoro;
– 2 giugno – Festa della Repubblica;
– 15 agosto – Assunzione;
– 1° novembre – Ognissanti;
– 8 dicembre – Immacolata Concezione;
– 25 dicembre – S. Natale;
– 26 dicembre – S. Stefano;
– ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all’art. 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di coincidenza della ricorrenza del S. Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra".

Quindi, agli operai edili spettano 4 settimane di calendario e 160 ore di ferie pagate. E vanno escluse dal computo le festività sopra richiamate.

Operai cooperative edili: ore e giorni di ferie maturati in un anno e ogni mese

Sempre l'art. 55 stabilisce che "All'operaio che non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale intero sopra indicato, per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa".

Ferie maturate Giorni di ferie maturate Ore di ferie maturate
Ogni mese 1,67 giorni 13,33 ore
Ogni anno 20 giorni 160 ore

Operai cooperative edili: chi decide il godimento delle ferie

L'articolo 55 stabilisce che "L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o individualmente.

Per la determinazione dell'epoca del godimento delle ferie è da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall'operaio nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo di utilizzo delle ferie verrà definito come stabilito dagli artt. 6 e 47 del presente contratto.

Secondo quanto stabilito dal contratto collettivo, chi decide il periodo di ferie è il datore di lavoro essendo le ferie decise secondo le esigenze di lavoro.

Però il contratto collettivo stabilisce anche che le ferie si decidono di comune accordo e che metà delle ferie vanno godute ad agosto.

In ogni caso il contratto collettivo fa riferimento all'art. 47 – "Regimi di orario e lavoro a turni" che appunto stabilisce che "Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti contraenti il C.C.N.L. e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, riposi annui, lavoro straordinario e flessibilità.

Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.

Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano".

L'articolo 6 richiama invece eventuali accordi di secondo livello, anche in materia di ferie.

Operai cooperative edili: retribuzione delle ferie tramite la Cassa Edile

Sempre l'art. 55 del CCNL Edilizia Cooperative stabilisce che "La cooperativa anticiperà il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, secondo modalità tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti".

Il contratto stabilisce che "Per il pagamento delle ferie, nei casi consentiti dall’attuale legislazione, valgono le norme dell’art. 8.

Le predette norme contenute nell’art. 58 sono compatibili con l’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie".

L'articolo 8 tratta gli "Accantonamento presso la cassa edile": "Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 55) e per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all’art. 46 (e art. 46-ter per i lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico perle festività di cui al punto 3 dell'art. 57".

Ferie e preavviso operai cooperative edili

Inoltre, in linea con la normativa nazionale, il contratto collettivo delle cooperative edili stabilisce che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie".

Quindi in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non si possono concedere le ferie per "smaltire" il preavviso di dimissioni o licenziamento.

Malattia durante le ferie

Conclude l'art. 55: "La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: 

  • malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
  • malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali".

Ferie impiegati cooperative edili

A disciplinare le ferie per gli impiegati delle cooperative edili è l'art. 85 del CCNL Edilizia Cooperative: "L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 84.

Per giorni lavorativi si intendono quelli non festivi compresi tra il lunedì e il venerdì.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 80".

Retribuzione ferie impiegati cooperative edili

Ecco cosa stabilisce l'art. 80: "Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale dell'impiegato sono i seguenti:
1) Stipendio minimo mensile – tabella allegata A;
2) indennità di contingenza;
3) ex-premio di produzione territoriale;
4) superminimo collettivo;
5) superminimo ad personam di merito;
6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (art. 82);
7) indennità di funzione Quadri (art. 15);
8) aumenti periodici di anzianità (art. 83);
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità di cassa e di maneggio di denaro (art. 86);
12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (art. 88);
13) indennità di zona malarica (art. 89);
14) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria".

Maturazione ferie impiegati cooperative edili

Per quanto riguarda la maturazione delle ferie degli impiegati, il contratto collettivo stabilisce che "Il lavoratore matura per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero".

Pagamento ferie in caso di dimissioni o licenziamento

Il CCNL Edilizia cooperative stabilisce che "In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero".

Chi decide le ferie degli impiegati delle cooperative edili

Il CCNL Edilizia cooperative stabilisce che "Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l'epoca di riposo feriale sarà tenuto conto, da parte dell'impresa compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato anche per un frazionamento delle ferie medesime".

Quindi anche in questo caso decide il datore di lavoro ma tenendo conto delle volontà dell'impiegato.

Ferie e preavviso impiegati cooperative edili

Continua il CCNL all'art. 85: "La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie".

Godimento delle ferie oltre l'anno di maturazione

Il CCNL stabilisce che "Di norma le ferie andranno godute nel corso dell’anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), non potessero essere godute entro l’anno di maturazione andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno.

In ogni caso non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con il pagamento di una indennità.

Solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’impresa verserà al lavoratore, per le ferie maturate e non fruite, una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 3)".

Richiamo in servizio dalle ferie

Il CCNL Edilizia Cooperativa stabilisce che "Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

La quota giornaliera da corrispondere all'impiegato in caso di ferie non godute, è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile di cui al 3° comma".

Malattia durante le ferie dell'impiegato delle cooperative edili

Sempre il contratto collettivo stabilisce che "La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nella seguente ipotesi:

  • malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
  • malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali".

In questo la normativa è uguale tra operai e impiegati.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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