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6 Maggio 2024
15:00

Detrazione sull’affitto: a chi spetta e come risparmiare sull’Irpef

Agli inquilini spetta una detrazione Irpef per i canoni di affitto pagati per i contratti di locazione regolarmente registrati, per alloggi adibiti ad abitazione principale. Spetta per i contratti a canone libero, concordato, per il contratti stipulati da giovani under 31 (Bonus affitto giovani) nonché anche ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Vediamo a chi spettano, quanto spetta, come funziona la detrazione e come si dichiara nel 730/2024 e nel Modello Redditi PF 2024.

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Detrazione sull’affitto: a chi spetta e come risparmiare sull’Irpef
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione sull'affitto a chi spetta e come risparmiare sull'Irpef

Ai contribuenti italiani spettano le detrazioni per i canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale. Si tratta di detrazioni sull'affitto che sono contenute nell'art. 16 del TUIR e che riguardano gli inquilini, ma anche i giovani che affittano una propria residenza, nonché i lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro.

Le detrazioni sull'affitto nella normativa fiscale sono di quattro tipologie.

Ecco una tabella che riepiloga le detrazioni per canoni di locazione:

Tipologia di detrazione per canoni di locazione o affitto Importo minimo e massimo
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71 codice 1 del 730 o Rigo RP71 codice 1 del Modello Redditi PF) Da 150 a 300 euro
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71 codice 2 del 730 o Rigo RP71 codice 2 del Modello Redditi PF) Da 247,90 a 498,80 euro
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza (Rigo E71 codice 4 del 730 o Rigo RP71 codice 4 del Modello Redditi PF) o Bonus affitto giovani Da 991,60 a 2.000 euro
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72 del 730 o RP72 del Modello Redditi PF) Da 495,80 a 991,60 euro.

Una ulteriore detrazione legata all'affitto è quella per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18 del 730 o Rigo RP8/RP10 codice 18 del modello Redditi PF), disciplinata dall'art 15, comma 1, lett. i-sexies del TUIR, meglio conosciuta come detrazione per affitto studenti universitari fuori sede.

Affrontiamo in questo approfondimento tutte le detrazioni sull'affitto, le regole per ottenerle, l'importo minimo e massimo della detrazione Irpef, la documentazione occorrente e come si dichiarano nel 730/2024 o nel modello Redditi Persone Fisiche 2024, per coloro che hanno sostenuto canoni di locazione agevolati nell'anno d'imposta 2023.

Sommario
1

Come funzionano le detrazioni per canoni di locazione e a chi spettano

Come funzionano le detrazioni per canoni di locazione e a chi spettano

Si ci chiede il bonus affitti che cos'è e come funziona?

In realtà si parla di detrazioni fiscali spettanti agli inquilini.

I contribuenti che percepiscono dei redditi nell’anno devono pagare le imposte sui redditi (Irpef).

La determinazione dell’imposta da pagare tiene conto anche di particolari situazioni di reddito o di alcuni oneri o spese sostenute nel corso dell’anno per le quali spettano delle detrazioni fiscali, che riducono l’Irpef da pagare.

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

Tra le tante detrazioni fiscali, si parla in questo caso delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione da parte degli inquilini per la propria abitazione principale, nonché il caso dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

In particolare, la detrazione per canoni di locazione, spesso chiamata sul web Bonus affitti, riguarda i contratti di locazione:

  • a canone libero;
  • a canone convenzionale;
  • stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni (cosiddetto Bonus affitto giovani);
  • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Si tratta di agevolazioni fiscali, lo ripetiamo, che spettano agli inquilini, quindi al conduttore, mentre per il locatore le agevolazioni fiscali sono ad esempio riguardanti la possibilità di un affitto con cedolare secca.

Quindi chi prende in affitto una casa con cedolare secca, ha diritto alla detrazione per canoni di locazione, ma il regime agevolato della cedolare secca riguarda il contribuente che fitta l'immobile, quindi il locatore, non riguarda il conduttore, che a sua volta ha l'agevolazione fiscale consistente nell'accesso, in presenza dei requisiti, alla detrazione per canoni di locazione.

Normativa detrazione per canoni di locazione

Anche se spesso vengono chiamati bonus affitti o bonus fitto, le agevolazioni fiscali riguardanti i canoni di locazione sono detrazioni fiscali spettanti ai sensi del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Ma quali sono le detrazioni fiscali per gli inquilini?

Le stabilisce l'art. 16 del TUIR, che è stato modificato dalla legge di Bilancio 2022, quindi la norma è cambiata dal 2022, riguardo alla detrazione per i giovani under 31 anni.

Tipologia di detrazione per canoni di locazione o affitto Normativa
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71 codice 1 del 730 o Rigo RP71 codice 1 del Modello Redditi PF) Art. 16 comma 01 del TUIR
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71 codice 2 del 730 o Rigo RP71 codice 2 del Modello Redditi PF) Art. 16, comma 1 del TUIR
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza (Rigo E71 codice 4 del 730 o Rigo RP71 codice 4 del Modello Redditi PF) Art. 16 comma 1-ter del TUIR
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72 del 730 o RP72 del Modello Redditi PF) Art. 16 comma 1-bis del TUIR

Ecco la normativa ai sensi dell'art. 16 del TUIR.

Quale è l'abitazione principale

L’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Requisiti da rispettare per la detrazione per canoni di locazione

Tutte le detrazioni fiscali per canoni di locazione hanno dei requisiti in comune.

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

La detrazione d’imposta per canoni di locazione è destinata agli inquilini che pagano l’affitto per la propria abitazione principale, pertanto uno dei requisiti è che l’immobile sia abitazione principale.

Contratto di locazione regolarmente registrato

L’inquilino deve avere un contratto di locazione regolarmente registrato ed i dati identificativi devono essere descritti nella domanda di richiesta.

Nel modello 730 va indicato inoltre il numero di giorni in cui l’immobile è stato destinato ad abitazione principale e per i quali spetta la detrazione. Va indicata inoltre la percentuale di detrazione spettante (es. nel caso di due contribuenti cointestatari del contratto di locazione, la percentuale sarà del 50%).

Le detrazioni per canoni di locazione, ivi compreso quelle relative ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più righi nel modello 730 per ogni tipologia di detrazione, la condizione è che i giorni totali indicati nelle detrazioni non superano i 365 giorni.

Se le detrazioni risultano superiori all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni fiscali relative a particolari tipologie di reddito, la quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerata da chi presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, Caf o professionista abilitato) nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor debito.

La misura della detrazione a diminuzione dell'imposta Irpef è differente in base al tipo di contratto di locazione ed all’età del contribuente, infatti abbiamo tre tipologie di locazioni agevolate.

Vediamo ora ognuna delle detrazioni.

Detrazione per contratti di locazione a canone libero

Si tratta della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale di cui all'art. 16, comma 01, del TUIR.

A chi spetta la detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Rientrano in questa categoria i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), pertanto a canone libero di durata minima 4 anni + 4  anni di rinnovo automatico.

Quanto spetta: da 150 a 300 euro annui

Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200/E).

Come dichiarare la detrazione nel 730/2024 o nel Modello Redditi PF 2024

La documentazione da controllare e conservare, quindi da procurarsi, per la detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale è la seguente:

  • Contratto di locazione registrato;
  • Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

La detrazione va dichiarata nel modello 730 ordinario, precompilato o semplificato nel rigo E71 con il codice 1.

Mentre nel modello Redditi Persone Fisiche va dichiarata nel rigo RP71 con il codice 1.

Nella Colonna 2 (n. giorni) bisogna indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Nella Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

Nella Colonna 4 (canone) non bisogna indicare nulla.

Detrazione per contratti di locazione cd. convenzionali

Si tratta della detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale ai sensi dell'Art. 16, comma 1, del TUIR.

A chi spetta la detrazione per alloggi locati con contratto in regime convenzionale

Rientrano in questa categoria i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431).

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 2.3.2, e Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.6).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2).

Quanto spetta: da 247,90 a 495,80 euro

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Come va stipulato il contratto e quale attestazione occorre

Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, sostituendo il precedente decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali.

In particolare, l’art. 1, comma 8, del citato decreto stabilisce che «Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali».

La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.

Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, pertanto, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni.

L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del d.m. 16 gennaio 2017) (Risoluzione 20.04.2018 n. 31/E).

In virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del D. L. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa.

Detrazione per contratti di locazione convenzionali: come dichiararla nel 730/2024 o nel Modello Redditi PF 2024

Per quanto riguarda la documentazione da controllare e conservare, per la detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale, occorrono i seguenti documenti:

  • Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998;
  • Contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017;
  • Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017;
  • Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
  • Attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale.

La detrazione va dichiarata nel modello 730 ordinario, precompilato o semplificato nel rigo E71 con il codice 2.

Mentre nel modello Redditi Persone Fisiche va dichiarata nel rigo RP71 con il codice 2.

Nella Colonna 2 (n. giorni) bisogna indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Nella Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

Nella Colonna 4 (canone) non bisogna indicare nulla.

Detrazione per contratti di locazione agevolata per giovani under 31 anni (bonus affitto per i giovani)

Si tratta della detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza ai sensi dell'art. 16, comma 1-ter), del TUIR.

A chi spetta il bonus affitto giovani

Ai giovani di età compresa tra i venti e trentuno anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della l. n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare, o per una porzione di essa, da destinare a propria residenza, spetta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

Requisiti bonus affitto giovani

Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

Quanto spetta: da 991,60 a 2.000 euro per i primi 4 anni

La detrazione spetta nella misura del 20 per cento del canone di locazione fino a un massimo di euro 2.000 e non può essere inferiore a euro 991,60.

Ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l'importo massimo riconoscibile come detrazione.

Invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all'importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito a residenza del locatario.

Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.

La detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.1).

Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2023 la detrazione può essere fruita fino al 2026. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione.

Compimento dei 31 anni durante l'anno

La circolare n. 15/E del 2023 prevede che "Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta". Quindi spetta anche se il giovane compie 31 anni durante l'anno.

Ad esempio, se il giovane compie trentuno anni in data 30 giugno 2023 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2023; qualora invece stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2023 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in questione (Circolare 01.04.2022, n. 9/E, paragrafo 5).

Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2023, per il 2023 la detrazione non spetta.

Bonus affitto giovani in caso di coinquilini

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5).

Bonus affitti giovani: le modifiche della Legge di Bilancio

L’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter
dell’articolo 16 del TUIR, riconoscendo, dall’anno d’imposta 2022, ai giovani (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale.

Se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa:

  • eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non
    compiuti;
  • estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione
    dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione;
  • stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
  • prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro,  poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.

In linea con quanto previsto dalla precedente normativa (fino al 2021), resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

È confermato, altresì, il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il
reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro. La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione

Detrazione per affitto giovani under 31 anni: come dichiararla nel 730/2024 o nel Modello Redditi PF 2024

Per quanto riguarda la documentazione da controllare e conservare per la Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza sono necessari i seguenti documenti:

  • Contratto di locazione registrato;
  • Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è stato adibito a propria residenza e che lo stesso è diverso da quello adibito ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui è affidato.

La detrazione va dichiarata nel modello 730 ordinario, precompilato o semplificato nel rigo E71 con il codice 4.

Mentre nel modello Redditi Persone Fisiche va dichiarata nel rigo RP71 con il codice 4.

Nella Colonna 2 (n. giorni) bisogna indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Nella Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

Nella Colonna 4 (canone) bisogna indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’, come nel caso del bonus affitto giovani.

Detrazione per locazione dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Per particolari situazioni lavorative, è possibile che un lavoratore abbia la necessità di trasferire la propria residenza per motivi di lavoro.

Nel caso in cui il nuovo comune presso il quale si trasferisce la residenza, che può essere sia il comune dove si presta il lavoro o un comune limitrofo, è distante almeno 100 km dal precedente, il Fisco concede al lavoratore contribuente la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale per i canoni di locazione sostenuti per l’affitto di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale.

L'ulteriore condizione posta è che il comune dove il lavoratore trasferisce la residenza sia fuori dalla propria regione.

La detrazione spetta per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza pertanto se ad esempio la propria residenza è stata trasferita nel 2010, la detrazione spetterà nel 2010, nel 2011 e nel 2012.

A chi spetta

Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi cococo (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2).

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente.

Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Quindi il beneficio spetta anche ai neoassunti,  cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Quanto spetta: da 495,80 a 991,60 euro

Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Requisiti

Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).

Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.

Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.

I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.

La detrazione spetta per i primi 3 anni

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).

Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2023, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2023, 2024 e 2025.

Contratto cointestato

In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).

Trasferimento residenza all'estero

Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.

Come dichiara la detrazione nel 730/2024 e nel Modello Redditi PF

Per quanto riguarda la documentazione da controllare e conservare, per la Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, occorrono i seguenti documenti:

  • Contratto di locazione registrato;
  • Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU 2024 attestante la qualifica di lavoratore dipendente;
  • Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

La detrazione va dichiarata nel Rigo E72 del modello 730/2024.

Nel caso di modello Redditi Persone Fisiche 2024, la detrazione va dichiarata nel Rigo RP72.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2021, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2021, 2022 e 2023.

Nella Colonna 1 (n. giorni) bisogna indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Nella Colonna 2 (percentuale) bisogna indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

Credito al contribuente in caso di incapienza

Le detrazioni spettanti per i contratti a canone libero, a canone convenzionale, quelli stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni e quelli stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro, ci sono una serie di normative in comune.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (D.M. 11 febbraio 2008).

In altre parole, non si perde il beneficio fiscale.

L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.1).

Cumulo di detrazioni per locazione durante l'anno: quale spetta

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).

Ripartizione detrazione per i canoni di locazione

La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato d.m. del 2008 (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.4).

Detrazione per canoni di locazione e deduzione per abitazione principale

La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis), del TUIR per l’abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).

L’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR consente di dedurre dal reddito
complessivo un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, ossia dell’unità immobiliare nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i
suoi familiari dimorano abitualmente.

L’articolo 16 del TUIR prevede, invece, una detrazione dall’imposta lorda, di
importo variabile in funzione del reddito complessivo, per i soggetti titolari di
contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il successivo comma 1-quinquies dell’art. 16 del TUIR, nel disporre che le
detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno
durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale,
specifica che per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

La definizione di abitazione principale presente nel TUIR è analoga in entrambi i casi: abitazione in cui il proprietario/conduttore “o” i suoi familiari dimorano
abitualmente. La presenza della disgiunzione “o” in entrambe le disposizioni
comporta che sia possibile avvalersi delle agevolazioni anche nel caso in cui
l’immobile interessato sia l’abitazione principale del solo familiare (e non anche
del contribuente).

Secondo la legislazione vigente il contribuente, quindi, può avvalersi:

  • della deduzione per una sola abitazione principale (cfr. circolare n. 247/E
    del 1999, par. 1.1). Nell’ipotesi in cui il contribuente possieda due fabbricati, uno
    adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l’altro a quella dei familiari
    (es.: figlio), la deduzione spetta per l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente (cfr. risoluzione n. 13/E del 2000 e circolare n. 95/E del 2000, par. 5.1.4);
  • della detrazione per una sola abitazione principale. Nell’ipotesi in cui il contribuente sia titolare di due contratti di locazione di immobili, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l’altro a quella dei familiari (es.: figlio), può scegliere la detrazione più favorevole (comma 1-quater dell’art. 16 del TUIR).

L'Agenzia delle Entrate ritiene che le due misure (deduzione e detrazione) siano compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate.

Infatti, l’art. 10 del TUIR richiede il solo possesso di un’immobile – abitazione
principale (del possessore “o” dei familiari), mentre l’art. 16 del TUIR richiede la
stipulazione di un contratto di locazione di un’immobile – abitazione principale
(del conduttore “o” dei familiari) e di possedere un reddito complessivo che non
supera i 30.987,41 euro.

Le disposizioni in commento, inoltre, non prevedono espressamente
l’incompatibilità tra la deduzione per abitazione principale e la detrazione per
canoni di locazione. Solamente l’art. 16 del TUIR stabilisce una regola di
incumulabilità, ma la stessa è meramente “interna”, nel senso che preclude la
contestuale fruizione di due diverse tipologie di detrazioni per canoni di
locazione (comma 1-quater del TUIR).

L'Agenzia delle Entrate osserva, infine, che i casi di contemporanea fruizione delle due agevolazioni trovano la loro giustificazione nella diversa ratio delle due disposizioni.

L’art. 10 del TUIR “defiscalizza” il reddito dell’abitazione principale posseduta,
indipendentemente dal reddito complessivo, mentre, l’art. 16 del TUIR è
un’agevolazione limitata ai contribuenti più deboli, in quanto la detrazione (che
non è commisurata all’importo dei canoni pagati) dipende dal reddito
complessivo, al lordo del reddito dell’abitazione principale posseduta, e non
spetta quando il reddito complessivo eccede l’importo di 30.987,41 euro.

Detrazione per canoni di locazione e contributo fondo affitti

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.

La domanda posta al Fisco è la seguente: La legge n. 431 del 1998 prevede espressamente l’incompatibilità tra la detrazione di cui al comma 1 dell’art. 16 del Tuir e “il Contributo fondo affitti”. Per le nuove detrazioni previste dai commi 01 e 1-ter, si può ritenere che non operi l’incompatibilità?

La risposta è la seguente: "La disposizione stabilisce, al fine di eliminare ogni dubbio, che le due agevolazioni previste dalla medesima legge 431 del 1998 in favore dei conduttori non possono essere cumulate in capo al medesimo soggetto. Il riferimento alla detrazione è generico in quanto la stessa sarebbe dovuta essere individuata
mediante un successivo provvedimento.

Peraltro, la norma conferma un principio immanente nel sistema delle agevolazioni sul reddito delle persone fisiche in  base al quale la stessa è fruibile solo se la spesa rimane a carico del contribuente.

Si ritiene, pertanto, che la non cumulabilità tra il Contributo fondo affitti sussista
per tutte le detrazioni di cui all’articolo 16 del Tuir.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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