Nel Testo unico sulle imposte sui redditi ci sono una serie di detrazioni fiscali, che consentono al contribuente di ridurre l’imposta Irpef da pagare. All’art. 13 del TUIR, tra le altre detrazioni, c’è la detrazione per redditi di lavoro autonomo. E’ una detrazione fiscale per professionisti, titolari di partita IVA e anche chi svolge lavoro autonomo non occasionale e prestazioni occasionali.
E’ prevista quindi un’agevolazione fiscale sul reddito anche per i lavoratori autonomi, oltre che la detrazione fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti.
La detrazione per lavoro autonomo nell'anno 2024 è uguale al quella prevista negli anni 2022 e 2023, non essendo stata modificata dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) e dal Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 di riforma della normativa sull'Irpef.
Detrazioni per redditi di pensione 2024-2025 [GUIDA]
La detrazione per lavoro autonomo e altri redditi spetta ai titolari di:
- redditi assimilati al lavoro dipendente (articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i)),
- redditi da lavoro autonomo per esercizio di arti e professioni (art. 53 TUIR);
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67 TUIR);
- redditi da prestazioni occasionali (art. 67 TUIR) e redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67 TUIR).
La Legge di Bilancio 2022 ha modificato il comma 5 dell'art. 13 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986) ed ha introdotto un comma 5-ter, riscrivendo la detrazione redditi di lavoro autonomo, che è aumentata a far data dal 1 gennaio 2022 e quindi anche nell'anno 2023 e nell'anno 2024.
Vediamo nel dettaglio la detrazione per redditi lavoro autonomo, occasionale e altri redditi e come funziona il calcolo dell'Irpef.
Detrazione per redditi di lavoro autonomo e altri redditi anno 2024 (e 2022-2023)
La prima cosa da sapere è che il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 denominato "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" sono state modificate le aliquote Irpef, in particolare dall'anno 2024 il contribuente paga una imposta Irpef del 23% fino a 28.000 euro, quindi è stata ridotta l'aliquota del 25% (per la fascia di reddito da 15.000 a 28.000 euro) al 23%.
Questa modifica delle aliquote Irpef ha un impatto anche sui redditi da lavoro autonomo e altri redditi, perché riduce l'imposta Irpef lorda sulla quale si applica poi la detrazione.
Il D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 è intervenuto modificato la detrazione per lavoro dipendente, non è invece intervenuto sulla detrazione per lavoro autonomo che resta quindi quella in vigore dal 2022, valida anche nel 2023, che però era stata aumentata. Vediamo come.
L'articolo 13, commi 5, b-ter, commi 6 e 6-bis del TUIR, come modificato dal comma 2 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2022 sono i seguenti (validità dal 1 gennaio 2022, per l'anno 2023 e per l'anno 2024):
Art. 13, comma 5, TUIR:
"Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
«a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;
Art. 13, comma 5-ter, TUIR:
"La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro".
Art. 13, comma 6, TUIR:
"Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali".
Questa è la normativa sulla detrazione per lavoro autonomo in vigore negli anni 2022, 2023 e 2024. Vediamo ora la normativa precedente, in modo da capire quali sono le differenze.
Detrazione lavoro autonomo fino al 2021. La normativa è stata cambiata, in quanto l'art. 13 comma 5 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2021 è il seguente: "5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro”.
Detrazione per lavoro autonomo: cosa è cambiato
Pertanto, rispetto alla precedente disciplina in vigore fino al 2021, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e altri redditi in vigore dal 1° gennaio 2022, quindi valido per gli anni 2022, 2023 e 2024 è stato modificato con un aumento della detrazione.
E' stata ampliata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro.
E' stata introdotta una ulteriore soglia di reddito – superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro – con una detrazione di 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito di 5.501 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro.
E' stata rimodulata l’ultima soglia di reddito, ora superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.001 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro.
E' stato previsto un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
Ma affrontiamo nel dettaglio la detrazione, soprattutto vedendo a chi spetta.
Elenco redditi di lavoro autonomo e altri redditi per i quali spetta la detrazione
L'agevolazione fiscale, consistente in una detrazione all'imposta Irpef, di cui all'art. 13 comma 5 del TUIR è prevista "se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) – ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili – 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR".
I redditi di cui all'articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) sono i seguenti:
- compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (cfr. articolo 50, comma 1, lettera e), del TUIR);
- indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR);
- indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (cfr. articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR);
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione (cfr. articolo 50, comma 1, lettera h), del TUIR);
- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 (cfr. articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR).
Il richiamo espresso al lavoro autonomo è l’inclusione tra i redditi per i quali spetta la detrazione appena descritta dell’art. 53 del TUIR. Questo articolo tratta infatti i redditi da lavoro autonomo, definendoli così al comma 1: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall‘esercizio di arti e professioni.
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5”.
Il comma 2 dello stesso articolo 53 poi prevede altri redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, quali tra gli altri le partecipazioni agli utili, i redditi da prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo.
Pertanto, non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per i lavoratori autonomi esiste una detrazione fiscale sul loro reddito che riduce l’imposta lorda Irpef da pagare.
L'articolo 66 del TUIR riguarda i redditi delle imprese minori.
Sono inclusi nella detrazione di cui all'art. 13 comma 5 del TUIR anche:
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (cfr. articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR);
- dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (cfr. articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR);
Quindi tutti i titolari di partita Iva, i professionisti con e senza cassa, i titolari di impresa individuale, ma anche coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo non occasionale, così come coloro che effettuano prestazioni occasionali (si intende chi svolge lavoro autonomo occasionale, non chi effettua collaborazioni occasionali mini co.co.co. o chi presta lavoro occasionale di tipo accessorio), hanno diritto ad una detrazione fiscale che riduce l’Irpef da pagare, calcolata sul reddito annuale (ricavi meno costi), il tutto dichiarato nel modello Unico PF.
E’ infatti in sede di presentazione dei redditi, presentando l’Unico PF sui redditi dell’anno precedente, che il titolare di un reddito di lavoro autonomo può calcolare l’imposta Irpef annuale da pagare, tenendo conto non solo del calcolo della detrazione per redditi di lavoro autonomo spettante, ma anche delle ritenute d’acconto che sono state versate sulle fatture emesse.
Prestazioni occasionali: detrazione e recupero ritenuta d'acconto
Le prestazioni occasionali ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, ossia quelle prestazioni con il lavoratore che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale, rientrano a livello fiscale nell'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR e sono facenti parte della categoria dei "redditi diversi".
I redditi da lavoro autonomo, compreso quelli derivanti da attività occasionali, ai sensi dell'art. 71 del TUIR sono pari alla differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti la produzione.
Il reddito, ossia la differenza tra il compenso ed i costi, è assoggettato ad imposta Irpef, applicando le ordinarie aliquote Irpef per scaglioni di reddito, ma beneficia anche della detrazione per lavoro autonomo.
Ciò può determinare, stante il versamento di una ritenuta d'acconto del 20%, un conguaglio fiscale a credito in sede di dichiarazione dei redditi.
Calcolo della detrazione per lavoro autonomo
La detrazione per chi nell'anno d'imposta (anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre), produce redditi di lavoro autonomo e altri redditi come sopra elencato, abbiamo visto che è pari a:
- 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2021 era questa:
- 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
La normativa ha previsto una ulteriore detrazione. Ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2024 (così come spettava negli anni 2022-2023).
Le formule di calcolo della detrazione per redditi di lavoro autonomo e altri redditi nel 2024 (così come nel 2022-2023) sono le seguenti:
- Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro: 1.265 euro.
- Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro:
500 + 765 x [(28.000-reddito complessivo)/22.500)]
- Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro:
500 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]
- Reddito complessivo superiore a 50.000 euro: nessuna detrazione.
Tabella calcolo detrazione per lavoro autonomo e Irpef netta
Ecco la tabella di calcolo della detrazione per redditi di lavoro autonomo e altri redditi nell'anno 2024 (così come 2022-2023) in relazione al reddito ed il relativo calcolo dell'Irpef lorda e netta:
Reddito | Irpef lorda | Detrazione per lavoro autonomo | Irpef netta |
---|---|---|---|
1.000,00 € | 230,00 € | 1.265,00 € | 0,00 € |
2.000,00 € | 460,00 € | 1.265,00 € | 0,00 € |
3.000,00 € | 690,00 € | 1.265,00 € | 0,00 € |
4.000,00 € | 920,00 € | 1.265,00 € | 0,00 € |
5.000,00 € | 1.150,00 € | 1.265,00 € | 0,00 € |
5.500,00 € | 1.265,00 € | 1.265,00 € | 0,00 € |
6.000,00 € | 1.380,00 € | 1.248,00 € | 132,00 € |
7.000,00 € | 1.610,00 € | 1.214,00 € | 396,00 € |
8.000,00 € | 1.840,00 € | 1.180,00 € | 660,00 € |
9.000,00 € | 2.070,00 € | 1.146,00 € | 924,00 € |
10.000,00 € | 2.300,00 € | 1.112,00 € | 1.188,00 € |
11.000,00 € | 2.530,00 € | 1.128,00 € | 1.402,00 € |
12.000,00 € | 2.760,00 € | 1.094,00 € | 1.666,00 € |
13.000,00 € | 2.990,00 € | 1.060,00 € | 1.930,00 € |
14.000,00 € | 3.220,00 € | 1.026,00 € | 2.194,00 € |
15.000,00 € | 3.450,00 € | 992,00 € | 2.458,00 € |
16.000,00 € | 3.680,00 € | 958,00 € | 2.722,00 € |
17.000,00 € | 3.910,00 € | 874,00 € | 3.036,00 € |
18.000,00 € | 4.140,00 € | 840,00 € | 3.300,00 € |
19.000,00 € | 4.370,00 € | 806,00 € | 3.564,00 € |
20.000,00 € | 4.600,00 € | 772,00 € | 3.828,00 € |
21.000,00 € | 4.830,00 € | 738,00 € | 4.092,00 € |
22.000,00 € | 5.060,00 € | 704,00 € | 4.356,00 € |
23.000,00 € | 5.290,00 € | 670,00 € | 4.620,00 € |
24.000,00 € | 5.520,00 € | 636,00 € | 4.884,00 € |
25.000,00 € | 5.750,00 € | 602,00 € | 5.148,00 € |
26.000,00 € | 5.980,00 € | 568,00 € | 5.412,00 € |
27.000,00 € | 6.210,00 € | 534,00 € | 5.676,00 € |
28.000,00 € | 6.440,00 € | 500,00 € | 5.940,00 € |
29.000,00 € | 6.790,00 € | 477,27 € | 6.312,73 € |
30.000,00 € | 7.140,00 € | 454,55 € | 6.685,45 € |
31.000,00 € | 7.490,00 € | 431,82 € | 7.058,18 € |
32.000,00 € | 7.840,00 € | 409,09 € | 7.430,91 € |
33.000,00 € | 8.190,00 € | 386,36 € | 7.803,64 € |
34.000,00 € | 8.540,00 € | 363,64 € | 8.176,36 € |
35.000,00 € | 8.890,00 € | 340,91 € | 8.549,09 € |
36.000,00 € | 9.240,00 € | 318,18 € | 8.921,82 € |
37.000,00 € | 9.590,00 € | 295,45 € | 9.294,55 € |
38.000,00 € | 9.940,00 € | 272,73 € | 9.667,27 € |
39.000,00 € | 10.290,00 € | 250,00 € | 10.040,00 € |
40.000,00 € | 10.640,00 € | 227,27 € | 10.412,73 € |
41.000,00 € | 10.990,00 € | 204,55 € | 10.785,45 € |
42.000,00 € | 11.340,00 € | 181,82 € | 11.158,18 € |
43.000,00 € | 11.690,00 € | 159,09 € | 11.530,91 € |
44.000,00 € | 12.040,00 € | 136,36 € | 11.903,64 € |
45.000,00 € | 12.390,00 € | 113,64 € | 12.276,36 € |
46.000,00 € | 12.740,00 € | 90,91 € | 12.649,09 € |
47.000,00 € | 13.090,00 € | 68,18 € | 13.021,82 € |
48.000,00 € | 13.440,00 € | 45,45 € | 13.394,55 € |
49.000,00 € | 13.790,00 € | 22,73 € | 13.767,27 € |
50.000,00 € | 14.140,00 € | 0,00 € | 14.140,00 € |
Fino a 5.500 euro di reddito il contribuente non deve alcuna imposta Irpef e quindi recuperare la ritenuta d'acconto versata.
Calcolo detrazione reddito di 5.000 euro
Nel caso in cui il reddito per un massimo di 5.000 euro è prodotto nell‘anno 2024, al contribuente spetta semplicemente 1.265 euro di detrazione. Il contribuente potrebbe aver versato la ritenuta d'acconto del 20%, che nel caso in questione, supponiamo di 5.000 euro di reddito, è pari a 1.000 euro.
L'imposta lorda è pari al 23% di 5.000 euro, ossia 1.150 euro, ma la detrazione Irpef per reddito da lavoro autonomo è 1.265 euro, pertanto tale contribuente ha versato 1.000 euro di ritenuta d'acconto, ha una imposta lorda di 1.150 euro che viene azzerata dalla detrazione fiscale (che è 1.265 euro), pertanto avrà diritto a recuperare in dichiarazione dei redditi, l'acconto di 1.000 euro versato.
Nel caso il reddito da lavoro autonomo (che supponiamo sia il reddito complessivo ai fini Irpef) fosse stato prodotto nell'anno 2021, il calcolo sarebbe diverso perché si applica la formula "1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro".
Il contribuente ha diritto alla detrazione per lavoro autonomo di 1.099,60 euro, frutto del calcolo 1.104 euro x ((55.000-5.000)/50.200)) = 1.099,60 euro.
Il contribuente in questione, avendo un reddito di 5.000 euro, ha versato una ritenuta d'acconto di 1.000 euro, pertanto deve versare in dichiarazione del redditi 2022 la cifra di 99,60 euro.
Dal confronto tra le due normative sulla detrazione per lavoro autonomo si evince che la no tax area, ossia la soglia in cui il contribuente è incapiente e non bisogna pagare l'Irpef recuperando la ritenuta d'acconto del 20% versata, fino al 2021 era di 4.800 euro, mentre nel 2022, 2023 e 2024 è di 5.500 euro.
Calcolo detrazione reddito di 15.000 euro
Ponendo che il lavoratore autonomo sommando i propri ricavi e sottraendo i propri costi ha un reddito di 15.000 euro, l’imposta lorda calcolata è il 23% di 15.000 euro, ossia 3.450 euro. A questa imposta Irpef va sottratta la detrazione. Essendo il reddito di 15.000 euro, il calcolo è:
- nell'anno 2021 pari a 55.000-15.000 euro = 40.000 euro, poi 40.000 euro diviso 50.200 = 0,7968127490039841, che va moltiplicato 1.104 euro. Il risultato finale è una detrazione spettante di 879,68 euro. L’imposta Irpef da pagare è pari a 3.450 euro meno 879,68 euro, ossia 2.570,32;
- nell'anno 2022-2023-2024 pari a 28.000-15.000 = 13.000 euro, poi 13.000 euro diviso 22.500 = 0,577777, che va moltiplicato per 765 euro. Il risultato viene 442 euro che va sommato a 500 euro, per un totale della detrazione di 942 euro. Scatta però anche l'ulteriore detrazione: L’importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Quindi il totale è 992 euro. L'imposta Irpef da pagare è pari a 3.450 euro meno 992 euro, ossia 2.458 euro.
Il lavoratore autonomo dovrà tenere conto anche degli acconti Irpef già versati, ossia le ritenute d’acconto del 20% sulle fatture emesse. E quindi potrebbe comunque aver diritto ad un rimborso Irpef.
Nel caso di un lavoratore con reddito da lavoro autonomo di 15.000 euro, la ritenuta d'acconto versata è di 3.000 euro.
Quindi nell'anno 2021 il contribuente ha una imposta da pagare di 2.570,32 euro, ma avendo versato già 3.000 euro come ritenuta d'acconto avrà diritto ad un conguaglio fiscale a favore di 429,68 euro.
Nell'anno 2022, 2023, 2024, analogamente, ha una imposta da versare di 2.458 euro, ma avendo versato già 3.000 euro come ritenuta d'acconto, avrà diritto ad un conguaglio fiscale a favore di 542 euro.
Differenza tra detrazione lavoro autonomo, dipendente e pensione
C'è una importante differenza riguardo la detrazione per lavoro autonomo rispetto alla detrazione per lavoro dipendente e la detrazione per redditi da pensione, ed è nella circostanza che la detrazione per lavoro autonomo non è rapportata ai periodi di lavoro nell'anno.
Ossia, in tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
Per intenderci, la detrazione per lavoro dipendente è rapportata a giorni, quindi viene calcolata dividendo per 365 giorni la detrazione per poi moltiplicarla per i giorni di lavoro dipendente svolto nell'anno.
Nel caso della detrazione per lavoro autonomo non vengono conteggiati i giorni, ma la detrazione spetta nella misura piena, rapportata al solo reddito prodotto nell'anno.