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27 Maggio 2024
11:00

Detrazione assicurazione casa 730/2024: dal 19% al 90% della polizza eventi calamitosi

La detrazione sull'assicurazione della casa è del 19% nel 730/2024 e spetta sui premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi sostenute nell'anno d'imposta 2023. Spetta la detrazione del 90% sui premi per le assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione, ad un’impresa di assicurazione, del credito d’imposta sisma bonus 110%. Vediamo nel dettaglio la detrazione polizza assicurazione casa.

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Detrazione assicurazione casa 730/2024: dal 19% al 90% della polizza eventi calamitosi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione assicurazione casa 730 2024 dal 19% al 90% della polizza eventi calamitosi

I contribuenti possono beneficiare della detrazione sull'assicurazione della casa, che è pari al 19% ed è fruibile nel 730/2024 in riferimento alla spesa sostenuta per premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi sostenute nell'anno d'imposta 2023.

E' possibile in alcuni casi l'elevazione della detrazione al 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.

Si tratta di due agevolazioni fiscali legate a premi assicurativi, diverse tra di loro, ma entrambe collegate ai premi assicurativi contro gli eventi calamitosi, perché è questa l'assicurazione sulla casa detraibile.

Detrazione polizza casa al 90% in caso di Sisma bonus e Superbonus

Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir.

Nel modello 730/2024 vi è una detrazione in riferimento alle spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento ai fini Irpef. Si tratta dei "Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione".

In sostanza per le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, la detrazione è elevata al 90% se la polizza è stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110%.

Quando spetta

A stabilire la detrazione del 90% dell'assicurazione sulla casa è l'articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020.

L'articolo 119 tratta gli "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", ossia la detrazione del 110% o bonus 110%. Il comma 4 stabilisce che "Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.

Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003".

Quindi spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.

Come si ottiene

Per avere la detrazione maggiorata è necessario, tuttavia, che l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze si trovino in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3) e che siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% e per la cessione del credito.

Le istruzioni del 730/2024, così come la legge, infatti stabiliscono che "Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003".

La detrazione del 90% per i premi assicurativi non può essere ceduta. In altri termini, l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del premio assicurativo.

Non solo, il pagamento dei premi deve essere effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.

Detrazione assicurazione casa del 19%

Si tratta della normale detrazione sui premi assicurativi prevista dal TUIR.

La detrazione per Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi è prevista nell'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del TUIR: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo".

A chi spetta la detrazione

La detrazione della polizza casa contro eventi calamitosi spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

La detrazione spetta sui premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo e può essere stipulata su più case, quindi sull'abitazione principale o prima casa, sulla seconda casa, ecc.

Quali assicurazioni sulla casa sono detraibili?

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

Quindi per godere della detrazione del 19% della spesa per l'assicurazione della casa, bisogna assicurare l'immobile residenziale e contemporaneamente le pertinenze, ma non solo la pertinenza.

La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.

Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.

Detrazione polizza casa: quali sono le calamità naturali?

Quali sono gli eventi calamitosi detraibili?

Molti contribuenti sono interessati a capire quando scatta la detrazione sulla polizza assicurativa sulla casa.

Il ragionamento che va fatto dal punto di vista fiscale è che è detraibile al 19% (elevato nei casi previsti al 90%) il premio per assicurazione avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Quindi è detraibile questa tipologia di premio, questa tipologia di assicurazione per un rischio specifico, ossia quello riguardante il rischio di eventi calamitosi.

Detrazione polizza casa incendi. Se il contribuente ha stipulato un'assicurazione avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulata relativamente ad una unità immobiliare ad uso abitativo e in tale assicurazione è previsto la copertura del rischio incendio, il contribuente da un lato è assicurato riguardo il rischio incendi e dall'altro lato beneficia della detrazione del 19% sul premio pagato.

Detrazione polizza casa crollo e terremoto. Anche in questo caso, se la polizza copre tale rischio, il contribuente avrà diritto alla copertura assicurativa per crollo o terremoto e sul premio pagato per l'assicurazione avente oggetto il rischio di eventi calamitosi alla detrazione del 19%.

Detrazione polizza alluvione e allagamento. Anche in questo caso, se la polizza copre i rischi di alluvione e allagamento, il contribuente avrà diritto alla copertura assicurativa per alluvione e allagamento e sul premio pagato per l'assicurazione avente oggetto il rischio di eventi calamitosi alla detrazione del 19%.

Il ragionamento è che anche altri rischi rientranti negli eventi calamitosi possono essere oggetto specifico della polizza. La detrazione spetta se si paga un premio assicurativo contro il rischio di eventi calamitosi.

Polizze multirischio

In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Quindi il cuore della detrazione spetta sui premi assicurativi pagati dal contribuente, nell'anno d'imposta, avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi

Polizza condominiale detraibile

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione del 19%, sui premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Importo massimo detraibile

La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.

Quindi se da un lato la legge fissa nel 19% l'ammontare della detrazione, dall'altro lato il contribuente può beneficiare del 19% della detrazione su tutti i premi assicurativi pagati, per qualsiasi casa e di qualsiasi importo. Non vi sono limiti riguardo al premio assicurativo pagato.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 43.

Vi sono solo limite di detraibilità collegati al reddito del contribuente.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Obbligo di pagamento tracciabile del premio assicurativo

La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Quindi non è possibile pagare il premio in contanti. O meglio, laddove fosse pagato in contanti, il contribuente non avrebbe diritto alla detrazione del 19%. E neanche a quella elevata al 90% nei casi previsti.

Documentazione da procurarsi per la detrazione

Per le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, ecco la documentazione occorrente per il diritto alla detrazione del 19% (elevata al 90% nei casi previsti):

  • Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti;

In caso di polizze condominiali:

  • dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente pagato;
  • o in alternativa a tale certificazione è necessario esibire tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta (come sopra)

Detrazione premi assicurativi contro eventi calamitosi: quale rigo nel 730/2024

Le detrazioni sui premi assicurativi contro eventi calamitosi sono due, quella ordinaria del 19% e quella elevata al 90%.

Vanno dichiarate nel quadro E – Oneri e Spese del 730/2024 con due codici diversi, vediamoli.

Detrazione del 90%

Nel quadro E – Oneri e spese del 730/2024 vanno dichiate nel rigo da E8 a E10 con il codice 81, i  premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione.

Detrazione del 19%

I contribuenti vogliono sapere per la detrazione polizza casa quale è il rigo del 730 oppure come scaricare assicurazione casa nel 730.

Nel caso dell'ordinaria detrazione del 19% per premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo, i righi sono sempre da E8 a E10 ma con il codice 43.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.

Nel rigo E8 o E9 o E10, indicare:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 la spesa sostenuta.

Nel modello Redditi Persone Fisiche 2024, i codici sono gli stessi, quindi 43 e 81, ma il quadro da compilare è il quadro RP – Oneri e Spese.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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