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22 Aprile 2024
15:00

Congedo parentale 2024, i mesi pagati all’80% diventano due: online le istruzioni INPS

L'INPS ha diposto per il congedo parentale l’elevazione dell’indennità per un’altra mensilità da godere entro il sesto anno del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento dei 18 anni). L’indennità prevista dal congedo per il mese ulteriore è pari all’80% della retribuzione solo per l’anno 2024.

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Congedo parentale 2024, i mesi pagati all’80% diventano due: online le istruzioni INPS
Dottoressa in Giurisprudenza
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La Circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024 ha comunicato di aver disposto l'aumento dell’indennità prevista in caso di congedo parentale che, dal 30% al 60% della retribuzione di prima, passa all’80% per un altro mese.

L’elevazione dell’indennità del congedo parentale al momento è prevista solo per l’anno 2024 per i dipendenti privati che terminano il congedo di maternità (o paternità) dopo il 31 dicembre 2023.

Per i dipendenti pubblici, invece, il riconoscimento del congedo parentale e del suo trattamento economico sono demandati alla Pubblica Amministrazione di riferimento, ovvero quella con cui intercorre il rapporto di lavoro.

Vediamo in maniera chiara e dettagliata tutto quello che occorre sapere per fare domanda.

Congedo parentale 2024, cos’è e come funziona

L’INPS ha pubblicato la Circolare 57/2024 rendendo note alcune modificazioni utili ai genitori con figli inseriti nel mondo del lavoro.

Si tratta del congedo parentale che opera in alternativa tra i genitori e per il quale è stata disposta l’elevazione dell’indennità per un’altra mensilità da godere entro il sesto anno del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento dei 18 anni).

L’indennità prevista dal congedo per il mese ulteriore è pari all’80% della retribuzione solo per l’anno 2024.

La modifica normativa è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, ma è necessario fare un’importante precisazione: non è stata aggiunta una mensilità di congedo parentale indennizzato.

L’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ha fissato l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

A chi è destinato il congedo parentale elevato?

Vediamo la platea dei destinatari individuati dall’elevazione del congedo.

Il congedo di maternità, oppure il congedo di paternità, elevato è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Sono esclusi, invece, le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata e altri).

Facciamo un esempio pratico:

Tizia è una lavoratrice dipendente, Caio invece appartiene ad altra categoria lavorativa.
L’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo a Tizia, ovvero al genitore lavoratore dipendente.

Come funziona l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese di congedo parentale

La Circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024 chiarisce il fatto che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita oppure solo da parte di uno dei due.

La possibilità di fruirne in maniera “alternata” tra il padre e la madre non esclude la possibilità di goderne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

L’elevazione dell’indennità del congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro può essere  fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.

Si ricorda che, entro i limiti massimi di entrambi i genitori – ovvero 10 mesi che possono essere elevati a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato e non inferiore ai 3 mesi – il congedo da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento dei 18 anni, il congedo parentale del cd. genitore solo o di entrambi i genitori viene indennizzato in questo modo:

  • entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore, un mese viene indennizzato all’80% della retribuzione;
  • entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore, un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024);
  • a prescindere dalla situazione reddituale, 7 mesi sono indennizzati al 30%;
  • salvo che il richiedente si trovi nella condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati.

Cosa sapere dei congedi parentali già fruiti?

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne, ecco tutto quello che conviene tenere a mente.

I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.

I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.

I periodi di congedo parentale di cui sopra, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione invece che all’80%.

Per quanto riguarda i periodi di congedo da fruire entro i 12 anni del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi, e ciò comprensivo sia dell’indennizzo all’80% visto all’inizio e dell’indennizzo all 80%-60% precedentemente spiegato.

I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

E’ bene sapere che il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Cosa cambia con il congedo parentale INPS 2024

La Legge di Bilancio 2024 e la sua nuova previsione normativa riguarda in via esclusiva i genitori che esauriscano (anche per un giorno soltanto) il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Restano esclusi dalla nuova disposizione del congedo parentale 2024 quei genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo al 31 dicembre 2023.

Il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% per il 2024 e al 60% dal 2025 spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo.

Esempi calcolo congedo parentale 2024

Per comprendere chiaramente le nuove regole, vediamo adesso alcuni esempi utili per il calcolo del congedo parentale 2024.

Esempio 1

Tizietto è  nato il 20 novembre 2023, la madre Caia è una lavoratrice dipendente che terminerà il congedo di maternità il 20 febbraio 2024.

Sempronio, il padre, usufruisce di 2 mesi di congedo di paternità a partire dal 21 novembre 2023 e fino al 20 gennaio 2024.

Il mese di congedo di Sempronio, ovvero quello che va dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023, è indennizzabile all’80% della retribuzione.

Il successivo periodo di congedo che va dal dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è invece indennizzabile al 30%.

Infine, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all’80%.

A Caia e Sempronio restano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione, qualora ne usufruiranno entro il 2024. Altrimenti, se usufruiti a partire dal mese di gennaio 2025 ed entro il 6° compleanno del figlio, sarebbe indennizzabile al 60%.

Esempio 2

Mevia, lavoratrice dipendente, solo dopo il parto, fruisce del congedo di maternità, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024.

Caio, lavoratore dipendente, usufruisce di 3 mesi di congedo parentale a partire dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione, e di 2 mesi indennizzati al 30%, ovvero i suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore.

Inoltre, Caio, utilizza dal 10 gennaio 2204 al 9 febbraio 2024 di un mese di congedo. Questo è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro.

Mevia, madre, una volta terminato il suo congedo di maternità, potrà usufruire del mese di congedo indennizzato all’80%, se utilizzati nel 2024 entro il compimento dei 6 anni del figlio, altrimenti indennizzati al 60% se usufruiti a partire dal 2025.

Esempio 3 

Filano è nato il 16 gennaio 2024.

Sempronia, la madre, non lavora mentre il padre, Tizio, è iscritto alla Gestione separata.

Tizio utilizza 6 mesi di congedo parentali indennizzati al 30%, poichè l’elevazione spetta soltanto ai dipendenti, nel periodo che va dal 1 maggio 2024 al 31 ottobre 2024.

A partire dal 1 giugno 2025, tuttavia, Sempronia viene assunta come dipendente e chiede 2 mesi di congedo parentale dal 1 luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Alla madre, Sempronia, spetta un mese indennizzabile all’80% e l’altro mese indennizzabile al 60%.

Degli ulteriori 3 mesi di congedo, uno è indennizzabile al 30% e gli altri due non sono indennizzabili – a meno che la madre non abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Come fare domanda per il congedo parentale 2024

La domanda per il congedo parentale può essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica.

Tramite il portale istituzionale INPS:

  • autenticando il proprio accesso con identità digitale SPID, CIE o CNS;
  • selezionare “Lavoro”;
  • successivamente collegarsi al percorso “Congedi, permessi e certificati”.

Tramite il Contact Center al numero 803.164 oppure 06 164.164

Tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

I nuovi codici per la denuncia contributiva

Per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali, si ricorda di utilizzare i nuovi codici per la denuncia contributiva.

  • il codice PG2, ovvero Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60% della retribuzione (dell’80% per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al 6 anno di vita del bambino;
  • il codice PG3, ovvero Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell’80% per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al 6 anno di vita del bambino.

Al momento della compilazione UniEmens deve essere valorizzata la causale dell’assenza sia nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> , sia nell’elemento <Giorno> utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.

Nel caso del codice PG2, cioè la fruizione in modalità oraria, devono essere valorizzati nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento i seguenti sotto elementi:

  • <Lavorato> = “S”, o “N” nel caso in cui il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;<TipoCoperturaGiorn> = “2”, o “1” ove il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;
  • <CodiceEventoGiorn> = “PG2”;
  • <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);
  • <EventoGiorn> / <InfoAggEvento> = “Codice fiscale del bambino” e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Sempre con riferimento al codice PG2 con fruizione in modalità oraria, ecco gli elementi:

  • <TipoApplCongedoParOre> indicando la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore “C” in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva o, in assenza di tale regolamentazione, con il valore “N”
  • <MonteOreGiornEquivalente> da valorizzare in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo a ore (valore "C”); in tale evenienza deve essere indicato il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Vediamo adesso il codice PG3 con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell’elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi:

  • <Lavorato> = “N”;
  • in caso di integrazione a carico del datore di lavoro, <TipoCoperturaGiorn> = “1” o “2”;<CodiceEventoGiorn> = “PG3”;
  • <EventoGiorn> / <InfoAggEvento> = “Codice fiscale del bambino” e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. L’informazione, in caso di adozione o affidamento, deve essere esposta dalla data di ingresso in famiglia.

Nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo e dello sport, deve essere valorizzato l’elemento <Giorno> al posto di <Settimana>.

Se il lavoratore è iscritto iscritto al Fondo speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “S”, sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “N” se il permesso di altrotipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.

I datori di lavoro del settore privato, ai fini del conguaglio del congedo, devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.

E’ utile sapere che viene confermato il fatto che i codici evento “PG2”e “PG3” legati al codice conguaglio “L330” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024.

Congedo parentale 2024 per i datori di lavoro: come presentare i dati del congedo parentale

Nel settore privato i datori con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono far riferimento a questi codici a seconda del Tipo Servizio:

  • nel caso di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell’80% per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al 6 anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”, il codice di riferimento è 3W (corrisponde al cod. PG2).
  • con riferimento a “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 % della retribuzione (dell’80% per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al 6 anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”, il codice di riferimento è 3X (corrisponde al cod. PG3).

Nel settore pubblico, non sono stati innovati i Tipi di Servizio utilizzabili.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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