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2 Agosto 2023
11:00

Cessazione degli effetti della separazione (art. 157 del Codice civile)

Dopo la separazione i coniugi possono decidere di tornare insieme. Non c’è bisogno di rivolgersi al giudice: basta riprendere la convivenza e la vita di un tempo.

Cessazione degli effetti della separazione (art. 157 del Codice civile)
Avvocato
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La norma di cui all’art. 157 del Codice civile reca una disciplina in tema di cessazione degli effetti della separazione.

L’art. 157 c.c. così dispone:

Art. 157. Cessazione degli effetti della separazione.

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia  necessario  l'intervento  del giudice, con una espressa dichiarazione o con  un  comportamento  non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. 

La separazione  può  essere  pronunziata  nuovamente  soltanto  in relazione   a   fatti   e   comportamenti   intervenuti    dopo la riconciliazione”.

Spiegazione dell’art. 157 del Codice civile

I coniugi che sono giunti a separarsi possono legittimamente cambiare idea.

L’art. 157 c.c. regolamenta l’ipotesi in cui una sentenza c’è già stata.

I coniugi sono dunque separati, ma qualcosa accade tra entrambi, e vogliono tornare indietro.

Cosa succede se dopo la separazione i coniugi vogliono tornare insieme?

Se dopo la separazione i coniugi vogliono tornare sui propri passi, possono decidere di fare una dichiarazione espressa oppure possono tenere un chiaro comportamento, non equivoco, che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Non c’è dunque bisogno di rivolgersi a un giudice, basta, ad esempio, tornare a vivere insieme e svolgere la vita che si svolgeva in coppia prima della separazione.

Si può vivere nella stessa casa dopo la separazione, e poi chiedere il divorzio?

Una domanda inversa riguarda invece l’ipotesi in cui due coniugi non vogliano tornare insieme ma continuino a vivere nella stessa casa dopo la separazione.

Accade sovente, infatti, che i due coniugi dopo la separazione restino in ottimi rapporti, e magari per motivi di carattere economico o per gestire al meglio il rapporto con i figli, decidano di continuare a vivere insieme.

Entrambi continueranno a vivere la propria vita da separati, dormiranno in letti separati, anche se nella stessa casa, faranno vacanze separate e ciascuno avrà una relazione.

In questa ipotesi è possibile chiedere il divorzio?

La risposta che dà la giurisprudenza è un “no” deciso.

La Corte di cassazione, con sentenza del 16 giugno 2020, n. 11636 ha infatti considerato improcedibile la domanda di divorzio in quanto mancante il requisito dell’ininterrotta separazione.

Come sappiamo, infatti, il divorzio può essere richiesto solo dopo alcuni mesi di effettiva separazione, e la giurisprudenza per separazione intende il mutamento di abitazione da parte di uno dei due coniugi.

Per la Cassazione è priva di rilievo la circostanza che i coniugi dormissero in letti separati, e che il marito avesse un’altra relazione e addirittura un’altra figlia nata dalla nuova relazione.

Cosa succede ai beni dei coniugi se tornano insieme dopo la separazione?

Se dopo la separazione i coniugi tornano insieme, viene ripristinata la comunione legale, in maniera automatica, senza necessità di rivolgersi a un giudice.

I beni acquistati durante la separazione, tuttavia, restano nel patrimonio personale del coniuge.

La Cassazione, sez. I, con sentenza del 5 dicembre 2003, n. 18619 ha inoltre chiarito che il ripristino del regime originario di comunione con sovrapposizione a quello di separazione dei beni (conseguente alla precedente separazione personale dei coniugi) non possa essere opposto ai terzi che abbiano acquistato in buona fede, a titolo oneroso, “dal coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare dell'immobile alienato, per averlo egli, a sua volta, acquistato, come da annotazione a margine dell'atto di matrimonio, in regime di separazione dei beni”.

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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