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Ai lavoratori del settore grafica ed editoria spetta l'erogazione di 100 euro una tantum nella busta paga di gennaio 2024 e di ulteriori 100 euro nella busta paga di gennaio 2025. E' quanto stabilito dall'ipotesi di rinnovo del CCNL dei Grafici editoriali industria del 19 dicembre 2023.
L'una tantum di 100 euro in busta paga spetta sia ai lavoratori del comparto grafici che del comparto editoria ai quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, meglio conosciuto come CCNL Grafica editoria industria, codice CNEL G011.
L'ipotesi di accordo prevede quanto segue a titolo di "Una Tantum":
"Ai lavoratori in forza alla data del 19.12.2023 verrà erogato l'importo lordo di euro 200,00
Commisurato al periodo di servizio prestato dall'ultima scadenza (31.12.2022), con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa, CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore.
L'una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti ed indiretti, non è utile ai fini del computo del T.F.R. e verrà così corrisposta:
- euro 100,00 lorde con la retribuzione del mese di gennaio 2024;
- euro 100,00 lorde con la retribuzione di gennaio 2025".
Ai lavoratori del settore spettano anche degli aumenti di stipendio fino al 2026.
Vediamo nel dettaglio come funziona il calcolo dell'una tantum in busta paga, a chi spetta e quanto spetta.
A chi spetta l'una tantum di 100 euro
La prima cosa da sapere è che spetta esclusivamente "ai lavoratori in forza alla data del 19 dicembre 2023".
Questo vuol dire che non spetta agli assunti dal 20 dicembre 2023 a 31 dicembre 2023.
E non spetta agli assunti da giorno 1 al 31 gennaio 2024.
Quanto spetta
La cifra massima spettante a titolo di una tantum è di 200 euro, di cui 100 euro nella busta paga di gennaio 2024 e 100 euro nella busta paga di gennaio 2025.
Ma l'accordo prevede che l'una tantum è "Commisurato al periodo di servizio prestato dall'ultima scadenza (31.12.2022), con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa, CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore".
Questo vuol dire che spetta in proporzione in base a quanti mesi ha lavorato il lavoratore nei 12 mesi dell'anno 2023.
E bisogna escludere i periodi di assenza da lavoro per aspettativa sia retribuita che non retribuita, assenza facoltativa quale ad esempio il congedo parentale, i periodi di cassa integrazione a zero ore lavorate.
Non bisogna escludere ad esempio i periodi in cassa integrazione con alcune ore lavorate. Ovviamente spetta anche durante i periodi di assenza per ferie, permessi.
Calcolo dell'indennità una tantum
Abbiamo appurato che spetta la cifra di 100 euro a coloro che hanno lavorato l'intero anno 2023 in forza all'azienda.
Coloro che hanno avuto contratto a tempo determinato o indeterminato, iniziati o cessati nell'anno 2023, con conseguente periodo lavorato inferiore all'anno, la cifra di 100 euro andrà commisurata al periodo di servizio prestato dal 31 dicembre 2022.
Quindi chi ha lavorato un mese percepirà 1/12, chi ha lavorato 2 mesi percepirà 2/12 di 100 euro per ognuna delle due tranche. E così via.
Ecco la tabella degli importi una tantum spettanti in busta paga a gennaio 2024 e gennaio 2025.
Numero mesi lavorati nell'anno 2023 | Importo una tantum gennaio 2024 | Importo una tantum gennaio 2025 |
---|---|---|
1 | 8.33 € | 8.33 € |
2 | 16.67 € | 16.67 € |
3 | 25.00 € | 25.00 € |
4 | 33.33 € | 33.33 € |
5 | 41.67 € | 41.67 € |
6 | 50.00 € | 50.00 € |
7 | 58.33 € | 58.33 € |
8 | 66.67 € | 66.67 € |
9 | 75.00 € | 75.00 € |
10 | 83.33 € | 83.33 € |
11 | 91.67 € | 91.67 € |
12 | 100.00 € | 100.00 € |
Come funziona l'una tantum, è tassata?
Si tratta di importi lordi da assoggettare a contribuzione previdenziale (9,19% meno l'esonero contributivo che è del 6 o 77%) e tassazione Irpef (23% fino a 28 mila euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro, ecc.).
L'una tantum, tra l'altro, è comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti ed indiretti, ossia non è utile al calcolo di nessun altro istituto, quale ad esempio tredicesima, ferie, permessi, lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. E non è utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Si tratta quindi di un importo lordo, tassato, ma che ha una natura di una tantum a parte rispetto agli altri elementi retributivi.