L’articolo 977 del Codice Civile, di cui al Libro III – della proprietà, Titolo IV – Dell'enfiteusi, è rubricato "Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche".
Il testo aggiornato dell'art. 977 c.c. dispone:
“Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali”.
Con la norma di chiusura della disciplina fino a questo momento descritta, il legislatore ha inteso dedicare attenzione al caso in cui il diritto di enfiteusi venga posto in essere dalle persone giuridiche e che, quello descritto fino ad ora, non assorbe le leggi speciali che rinviano esplicitamente alle enfiteusi da queste costituite.
La precisazione operata dal legislatore, predisponendo la norma di cui in esame, è stato proprio quello di non ritenere ricomprese le norme di cui alle leggi speciali nel novero della disciplina dell'enfiteusi costituita dalle persone giuridiche.
Queste norme, dettate da specifiche esigenze cui il legislatore è chiamato a rispondere normativamente, trattengono il proprio valore sebbene ormai anacronistiche rispetto alla disciplina generale di cui al codice civile.
Vediamo alcuni degli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 febbraio 2008, n. 5034
"Il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati. In particolare, per quanto concerne il diritto di uso, quale diritto reale disciplinato dagli art. 1021 e ss. c.c., esso attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, diritto che, nel suo concreto esercizio, non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare. L'ampiezza di tale potere, pertanto, a parte il peculiare limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non all'uso della cosa ma al percepimento dei frutti, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, per contro – in ragione del richiamato principio di tipicità – non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori derivanti dal titolo".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 dicembre 1993, n. 12419
"Con riguardo alla disciplina delle distanze tra le costruzioni è in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi che la costituiscono o che in qualsiasi modo la utilizzi per contenere spinte e trovare l'equilibrio statico; è invece in aderenza la costruzione che si trova in semplice contatto col muro del vicino dal quale è, dal punto di vista strutturale autonoma in modo che se venisse meno questo muro l'evento risulterebbe del tutto indifferente all'autonomia della costruzione".