video suggerito
video suggerito
5 Settembre 2023
17:00

Art. 972 c.c.: Devoluzione

L'articolo 972 del Codice Civile, intitolato "Devoluzione", è inserito nel Titolo IV - Dell'enfiteusi, di cui a propria volta al Libro III - Della proprietà e disciplina la richiesta di risoluzione tipica del regime delle enfiteusi. Vediamo la spiegazione della norma e alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza.

Art. 972 c.c.: Devoluzione
Dottoressa in Giurisprudenza
Immagine

L’articolo 972 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo IV – Dell'enfiteusi, è rubricato "Devoluzione".

Ecco il testo aggiornato dell'art. 972 c.c.:

“Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:

1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;

2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda.

La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 971”.

La devoluzione ex art. 972 c.c., permette al concedente dell'enfiteusi di tutelare due delle sue posizioni imprescindibili: da un lato il versamento del canone, dall'altro le migliorie apportate al fondo.

La devoluzione è lo strumento grazie al quale  il concedente può agire a tutela dei propri interessi. Il concedente, infatti, ha diritto al pagamento periodico del canone e al miglioramento del fondo.

Pertanto, la devoluzione è una richiesta di “risoluzione” in vista dell’inadempimento per cui sarà necessario valutare se esso sia o meno dovuto a colpa della controparte.

Pensiamo infatti al caso in cui l'enfiteuta danneggi il fondo deteriorandone le condizioni; oppure non si attenga all'obbligo di apportare migliorie cui è chiamato; oppure ancora sia moroso nella corresponsione del pagamento del canone.

La richiesta di risoluzione operata dalla devoluzione rappresenta quindi la cessazione dell'enfiteusi e intesa come il venir meno del diritto esercitato dall'enfiteuta sul fondo (così come riconosciuto dalla legge) e la restituzione dello stesso all'originario concedente.

Vediamo alcuni orientamenti rilevanti della giurisprudenza sul tema:

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16724
"In tema di enfiteusi, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa)".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15822
"Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che, sia nel caso di enfiteusi urbana che rurale, le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26520
"La devoluzione del fondo enfiteutico può essere separatamente richiesta nei confronti di ciascuno dei coenfiteuti, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne deriva che la pronuncia di devoluzione è utilmente resa nei limiti delle quote dei concessionari evocati in giudizio e non si estende all'enfiteuta che non ne sia stato parte, né pregiudica i suoi diritti sull'intero fondo".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11282
"In tema di modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c., è possibile mutare anche gli elementi costitutivi della stessa, ove ricorrano le condizioni indicate dalla sentenza n. 12310 del 2015 delle Sez. U. della S.C. e non siano avanzate, quindi, delle pretese aggiuntive. Pertanto, deve escludersi che l'attore, proposte delle domande di accertamento della proprietà di un fondo, di incorporazione delle costruzioni ex art. 934 c.c. e di pagamento di somme in data successiva al passaggio in giudicato di una sentenza che aveva accertato l'esistenza su tale fondo di un'enfiteusi in favore di terzi, possa chiedere, nella prima udienza di trattazione, la devoluzione del fondo enfiteutico".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 12 ottobre 2000, n. 13595
"L'abrogazione, per effetto dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 607 in materia di enfiteusi, del secondo e del terzo periodo dell'articolo 972 cod. civ., che disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in caso di grave deterioramento del medesimo da parte dell'utilista, sulla domanda di questi di affrancazione, non incide sul giudizio già instaurato per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 2 marzo 1985, n. 1796
"In tema d'enfiteusi, gli inderogabili principi fissati dagli artt. 972 e 973 cod. civ., circa la prevalenza del diritto potestativo di affrancazione spettante all'enfiteuta, ed il conseguente condizionamento ad esso del diritto del concedente di ottenere la devoluzione o risoluzione, ancorché in relazione all'operatività di clausola risolutiva espressa, comportano che l'accoglimento della domanda dell'enfiteuta con pronuncia (costitutiva) di affrancazione, se trova ostacolo nel giudicato sulla devoluzione o risoluzione del rapporto, formatosi prima della data della proposizione della domanda stessa, non resta escluso dalla mera pendenza a detta data del procedimento promosso per la devoluzione o risoluzione, né dalla circostanza che tale procedimento, anziché venir sospeso a norma dell'art.. 295 cod. proc. civ., prosegua e si concluda con sentenza definitiva di devoluzione o risoluzione, rimanendo questa sentenza subordinata all'esito del giudizio di affrancazione, e quindi travolta e vanificata dalla successiva pronuncia che disponga l'affrancazione".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 20 novembre 1982, n. 6276
"In materia di contratti di colonia miglioratizia in uso nelle province del Lazio, la legge 22 maggio 1980 n.. 233 – che reca norme di interpretazione autentica degli artt. 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963 n.. 327 e trova applicazione, quale ius superveniens, nei procedimenti di devoluzione in corso – comporta la prevalenza della domanda di devoluzione su quella di affrancazione, qualora il concedente sia coltivatore diretto, solo nel caso in cui la domanda giudiziale sia stata proposta in data anteriore all'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966 n.. 607; mentre, negli altri casi, trovando applicazione l'art.. 972 cod. civ. – come modificato dall'art.. 8 della richiamata legge n.. 607 del 1966 – e l'art.. 10 della legge 18 dicembre 1970 n.. 1138, la domanda del concedente non preclude al colono miglioratario il diritto di affrancazione".

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views