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25 Maggio 2024
17:00

Art. 561 c.c. “Restituzione degli immobili”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 561 c.c., rubricato "Restituzione degli immobili", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo X, Sezione II del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 561 c.c. “Restituzione degli immobili”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 561 del Codice Civile, rubricato "Restituzione degli immobili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.

La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 561 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 561 del Codice Civile.

Comma 1 dell'art. 561 c.c. "Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri".

Comma 2 dell'art. 561 c.c. "I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale".

Articolo 561 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma conferma la posizione privilegiata del legittimario vittorioso nell'azione di riduzione.

Questi ha diritto a essere preferito rispetto a coloro che abbiano acquistato diritti sui beni ereditari.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 561 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 561 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856
"In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l' art. 553 c.c.".

Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nonostante avesse accertato che parte degli eredi avevano ricevuto donazioni dal "de cuius", aveva ridotto il legato, lasciando ferma in favore dei primi l'intera quota intestata in base al rilievo che le liberalità ricevute erano inferiori rispetto alla rispettiva quota di legittima, così operando in contrasto con l'art. 553 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461
"In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4709
"In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione – avente carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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