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7 Aprile 2024
13:00

Art. 551 c.c. “Legato in sostituzione di legittima”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 551 c.c., rubricato "Legato in sostituzione di legittima", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo X, Sezione I del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 551 c.c. “Legato in sostituzione di legittima”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 551 del Codice Civile, rubricato "Legato in sostituzione di legittima", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 551 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 551 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 551 c.c. "Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima".

Comma 2 dell'art. 551 c.c. "Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede . Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento".

Comma 3 dell'art. 551 c.c. "Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile".

Articolo 551 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legato in sostituzione di legittima (cd. tacitativo), consentendo al testatore di escludere dalla comunione uno dei legittimari, tende ad evitare un eccessivo frazionamento dei beni ereditari.

Diverso è il cd. legato in conto di legittima e la cui accettazione attribuisce il diritto di chiedere un supplemento fino alla concorrenza del valore della quota.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 551 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 551 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 ottobre 2023, n. 28962
"Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13530
"Non è tardiva la rinuncia al legato sostitutivo della quota legittima espressa nel corso della causa di riduzione, potendo la rinuncia intervenire anche prima della spedizione della causa a sentenza, mentre sarà irrilevante in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita del legato stesso in quanto con l'accettazione il legatario fa proprio il beneficio del legato che si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13530
"La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 giugno 2021, n. 18561
"Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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