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24 Marzo 2024
15:00

Art. 537 c.c. “Riserva a favore dei figli”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 537 c.c., rubricato "Riserva a favore dei figli", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo X, Sezione I del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 537 c.c. “Riserva a favore dei figli”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 537 del Codice Civile, rubricato "Riserva a favore dei figli", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 537 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 537 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 537 c.c. "Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio".

Comma 2 dell'art. 537 c.c. "Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli".

Articolo 537 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma era posta a tutela dei figli naturali, ai quali era riservata la medesima quota di legittima, salvo il fatto del cd. diritto i commutazione previsto dal comma 3 in favore dei figli legittimi.

La ratio era da ricercarsi nella volontà di evitare comunioni forzose invece della volontà, pur presente, di tutela della famiglia legittima.

Il decreto sulla filiazione ha modificato la norma nelle parti in contrasto con la riforma e non più attuali.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 537 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 537 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 luglio 2022, n. 11286
"Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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