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17 Marzo 2024
15:00

Art. 534 c.c. “Diritti dei terzi”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 534 c.c., rubricato "Diritti dei terzi", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo IX del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 534 c.c. “Diritti dei terzi”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 534 del Codice Civile, rubricato "Diritti dei terzi", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo IX – Della petizione dell'eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 534 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 534 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 534 c.c. "L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo".

Comma 2 dell'art 534 c.c. "Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede".

Comma 3 dell'art 534 c.c. "La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri , se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente".

Articolo 534 del Codice Civile: commento e spiegazione

In ossequi al principio dell'apparenza, il legislatore ha voluto enunciare la norma in ottica di tutela dei terzi, ovvero che provino di aver contratto con chi possedeva i beni ereditari, laddove essi fossero in buon fede e fatte salve le norme sulla trascrizione dei trasferimenti di immobili e mobili registrati.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 534 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 534 c.c.

Tribunale di Rovigo, sentenza 11 gennaio 2022, n. 11
"In materia di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 settembre 2012, n. 14917
"In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 luglio 2012, n. 11305
"La vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, cod. civ., ove manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, cod. civ.), non è opponibile all'erede vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa, né la mera trascrizione dell'atto traslativo del bene ereditario comprova, di per sé, un'accettazione ereditaria opponibile ai terzi o all'erede vero, potendo il bene essere pervenuto all'alienante in virtù di un titolo diverso".

Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 29 maggio 2012, n. 8581
"Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 24 giugno 2003, n. 10014
"Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell'art. 540 secondo comma, cod. civ., l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall'art. 534, commi secondo e terzo, cod. civ.. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa da questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando, e perciò non si verifica nè in rapporto all'acquisto dell'erede dall'ereditando nè in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 maggio 1984, n. 3263
"Con riguardo a beni immobili, qualora il chiamato all'eredità non abbia ancora trascritto l'accettazione dell'eredità medesima, in base agli atti contemplati dall'art.. 2648 cod. civ. (fra i quali non può essere inclusa la denuncia della successione a fini fiscali), l'acquisto di diritti su detti beni, in forza di contratto intervenuto con esso chiamato, non è opponibile al legatario che abbia trascritto il proprio titolo, in base al combinato disposto degli artt. 534, 2644 e 2650 cod. civ., tenendo conto che la trascrizione di tale contratto, ancorché anteriore alla trascrizione del legato, può produrre effetti solo dalla data in cui venga trascritta la suddetta accettazione (cosiddetto principio della continuità delle trascrizioni), e, quindi, non può operare in pregiudizio dell'indicato legatario, trascrivente prima della trascrizione dell'accettazione medesima".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 settembre 1980, n. 5225
"La vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente non è opponibile, ove manchi l'anteriore trascrizione dell'accettazione dell'eredità, all'erede vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita anzidetta, ne la mera trascrizione dello atto traslativo del bene ereditario comprova, di per se, una accettazione dell'eredità, opponibile ai terzi o all'erede vero, potendo il bene oggetto del trasferimento essere pervenuto alla alienante anche in virtù di un titolo diverso".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 marzo 1980, n. 1741
"Anche nell'ipotesi prevista dal n 7 dell'art 2652 cod civ – in conformità al principio di cui al secondo comma dell'art 534 cod civ ed in deroga a quello generale di cui all'art 1147 cod civ secondo cui la buona fede si presume – l'acquirente a qualunque titolo di beni dall'erede o legatario apparente per non essere pregiudicato nel suo acquisto, non solamente deve avere trascritto il suo acquisto almeno cinque anni prima della trascrizione della avversa domanda giudiziale, ma deve altresì provare la sua buona fede".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 febbraio 1975, n. 435
"Secondo l'art 933 del codice civile del 1865, elemento costitutivo dell'acquisto dall'erede apparente era – come ancor oggi e per l'art 5 34, comma secondo, cod civ vigente – la buona fede del solo terzo acquirente. Tale situazione psicologica – a differenza, per questo riguardo, della disposizione innovativa introdotta con l'art 534 del nuovo codice civile – era presunta, gravando quindi sul soggetto che intendeva negarla l'Onere di allegare e provare la mala fede del terzo acquirente".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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